Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11608 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11608 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME NOME, nata a Mariano Comense il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Mariano Comense il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/11/2025 del Tribunale di Como visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; udito l’AVV_NOTAIO, in difesa di COGNOME NOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, in difesa di COGNOME NOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 13/08/2025, il G.i.p. del Tribunale di Como disponeva:
a) nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, il sequestro preventivo diretto o, in subordine, per equivalente, della somma di € 27.878.693,00 quale profitto del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all’art. 640bis cod. pen., in relazione all’illecito amministrativo, dipendente da tale reato, previsto dagli artt. 5 e 24 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, di cui al capo 9);
nei confronti di NOME COGNOME, il sequestro preventivo per equivalente:
b.1) in relazione al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche previsto dall’art. 640bis cod. pen. di cui al capo 6), fino a concorrenza dell’importo di € 13.939.346,50, previa deduzione RAGIONE_SOCIALE somme già oggetto di sequestro nei confronti di RAGIONE_SOCIALE;
b.2) in relazione al reato di indebita compensazione previsto dall’art. 10quater del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, di cui al capo 7), fino a concorrenza della somma di € 580.191,47;
c) nei confronti di NOME COGNOME, il sequestro preventivo per equivalente:
c.1) in relazione al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche previsto dall’art. 640bis cod. pen. di cui al capo 6), fino a concorrenza dell’importo di € 13.939.346,50, previa deduzione RAGIONE_SOCIALE somme già oggetto di sequestro nei confronti di RAGIONE_SOCIALE;
c.2) in relazione al reato di indebita compensazione previsto dall’art. 10quater del d.lgs. n. 74 del 2000 di cui al capo 7), fino a concorrenza della somma di € 580.191,47;
c.3) in relazione al reato di indebita compensazione previsto dall’art. 10quater del d.lgs. n. 74 del 2000 di cui al capo 8), fino a concorrenza della somma di € 607.909,50.
Il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui al capo 6) sarebbe stato realizzato mediante l’ottenimento, mercØ il cosiddetto ‘sconto in fattura’ praticato dall’impresa esecutrice dei lavori RAGIONE_SOCIALE, di crediti d’imposta in luogo RAGIONE_SOCIALE detrazioni fiscali del cosiddetto ‘Superbonus 110%’ fittizi, in quanto tale agevolazione fiscale era stata richiesta in assenza dei relativi presupposti costitutivi.
I reati di indebita compensazione di cui al capo 7) (reato contestato sia alla NOME sia al COGNOME) e al capo 8) (reato contestato al solo COGNOME) sarebbero stati realizzati utilizzando in compensazione i suddetti crediti d’imposta non spettanti.
Pronunciandosi sulle richieste di riesame che erano state presentate da NOME COGNOME, in proprio e quale legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, e da NOME COGNOME, il Tribunale di Como, con ordinanza del 14/11/2025, confermava il sequestro con riguardo:
alle somme corrispondenti ai crediti che erano stati indebitamente utilizzati in compensazione, pari a € 1.160.382,95 in relazione al reato di cui al capo 7) e a € 606.909,50 in relazione al reato di cui al capo 8);
b) ai crediti che erano stati ceduti, limitatamente al corrispettivo (che poteva non coincidere con il valore nominale degli stessi crediti) che era stato ottenuto dal primo cessionario.
Avverso l’indicata ordinanza del 14/11/2025 del Tribunale di Como, hanno proposto ricorsi per cassazione, con distinti atti e per il tramite dei propri rispettivi difensori, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Il ricorso di NOME COGNOME, a firma dell’AVV_NOTAIO e dell’AVV_NOTAIO
NOME, Ł affidato a sette motivi.
3.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b ), cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 324, comma 7, cod. proc. pen., in relazione all’art. 309, comma 9, dello stesso codice, per la mancanza dell’autonoma valutazione, ai sensi dell’art. 292, comma 1, lett. c ), cod. proc. pen. «quanto ai gravi indizi di colpevolezza e alle esigenze cautelari».
Secondo la RAGIONE_SOCIALE, dall’esame del decreto del 13/08/2025 del G.i.p. del Tribunale di Como risulterebbe «di palese evidenza la sovrapposizione RAGIONE_SOCIALE argomentazioni esposte nella richiesta di misura cautelare formulata dalla Pubblica Accusa».
