Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 26023 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 2 Num. 26023 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/06/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME COGNOME IMPERIALI NOME COGNOME PIERLUIGI NOME COGNOME COGNOME
Presidente –
Relatore –
Sent. n. sez. 1161/2025
CC – 17/06/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BELCASTRO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/03/2025 del TRIBUNALE di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sRAGIONE_SOCIALEte le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata;
uditi i difensori del ricorrente, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, che hanno chiesto lÕaccoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione, richiamando anche la memoria depositata in data 10/06/2025.
Il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame proposta avverso lÕordinanza di convalida e decreto di sequestro prevRAGIONE_SOCIALEvo emesso nei confronti di NOME COGNOME in data 21/02/2025 dal G.i.p. presso il Tribunale di Catanzaro avente ad oggetto i crediti di imposta per il valore di 1.075.698,00 accettati dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE e giˆ ceduti a terzi, nonchŽ i crediti di imposta per il valore di 4.332.195,00 allo stato bloccati dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma nella formale disponibilitˆ della RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo dei propri difensori, NOME COGNOME, articolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dellÕart. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 61, n. 2, 110, 483, 640od. pen., 76 del d.P.R. n. 445 del 2000, 119 del d. l. n. 134 del 2020; il provvedimento è viziato nellÕaver ritenuto necessario verificare esclusivamente la sussumibilitˆ del fatto in astratto nella ipotesi di reato contestata, mentre doveva intendere il in relazione alla sussistenza di un quadro indiziario minimo. Inoltre, lÕordinanza impugnata ha omesso di confrontarsi con le censure difensive, recependo in modo acritico le considerazioni del Gip, cos’ valutando in senso sfavorevole al ricorrente le circolari della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e le norme specifiche applicabili al caso di specie; ci˜, con particolare riferimento alla falsa dichiarazione che il COGNOME avrebbe reso, attestando la sussistenza della qualifica di RAGIONE_SOCIALE in capo alla RAGIONE_SOCIALE. Tale circostanza era certamente da escludere, anche sulla base degli allegati tecnici prodotti dalla difesa; difatti era emerso come, in occasione della presentazione della Cilas, risultando indicate esclusivamente le generalitˆ del soggetto proponente, il COGNOME non avesse in alcun modo dichiarato che la fondazione avesse il possesso dello status di RAGIONE_SOCIALE, avendo semplicemente richiamato la dizione della fondazione (RAGIONE_SOCIALE), nellÕambito della quale era effettivamente rimasta la dizione RAGIONE_SOCIALE, nonostante lo stato di RAGIONE_SOCIALE fosse stato revocato dalla Regione Calabria in data 15/07/2013. Tale circostanza, ovvero la presenza nella denominazione della fondazione del termine RAGIONE_SOCIALE, non vale a poter ritenere integrata una falsa dichiarazione per trarre in inganno la pubblica amministrazione. In tal senso sarebbe bastato un semplice controllo al fine di riscontrare che la RAGIONE_SOCIALE non era da tempo una RAGIONE_SOCIALE. NellÕambito dello stesso motivo la difesa ha poi osservato che, comunque, sarebbe stato possibile accedere alle erogazioni di cui allÕart. 119 del d.l. n. 34 del 2020 pur non essendo una RAGIONE_SOCIALE. Se, infatti, al momento della emanazione del decreto
esistevano ancora le RAGIONE_SOCIALE è da considerare che, in data 23.11.2021, è stato istituito il RAGIONE_SOCIALE, al quale è conseguita la soppressione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che tuttavia non integra una ipotesi di scioglimento dellÕente. Sempre nellÕambito dello stesso motivo il ricorrente ha, inoltre, ritenuto la ricorrenza di violazione di legge quanto alla interpretazione che il Tribunale ha dato RAGIONE_SOCIALE circolari emanate dalla RAGIONE_SOCIALE, con ci˜ ÒinquinandoÓ tutta la motivazione del provvedimento. Il Tribunale ha ritenuto che chi non avesse lo stato di RAGIONE_SOCIALE prima della istituzione del COGNOME, non potesse accedere alla erogazione oggetto di