La ricorrente contesta la motivazione con cui il Tribunale di Como ha rigettato il motivo di riesame che ella aveva articolato su tale punto – secondo la quale «il Gip ha esplicitato l’autonoma valutazione della richiesta della Procura in un paragrafo denominato ‘conclusioni di sintesi’, nel quale ha espresso RAGIONE_SOCIALE considerazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nella richiesta di sequestro» (ultimo capoverso della pag. 10 dell’ordinanza impugnata) – atteso che, in tale motivazione, lo stesso Tribunale non avrebbe «esplicitato in cosa sia consistito l’esame critico e l’autonoma valutazione del AVV_NOTAIO rispetto alla richiesta della Procura».
3.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b ), cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 324, comma 7, cod. proc. pen., in relazione all’art. 309, comma 9, dello stesso codice, «per omessa valutazione degli elementi forniti dalla difesa nel corso RAGIONE_SOCIALE indagini».
La RAGIONE_SOCIALE lamenta che, nel decreto ‘genetico’, il G.i.p. del Tribunale di Como non avrebbe argomentato in ordine agli elementi che erano stati forniti dalla difesa, in particolare, in ordine alla memoria difensiva che era stata depositata il 14/02/2025 e alla relazione del dottore commercialista NOME COGNOME ad essa allegata.
La ricorrente contesta la motivazione con cui il Tribunale di Como ha rigettato il motivo di riesame che ella aveva articolato su tale punto, in particolare, le argomentazioni di cui al terzo e al quarto capoverso della pag. 11 dell’ordinanza impugnata, nelle quali il Tribunale di Como avrebbe peraltro riconosciuto l’omessa argomentazione, da parte del G.i.p. del Tribunale di Como, in ordine ai suddetti elementi forniti dalla difesa.
3.3. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b ), cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 14 del decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49, dell’art. 28 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e dell’art. 14 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
Incorrendo nell’inosservanza e nell’erronea applicazione di tali norme, il Tribunale di Como non avrebbe considerato che, nelle fattispecie in esame, ricorrevano appalti non di lavori ma di forniture con posa in opera di impianti tecnologici, le quali sono computabili nello stato di avanzamento lavori (SAL), con le conseguenze che, se tali «somministrazioni sono state eseguite, esse sono attestabili» e che le conseguenti asseverazioni non sarebbero state false.
La ricorrente sintetizza le proprie argomentazioni affermando che, «allorquando si tratti di contratto di fornitura (ad es. di impianto fotovoltaico) il contratto si perfeziona con la consegna del bene, costituendo la posa in opera un adempimento accessorio. La somministrazione si Ł quindi perfezionata e completata, quindi nulla osta alla sua asseverazione».
Sotto un altro profilo, il Tribunale di Como avrebbe violato la norma «di cui all’art. 13 del d.lgs. 471/2023, poichØ individua il profitto illecito nella totalità del contributo statale, senza tenere in alcun conto la circostanza, incontroversa, che le attività sono state tutte terminate e concluse nella vigenza del 110%».
3.4. Con il quarto motivo, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b ), cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 42 e 640bis cod. pen., con riferimento all’art. 640, secondo comma, n. 1), cod. pen., e all’art. 10quater del d.lgs. n. 74 del 2000.
3.4.1. L’ordinanza impugnata sarebbe censurabile, anzitutto, sotto il profilo della ritenuta sussistenza del «dolo specifico» del reato di cui all’art. 640bis cod. pen., in relazione all’art. 640, secondo comma, n. 1), cod. pen., di cui al capo 6).
Dopo avere riassunto le argomentazioni che erano contenute nel decreto del 13/08/2025 del G.i.p. del Tribunale di Como, la ricorrente contesta la motivazione che figura alle pagg. 20-21 (punto 5) dell’ordinanza impugnata, dalla quale risulterebbe la violazione di legge nella quale sarebbe incorso il Tribunale di Como, «non essendo in alcun modo rilevabile la sussistenza di un dolo specifico di COGNOME NOME nelle eventuali violazioni di legge, sia a titolo di concorso che a quello specifico di impedire l’evento».
Il Tribunale di Como si sarebbe «rifugia in massime di ‘esperienza’» che non potrebbero «essere riferite al caso concreto».
La ricorrente rappresenta in proposito che: a) RAGIONE_SOCIALE contava 27 dipendenti, sicchØ non si potrebbe sostenere che fosse «una piccola impresa a conduzione familiare» (così il ricorso); b) sarebbe «censurabile il ragionamento in base al quale NOME dovrebbe rispondere del delitto in oggetto in quanto certificazioni risultavano ‘macroscopicamente’ illecite».
Il Tribunale di Como e, prima, il G.i.p. dello stesso Tribunale, avrebbero ricavato la sussistenza dell’elemento soggettivo in capo alla NOME «in forza del principio secondo cui la stessa fosse a conoscenza RAGIONE_SOCIALE false attestazioni commesse da altri e pur non concorrendo in tali reati».
La NOME sottolinea che «utte le relazioni tecniche finalizzate ad ottenere l’erogazione dei finanziamenti dovevano essere vagliate da un professionista incaricato di apporre i visti di conformità», nella specie, la dott.ssa NOME COGNOME. Con riguardo all’attività da costei svolta, la ricorrente invoca il ricorso per decreto ingiuntivo per € 840.541,44 che era stato proposto dalla COGNOME, nel quale «veniva analizzata la complessa attività di verifica RAGIONE_SOCIALE singole asseverazioni e attestazioni rilasciate dagli altri
professionisti». Ne discenderebbe che la dott.ssa COGNOME «non si era limitata ad effettuare una sommaria verifica dei documenti da allegare alla pratica ‘Superbonus’, ma aveva invero effettuato una vera e propria analisi di tutta la documentazione».
Quindi, «la presenza di tecnici sui singoli cantieri che rilasciavano poi le certificazioni e non solo quindi il marito NOME COGNOME – la presenza di personale amministrativo per la complessa elaborazione di tutti i dati fiscali e soprattutto il lavoro svolto dalla dottoressa NOME COGNOME» sarebbero «tutti elementi decisivi per far ritenere come in concreto NOME NOME non fosse da considerarsi nØ una mera testa di legno – come ritenuto dai due Giudici territoriali – nØ, allo stesso modo, un soggetto che potesse occuparsi, personalmente e in prima battuta, della complessa attività sottostante alle erogazioni».
Il Tribunale di Como avrebbe «aderi alla tesi della condotta omissiva derivante dall’obbligo giuridico di impedire l’evento». Tale «principio» contesterebbe tuttavia «con quello richiesto dal dolo specifico del delitto di cui all’art. 640 bis c.p.».
3.4.2. L’ordinanza impugnata sarebbe censurabile, in secondo luogo, sotto il profilo della ritenuta sussistenza del reato di cui all’art. 10quater del d.lgs. n. 74 del 2000, di cui al capo 7), e del relativo dolo generico.
Il Tribunale di Como avrebbe «ritenuto sussistenti elementi di responsabilità in capo a NOME attraverso la mera congettura del ‘non poteva non sapere’ circa l’illiceità RAGIONE_SOCIALE asseverazioni per ‘crediti inesistenti’».
Secondo la ricorrente, «i medesimi ragionamenti posti a fondamento dell’intero corpo motivazionale per il delitto di truffa» sarebbero «sussumibili anche per il delitto de quo ».
Deduce «in ogni caso l’insussistenza dell’elemento soggettivo del dolo generico non potendosi ritenere che NOME NOME, per quanto già argomentato in precedenza, fosse a conoscenza degli eventuali illeciti perpetrati da altri soggetti».
3.5. Con il quinto motivo – che Ł proposto in via subordinata – la ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b ), cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 640bis cod. pen., con riferimento agli artt. 316ter e 640, secondo comma, n. 1), cod. pen.
La NOME riassume il contenuto dell’ordinanza di rimessione alle Sezioni unite della Corte di cassazione Sez. 2, n. 37421 del 22/10/2025, AVV_NOTAIO, e rappresenta «la perfetta analogia del caso in esame con quello affrontato dalla Corte rimettente».