contestazione. Tuttavia, la conclusione si scontra con il dato che il decreto rilancio non poteva prevedere nellÕambito dei soggetti legittimati i soggetti iscritti al COGNOME, perchŽ ancora non istituito, mentre era da ritenere naturale una ricomprensione degli iscritti al COGNOME nella disciplina del decreto rilancio. La fondazione aveva in quanto iscritta a tale registro i requisiti per accedere alle erogazioni del decreto predetto. La difesa ha ancora evidenziato la ricorrenza di violazione di legge nella considerazione del Tribunale, perchŽ aveva escluso che la fondazione avesse la proprietˆ del bene per il quale aveva ottenuto la erogazione, nonostante fosse stato evidenziato come tali requisiti dovessero sussistere al momento dellÕinizio dei lavori e non al momento della domanda e della presentazione della Cilas, come riscontrato direttamente dalla circolare della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate n. 13/E del 13/06/2023. La RAGIONE_SOCIALE aveva dunque pieno diritto a ricevere le erogazioni bloccate con il sequestro perchŽ iscritta al registro COGNOME e proprietaria del bene al momento dellÕinizio effettivo dei lavori in data 03/10/2023. Sempre nellÕambito dello stesso motivo di ricorso, la difesa ha sostenuto la ricorrenza di violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dellÕelemento psicologico del delitto contestato; manca qualsiasi motivazione sul punto, non potendosi ritenere sufficiente la mera presentazione della Cilas, anche atteso che per la istruzione della pratica il COGNOME si era affidato a dei tecnici, semplicemente formando tali domande in quanto legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE.
2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 110, 640cod. pen. in relazione al capo b) della rubrica nella parte in cui viene applicata la misura cautelare in assenza di danno; lÕevento del reato ascritto provvisoriamente non ricorre; non si pu˜ ritenere illecito un beneficio che è stato e riconosciuto solo dopo che i lavori sono iniziati in presenza di tutti presupposti previsti dalla legge (iscrizione al
COGNOME, proprietˆ del bene); il in questione non è mai stato utilizzato dalla RAGIONE_SOCIALE, nŽ lo stato ha mai destinato risorse pubbliche a tal fine; il danno ricorre solo quando i crediti siano effettivamente compensati.
2.3. Violazione di legge ed erronea applicazione del disposto di cui allÕart. 240 e 321 cod. proc. pen.; non ricorre una impossibilitˆ di recuperare i crediti sequestrati; difatti i crediti di imposta (giˆ erogati nella misura di 977.000) non possono essere dispersi, atteso che tale somma è giˆ stata ceduta a terzi, non è dunque nella disponibilitˆ della fondazione.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga annullato senza rinvio.
La difesa ha depositato memorie conclusive e note di replica alle conclusioni scritte della Procura generale con le quali ha ribadito le proprie argomentazioni e conclusioni chiedendone lÕaccoglimento.
Il ricorso è infondato e, come tale, immeritevole di accoglimento.
In via preliminare, occorre considerare come il sindacato della Corte di cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimRAGIONE_SOCIALE reali è circoscritto alla possibilitˆ di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, cos’ come dispone testualmente lÕart. 325, comma 1, cod. proc. pen.: una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez. U, n. 5876, del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01, riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali (cfr., Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266789-01; Sez. 2, n. 45865 del 04/10/2019, COGNOME; Sez. 6, n. 10446 del 10/01/2018, COGNOME, Rv. 272336-01; Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692-01).
Invero, in tema di sequestro prevRAGIONE_SOCIALEvo è costante lÕorientamento secondo il quale Ònon è necessario valutare la sussistenza dei gravi
indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il “
“, vale a dire lÕastratta sussumibilitˆ in una determinata ipotesi di reato del fatto contestatoÓ (Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014, COGNOME, Rv. 258279Ð01; nello stesso senso, Sez. 5, n. n. 3722 del 11/12/2019, COGNOME, Rv. 278152Ð01), correlata allÕesistenza di concreti e persuasivi elemRAGIONE_SOCIALE di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l’evento punito dalla norma penale alla condotta dell’indagato.
2. Il Tribunale ha svolto, nel caso concreto, con unÕampia motivazione, con la quale il ricorrente non si confronta effettivamente, un effettivo ruolo di garanzia, senza limitarsi a prendere atto della tesi accusatoria, considerando adeguatamente tutte le osservazioni critiche della difesa, riproposte e reiterate in modo sovrapponibile in questa sede, circa la sussistenza della fattispecie richiamata nel provvedimento, esaminando cos’ in modo completo lÕintegrale ricorrenza dei presupposti che legittimano il sequestro. Invero, è stato evidenziato lÕinsieme degli elemRAGIONE_SOCIALE che possono far ritenere verosimile la commissione del reato richiamato in sequestro, esplicando perchŽ allo stato degli atti lÕipotesi dellÕaccusa possa ritenersi sostenibile (Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 279927-01; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, COGNOME, Rv. 265433-01; Sez. 5, n. 49595 del 16/09/2014, COGNOME, Rv. 261677-01; Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014, COGNOME, Rv. 260945-01; Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, COGNOME, Rv. 260921-01).
In tal senso, occorre rilevare come sia stato preso in considerazione lÕesito della attivitˆ di indagine, con particolare riferimento alle acquisizioni documentali al fine di connotare in modo inequivoco il del delitto contestato da correlare a due elemRAGIONE_SOCIALE fondamentali, ovvero la mancanza del requisito di legittimazione soggettiva, al quale si aggiunge la mancata effettiva disponibilitˆ del bene mediante valido titolo al momento dellÕinoltro della domanda al fine di ottenere i benefici fiscali oggetto di imputazione provvisoria. ElemRAGIONE_SOCIALE – questi – che il ricorrente non contesta formalmente, limitandosi a proporre una propria alternativa lettura, contrapponendosi cos’ alle conclusioni raggiunte dal Tribunale del riesame: tali conclusioni sono state argomentate adeguatamente, in assenza di qualsiasi violazione di legge.
Il Tribunale ha considerato in modo approfondito e logicamente argomentato, il tema dei presupposti legittimanti al fine di ottenere i benefici di cui al più volte evocato decreto rilancio.
In particolare, il ricorrente – di fatto – non si confronta con la del provvedimento impugnato, che ha chiarito in modo condivisibile, argomentato e logicamente riscontrabile, come la RAGIONE_SOCIALE non avessi i requisiti per usufruire dei crediti di imposta oggetto di sequestro prevRAGIONE_SOCIALEvo, con ci˜ pienamente riscontrando il in ordine alla ipotesi di reato oggetto di imputazione provvisoria e la ricorrenza di un evidente, attesa la giˆ intervenuta cessione a terzi di parte di tali crediti, con conseguente dispersione degli stessi.
Il Tribunale ha, infatti, ampiamente riscontrato come al momento della richiesta, per come anche ammesso dalla parte ricorrente, la RAGIONE_SOCIALE, non avesse il titolo di RAGIONE_SOCIALE, revocato dalla Regione Calabria giˆ dal 2013.
Sulla base di tale insuperabile dato formale, è stata dunque ricostruita la disciplina applicabile al caso di specie in modo corretto, disattendendo la tesi difensiva secondo la quale la sopravvenuta istituzione del RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE settore e la successiva iscrizione a tale registro della RAGIONE_SOCIALE, di fatto, dovrebbe determinare una sanatoria della situazione specifica riferibile alla RAGIONE_SOCIALE, sostanzialmente equiparando i soggetti iscritti in tale registro con quelli che erano originariamente e formalmente riconosciuti come RAGIONE_SOCIALE, a prescindere dallÕavere mai i nuovi iscritti al RAGIONE_SOCIALE posseduto in precedenza il titolo di RAGIONE_SOCIALE o dallÕessere in possesso, anche allo stato attuale, RAGIONE_SOCIALE caratteristiche che avrebbero potuto portare alla attribuzione di tale qualifica.
Nel giungere alle proprie conclusioni, il Tribunale ha correttamente inquadrato la situazione di fatto oggetto di indagine, che portava alla apposizione del vincolo reale. In tal senso, è stato evidenziato come RAGIONE_SOCIALE e soggetti iscritti nel registro del RAGIONE_SOCIALE settore non possano essere trattati in modo analogo e le relative posizioni non possano essere confuse o sovrapposte, come se ricorresse idRAGIONE_SOCIALEtˆ di situazioni e conseguRAGIONE_SOCIALE possibilitˆ di usufruire del c.d. super bonus. Difatti, l’articolo 119 del predetto decreto rilancio prevede agevolazioni per intervRAGIONE_SOCIALE di efficientamento energetico e antisismici e il comma 9, lettera d), chiarisce che le RAGIONE_SOCIALE rientrano tra i beneficiari RAGIONE_SOCIALE previsioni in questione. Ci˜ premesso, si deve, tuttavia, specificare
come le disposizioni del comma 9, lettera d) si riferiscano alle RAGIONE_SOCIALE di cui all’articolo 10 del d.lgs. n. 460 del 1997, sicchŽ come correttamente affermato dal Tribunale, un soggetto che non era una RAGIONE_SOCIALE al momento della presentazione della domanda di agevolazione non pu˜ beneficiare del super bonus in base a questa specifica disposizione. Ed è questa la specifica ragione che ha caratterizzato lÕavvio della indagine nei confronti del COGNOME e giustificato in modo ampio ed argomentato la apposizione del vincolo reale, per come sopra richiamato.