Fatto ciò, la ricorrente, dopo avere argomentato che «la concessione del contributo pubblico Ł avvenuta sulla base della mera dichiarazione mendace e che il potere di controllo dell’RAGIONE_SOCIALE Ł solo successivo all’erogazione» e che il «danno per lo Stato, Ł da ritenersi un evento successivo ed eventuale rispetto all’indebita concessione del credito fiscale», deduce che: a) la condotta a lei contestata dovrebbe essere riqualificata come indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all’art. 316ter cod. pen., «con le conseguenze di legge»; b) nel caso di qualificazione della stessa condotta come truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all’art 640bis cod. pen., tale delitto dovrebbe
essere ritenuto solo tentato, «con ogni conseguenza prevista per legge».
3.6. Con il sesto motivo – che Ł proposto sempre in via subordinata – la ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b ), cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 321 cod. proc. pen., con riferimento all’art. 322bis dello stesso codice.
Il motivo attiene al « quantum del profitto sequestrabile ai fini della confisca anche per equivalente quanto ai delitti in contestazione».
Il Tribunale di Como avrebbe ritenuto che «l’ammontare del provvedimento ablatorio dovesse coincidere con il ricavo di RAGIONE_SOCIALE ottenuto attraverso il corrispettivo RAGIONE_SOCIALE opere svolte e confluito nel cassetto fiscale».
Le censure della ricorrente sarebbero «state accolte solo in parte, avendo il Tribunale del Riesame ritenuto di dover escludere dal profitto ‘i crediti ceduti limitatamente al corrispettivo ottenuto dal primo cessionario’» (così il ricorso).
Nel richiamare i principi affermati da Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, RAGIONE_SOCIALE, la ricorrente rappresenta che i propri rilievi «att evidentemente al mancato riconoscimento dei costi sostenuti dalla Società».
Sulla premessa che «vi Ł stata in alcuni casi un’incompletezza RAGIONE_SOCIALE opere rispetto allo stato dell’avanzamento dei lavori indicato nelle relative dichiarazioni» e che, in altri casi, come affermato dallo stesso Tribunale di Como, «i lavori sono stati completati, ma sempre in un periodo successivo a quello asseverato» (secondo capoverso della pag. 8 dell’ordinanza impugnata), la ricorrente deduce che «RAGIONE_SOCIALE non avrebbe semplicemente rispettato i dati formali relativi ai SAL e al completamento RAGIONE_SOCIALE opere, ma giammai ha conseguito il profitto pari all’importo sequestrato, sia pure al netto del corrispettivo ceduto a terzi». La NOME, pertanto, «si duole del mancato riconoscimento dell’effettivo vantaggio economico».
Espone che «aveva depositato un’analisi consuntiva della totalità dei materiali impiegati, RAGIONE_SOCIALE fatture dirette imputabili alla commessa rilasciate da sub appaltatori, professionisti e fornitori, nonchØ di ogni altra spesa oggettivamente direttamente collegabile, al fine di stimare la differenza tra i ricavi e i costi (c.d. primo margine o margine industriale). Da tale margine, detratti i costi fissi di struttura pari a circa il 17%, Ł così possibile determinare il profitto della commessa», valore ricavabile ex art. 32 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, riportato nelle avvertenze del listino DEI, nel quale «viene indicato quale margine utile d’impresa un valore pari al 10%», con la conseguenza che, «tilizzando tale ultimo dato, il valore medio del profitto di RAGIONE_SOCIALE può essere rappresentato in € 2.787.863,93».
Ciò esposto, la ricorrente contesta la motivazione che figura alla pag. 19 (punto 4) dell’ordinanza impugnata.
Sotto un primo profilo, deduce che «Ł onere dell’Accusa procedere al sequestro previa quantificazione dell’effettivo vantaggio», con la conseguenza che il «conteggio doveva essere effettuato da parte della Pubblica Accusa prima del provvedimento ablatorio».
Sotto un secondo profilo, deduce che «la difesa aveva individuato l’esatto valore del
profitto eventualmente confiscabile attraverso un calcolo oggettivamente confutabile con i parametri offerti dal listino DEI e dei conteggi sopra richiamati, compendiati nella relazione dell’AVV_NOTAIO». NØ sarebbe sostenibile la tesi del Tribunale di Como secondo cui «si dovrebbe attendere addirittura una perizia, evidentemente rimandando alla fase di merito».