Sul punto, il ricorrente si è limitato a sostenere (invero in assenza di argomRAGIONE_SOCIALE validi e che colgano nel segno) che la successiva iscrizione nel registro del RAGIONE_SOCIALE settore di un soggetto che non era RAGIONE_SOCIALE, essendo stata tale qualifica revocata nei confronti della RAGIONE_SOCIALE sin dal lontano 2013, renda possibile – comunque ed a prescindere da un qualsiasi riscontro in ordine alla finalitˆ perseguite dal soggetto iscritto o alla composizione dello stesso – godere dei benefici invece previsti solo ed esclusivamente in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dalla disciplina evocata. In tal senso, è bene chiarire che con il d. lgs. n. 117 del 2017 ( c.d. Codice del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) sono state introdotte nuove categorie di RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, che possono accedere al super bonus in base alle loro specifiche caratteristiche e agli intervRAGIONE_SOCIALE realizzati, ma non attraverso la specifica disposizione relativa alle RAGIONE_SOCIALE. La ragione di tale distinzione e diversa disciplina è evidente, considerato che i presupposti operativi, le finalitˆ, le caratteristiche RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dei soggetti iscritti al registro del RAGIONE_SOCIALE settore possono non coincidere, ed anzi essere decisamente distanti per finalitˆ ed obiettivi, il che giustifica la scelta del legislatore di procedere ad una disciplina distinta e differenziata in relazione ai soggetti istanti. Tra lÕaltro, il ricorrente non ha neanche genericamente allegato di essere in possesso dei requisiti tipici legittimanti a suo tempo il riconoscimento dello di RAGIONE_SOCIALE, mentre è emerso in modo obiettivo la revoca di tale . Proprio in considerazione di tali elemRAGIONE_SOCIALE è stata ritenuta la presenza del del delitto di cui alla imputazione provvisoria e riscontrata la diretta intenzionalitˆ e riferibilitˆ soggettiva al COGNOME di tale condotta, conseguente allÕavere lo stesso proposto istanza al fine di accedere a benefici previsti in via esclusiva per coloro che erano e avevano in precedenza tale connotazione, in mancanza della quale non è sufficiente una successiva iscrizione nel registro del RAGIONE_SOCIALE settore.
Sul punto, occorre sottolineare che anche le diverse circolari interpretative della RAGIONE_SOCIALE, puntualmente richiamate e considerate dal Tribunale, hanno chiarito che un ente iscritto al RAGIONE_SOCIALE che, pur possedendo i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti alla predetta anagrafe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non si sia iscritto a suo tempo, acquisendone la relativa qualifica, non pu˜ accedere al super bonus, in quanto, come chiarito, la tassativa elencazione contenuta nel comma 9 dellÕart. 119 non richiama gli RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE settore (di recente in caso assimilabile la risposta n. 138/2024 della RAGIONE_SOCIALE relativamente alla questione super bonus, soggetti destinatari della agevolazione, con particolare riferimento ad RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE in seguito iscritti al RAGIONE_SOCIALE). Il Tribunale ha motivato in modo ampio ed incensurabile sul punto (pag. 6 e seg).