3.7. Con il settimo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b ), cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 309, comma 9, 321 e 324, comma 7, dello stesso codice.
Con riguardo al requisito del periculum in mora , che costituisce l’oggetto del motivo, la ricorrente, dopo avere riassunto la motivazione del decreto ‘genetico’, e dopo avere rammentato come la Corte di cassazione richieda «la sussistenza degli elementi della concretezza ed attualità rispetto alla specifica situazione di fatto», lamenta che il Tribunale di Como, come già il G.i.p. dello stesso Tribunale, si sarebbero «avvalsi di mere formule di stile».
Deduce anzitutto che la motivazione della sussistenza del periculum in mora non può «essere imperniata sulla natura fungibile del denaro».
In secondo luogo, sarebbero «mere formule di stile» quelle «relative all’ingente quantità, sistematicità e la potenziale valorizzazione RAGIONE_SOCIALE somme di denaro».
In terzo luogo, quanto alla «presenza di una holding e all’avvenuto trasferimento di 6.686.489,00 euro», osserva che: a) il fatto che RAGIONE_SOCIALE fa parte di una holding «non giustifica in alcun modo il paventato pericolo di dispersione, posto che anche i proventi versati alla controllante RAGIONE_SOCIALE risultano del tutto tracciati»; b) il menzionato «trasferimento della somma risulta, allo stesso modo, riversato su conti bancari – sia pure esteri – e tale operazione rientra tra quelle contabilmente legittimate tra società facenti parte dello stesso gruppo, senza poter rilevare alcuna volontà di dispersione di risorse nØ tantomeno di sottrazione di somme».
Pertanto, difetterebbe «il riscontro in punto di concretezza del periculum parametrato a solidi elementi fattuali».
La ricorrente rappresenta infine che, richiamando il principio di proporzionalità, aveva «rileva come un’iscrizione di ipoteca legale o un’annotazione del sequestro sui registri immobiliari dei beni di NOME e degli altri soggetti obbligati in solido avrebbe certamente potuto garantire le esigenze cautelari, anche considerando il rilevante valore degli immobili e la potenziale rideterminazione del sequestro secondo quanto invocato» con il quinto motivo.
Il ricorso di NOME COGNOME, a firma dell’AVV_NOTAIO, Ł affidato a quattro motivi.
4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la «nullità del sequestro, per mancanza dell’autonoma valutazione degli elementi forniti dalla difesa», a norma dell’art. 292, comma 2, lett. cbis ), cod. proc. pen.
Espone che, con il primo motivo nuovo di riesame, aveva eccepito la nullità del decreto
‘genetico’ del 13/08/2025 del G.i.p. del Tribunale di Como per la mancanza dell’autonoma valutazione degli elementi forniti dalla difesa consistenti in due memorie alle quali erano allegati: a) a quella del 14/02/2025, la relazione tecnica del consulente della difesa, il quale aveva concluso le proprie considerazioni rappresentando che, secondo il vigente quadro tecnico-normativo, «il mancato completamento fisico RAGIONE_SOCIALE opere non preclude di accedere ai benefici fiscali»; b) a quella del 29/05/2025, una sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rieti secondo cui, «ai fini del raggiungimento della soglia del 30% per l’ottenimento del primo SAL, devono essere considerate non solo le opere effettivamente eseguite, ma anche le ‘somministrazioni effettuate, purchØ tali somministrazioni siano riferibili al medesimo cantiere’».
Tali elementi, forniti dalla difesa, non sarebbero stati oggetto non solo di autonoma valutazione ma, in realtà, neppure di mera esposizione nel decreto di sequestro, che non li avrebbe neppure menzionati.
Ciò detto, il ricorrente contesta la motivazione resa dal Tribunale di Como alla pag. 11 dell’ordinanza impugnata.
Quanto all’affermazione del Tribunale di Como secondo cui l’omessa valutazione di una memoria difensiva non determinerebbe nullità, il COGNOME deduce che: a) «il fulcro dell’allegazione era il contributo tecnico unito ad essa e non, in sØ, il portato argomentativo del difensore»; b) «la dimostrazione che i contributi difensivi erano decisivi» sarebbe stata implicitamente fornita dal fatto che proprio tali contributi avevano originato la richiesta del pubblico RAGIONE_SOCIALE di un parere da parte dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Quanto all’argomentazione di cui al secondo e al terzo capoverso della pag. 11 dell’ordinanza impugnata, il COGNOME, dopo avere esposto come nella stessa il Tribunale di Como abbia riconosciuto che il decreto di sequestro non conteneva il «riferimento esplicito alle memorie difensive», contesta che il fatto, valorizzato dallo stesso Tribunale, che il G.i.p. avrebbe «implicitamente fatto proprie le considerazioni del P.M. – e, a monte, dell’RAGIONE_SOCIALE -» possa integrare «l’esposizione e l’autonoma valutazione» che sono richieste dalla lett. cbis ) del comma 2 dell’art. 292 cod. proc. pen., atteso che difetterebbe sia «l’esposizione» sia «l’autonoma valutazione».
Quanto all’esposizione, il ricorrente afferma che «in alcuna porzione del decreto di sequestro si fa un benchØ minimo riferimento al deposito da parte della difesa di un contributo tecnico o di un approdo giurisprudenziale nel merito», che «en che meno se ne illustrano i contenuti» e che, « ben vedere, neppure si dà conto che il Pubblico Ministero ne abbia fatto menzione».
Quanto all’autonoma valutazione, essa, conseguentemente, mancherebbe, atteso che non sarebbe dato «riscontrare alcun passaggio argomentativo nel quale si prenda posizione, eventualmente in senso critico, sui contributi difensivi».
Il COGNOME argomenta che il «rinvio» (alle «considerazioni del PM»), addirittura implicito, non si potrebbe considerare una forma di autonoma valutazione, atteso che il «rinvio» non
costituisce una valutazione, tanto piø quando non Ł neppure «puntuale e preciso, cioŁ privo dell’indicazione del passaggio della richiesta di sequestro di cui si fa richiamo».
La carenza argomentativa dell’ordinanza impugnata emergerebbe vieppiø alla luce del fatto che, in realtà, neppure la richiesta del pubblico RAGIONE_SOCIALE avrebbe contenuto alcun riferimento ai «contributi della difesa» e al menzionato parere dell’RAGIONE_SOCIALE. Quest’ultimo non sarebbe stato citato nella richiesta di sequestro nØ sarebbe stato allegato alla stessa.
Ne discenderebbe pertanto che anche quello che il Tribunale di Como ha considerato un «rinvio» implicito (alle «considerazioni del PM») tale non sarebbe «perchØ non vi Ł nulla di quanto contenuto nella richiesta di sequestro che venga richiamato».
4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l’erronea applicazione dell’art. 14, comma 1, lett. d ), del decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE infrastrutture e dei trasporti n. 49 del 2018, «nella parte in cui non vengono inclusi all’interno di quanto asseverabile con gli stati avanzamento lavori, anche le forniture di impianti tecnologici oggetto dell’appalto e apportate al cantiere».
Il Tribunale di Como avrebbe rigettato il secondo motivo nuovo di riesame sul presupposto che le asseverazioni in contestazione si dovevano ritenere false in quanto i SAL non potrebbero avere a oggetto «anche le forniture, ma solo le lavorazioni effettivamente apportate» (così il ricorso).
L’impostazione seguita dal Tribunale di Como sarebbe frutto di un duplice errore interpretativo, atteso che tale Tribunale, da un lato, non avrebbe compreso la natura del tipo di contratto che veniva in rilievo e, dall’altro lato, non avrebbe attribuito all’art. 14, comma 1, lett. d ), del decreto ministeriale n. 49 del 2018, il significato che emerge dal suo tenore testuale.