Le considerazioni che precedono, lÕavere il ricorrente presentato la richiesta con le modalitˆ analizzate dal Tribunale, il richiamo al proprio di RAGIONE_SOCIALE desumibile dal nome riferibile alla RAGIONE_SOCIALE della quale il ricorrente è rappresentante legale, lÕoggettivo riscontro della intervenuta revoca del titolo di RAGIONE_SOCIALE, rappresentano elemRAGIONE_SOCIALE di chiara rilevanza, per come evidenziato dal Tribunale, al fine di ritenere la sussistenza del della imputazione provvisoria. Ne consegue lÕassorbimento RAGIONE_SOCIALE ulteriori censure proposte, in parte sovrapposte, nellÕambito del medesimo motivo, che si limitano a proporre una lettura alternativa RAGIONE_SOCIALE conclusioni raggiunte dal Tribunale anche quanto ad ulteriori elemRAGIONE_SOCIALE specializzanti la condotta imputata, di chiara rilevanza in relazione alla condotta provvisoriamente ascritta (con particolare riferimento alla assenza di valido titolo sul bene al momento della richiesta avente ad oggetto la attivitˆ interessata dal beneficio fiscale).
Del tutto generica, infine, è la ulteriore argomentazione proposta in ordine alla assenza dellÕelemento soggettivo, atteso che il ricorrente si sarebbe rivolto a dei tecnici qualificati per la presentazione dellÕistanza. La scelta effettuata dal ricorrente e il rapporto con i tecnici incaricati, non pu˜ certamente influire sulla portata degli oneri dichiarativi che ricadono in capo al COGNOME; nŽ la norma di riferimento nel suo portato appare oscura o incomprensibile, atteso che la disciplina in questione, come sopra specificato, era diretta esclusivamente ai soggetti riconosciuti come RAGIONE_SOCIALE, elemento del tutto assente nel caso in esame. E dÕaltra parte non si pu˜ certo sostenere che lÕessersi avvalso di un tecnico limiti il dovere del soggetto
richiedente di riferire alla pubblica amministrazione interessata, in maniera chiara e trasparente, la ricorrenza effettiva dei presupposti legittimanti la concessione il beneficio fiscale richiesto, presupposti chiaramente intellegibili ed inequivoci nel loro contenuto, a fronte di una evidente conoscenza della assenza per la RAGIONE_SOCIALE della qualifica di RAGIONE_SOCIALE, perchŽ revocata.
Il secondo e il RAGIONE_SOCIALE motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente, attesa la introduzione di argomentazioni difensive collegate tra loro, con le quali si è ancora una volta sostenuta la assenza del della condotta provvisoriamente imputata, per poi desumerne in relazione alle circostanze del caso concreto riportate, anche la assenza del per impossibilitˆ di disperdere quanto in sequestro.
Sul punto occorre precisare che il Tribunale ha correttamente ritenuto sussistente il vincolo di pertinenzialitˆ, tenuto conto della possibile confisca ad esito del giudizio di merito in caso di condanna, ed ha richiamato lÕevidente necessitˆ di impedire la definitiva dispersione dei crediti di imposta e la impossibilitˆ di recuperarli (dispersione di fatto giˆ richiamata dalla stessa difesa del ricorrente, per almeno una parte dei crediti). Nel giungere a tale conclusione è stata, dunque, correttamente valutata la ricorrenza del danno conseguente. In tal senso, deve essere infatti valorizzato il tenore letterale della norma imputata provvisoriamente al ricorrente, atteso che lÕart. 640cod. pen. consente di ritenere che, ai fini della consumazione del reato, il danno vada inteso non come oggettiva riduzione del patrimonio, ma come creazione del credito fittizio (nel caso di specie evidentemente giˆ ceduto a terzi per la parte a disposizione della RAGIONE_SOCIALE). Pacifico, infatti, in giurisprudenza che lÕart. 640cod. pen., costituisca una circostanza aggravante della truffa e non unÕipotesi autonoma di reato (Sez. U, n. 26351 del 26/06/2002, Fedi, Rv. 221663-01) e che tale fattispecie riguarda Òcontributi, sovvenzioni, finanziamRAGIONE_SOCIALE, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri RAGIONE_SOCIALE pubblici o RAGIONE_SOCIALE Comunitˆ europeeÓ, sicchŽ lÕevento danno di tale ipotesi aggravata di truffa si atteggia non come danno da oggettiva riduzione del patrimonio pubblico, ma più specificamente, come danno da sviamento dei fondi pubblici rispetto alla loro corretta destinazione, evento che il Tribunale ha ritenuto
possibile e conseguente nel caso in esame, ove non impedito dalla apposizione del vincolo reale.
Il ricorso deve in conclusione essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Cos’ deciso il 17/06/2025.
La Cons. Est.
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME Turtur