Sotto il primo profilo, il COGNOME espone che quelli che erano conclusi da RAGIONE_SOCIALE non erano appalti di lavori ma appalti di natura mista, con prevalenza dell’elemento fornitura, in quanto consistevano, essenzialmente, nell’acquisto di un bene e nella sua posa in opera (come, ad esempio, nel caso dell’acquisto e installazione di pannelli solari). Nel contratto misto di appalto, infatti, la funzione prevalente Ł quella caratterizzata dal maggiore valore economico e, nel caso di specie, il maggior valore economico era costituito dai beni da fornire piuttosto che da quello della componente lavoro che Ł necessaria per la posa in opera degli stessi beni. Da ciò il primo «equivoco» nel quale sarebbe caduto il Tribunale di Como là dove, sulla scia del menzionato parere dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ha fatto riferimento all’«acquisto di materiale edile», atteso che un conto sarebbero gli impianti che RAGIONE_SOCIALE acquistava e forniva ai propri committenti, un altro i materiali edili. I primi, infatti, sarebbero «l’oggetto focale del contratto» e ne costituirebbero «il fulcro economico principale». I secondi sarebbero invece «elementi di carattere accessorio che servono per l’installazione dei primi». Da ciò il «disallineamento esegetico tra l’indicazione dell’RAGIONE_SOCIALE, che puntualizza come il mero acquisto di materiale edile non possa essere di
per sØ oggetto di SAL, e la natura specifica del contratto, nel quale la fornitura di cui si tratta Ł un ritrovato tecnologico, che peraltro assorbe la quasi totalità del valore dell’appalto e rispetto al quale i materiali edili sono strumentali». Il COGNOME invoca anche il passaggio di Sez. 3, n. 43012 del 13/10/2022, COGNOME COGNOME, Rv. 283767-01, nel quale la Corte di cassazione ha affermato che, «ulla base della definizione normativa di SAL, al massimo, possono essere validamente contabilizzate le eventuali mere somministrazioni (forniture) di beni a piŁ d’opera» (pag. 17); passaggio che renderebbe «non centrato» il riferimento fatto dal Tribunale di Como a questa stessa sentenza.
Sotto il secondo profilo, il COGNOME lamenta che il Tribunale di Como avrebbe dato una lettura dell’art. 14, comma 1, lett. d ), del decreto ministeriale n. 49 del 2018, non coerente con tale norma, la quale definisce la portata dello stato di avanzamento lavori come ciò che «riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora». Il Tribunale di Como avrebbe valorizzato solo il termine «lavorazioni», senza considerare che il suddetto decreto ministeriale «non può avere la medesima estensione di significato a prescindere dalle caratteristiche del contratto di riferimento», atteso che, se così fosse, sarebbe obliterato il richiamo anche alle «somministrazioni». Queste, che devono essere anch’esse «eseguite», non potrebbero che avere riguardo alle forniture di beni le quali, chiaramente, siano concretamente apportate al cantiere; quindi, che siano effettivamente ‘a piŁ d’opera’, e non meramente acquistate.
Pertanto, una lettura coordinata dell’art. 14, comma 1, lett. d ), del decreto ministeriale n. 49 del 2018, in considerazione della ritenuta (dal Tribunale di Como) applicabilità di esso a tutti i contratti, anche quelli di fornitura, dovrebbe necessariamente condurre nell’ambito dei SAL i beni oggetto di fornitura, che siano stati effettivamente apportati al cantiere del committente, in quanto somministrazioni eseguite.
4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce l’erronea applicazione degli artt. 640 e 640bis cod. pen. «nella parte in cui si ritiene configurabile il reato in questione anche al cospetto di un danno patrimoniale solo in capo ad un terzo soggetto privato e non allo Stato».
L’interpretazione che sarebbe stata seguita dal Tribunale di Como, sulla scorta di Sez. 2, n. 40015 del 23/10/2024, COGNOME, Rv. 287083-01, condurrebbe all’inaccettabile conclusione di ritenere configurabile il reato di cui all’art. 640bis cod. pen. in assenza di un effettivo pregiudizio patrimoniale in capo allo Stato.
Infatti, ritenere che tale reato si consumi anche solo con la prima cessione del credito d’imposta a soggetti terzi condurrebbe a conseguenze incompatibili con la struttura dello stesso reato, atteso che: a) da un lato, il danno verrebbe individuato solo in capo a un soggetto terzo privato, il terzo cessionario del credito, laddove nella fattispecie aggravata di cui all’art. 640bis cod. pen. il danno Ł quello che si produce in capo a un soggetto qualificato che Ł lo Stato; b) dall’altro lato, non vi sarebbe alcun concreto ed effettivo pregiudizio patrimoniale per lo Stato ma solo l’assunzione di un debito, da parte dello stesso, nei confronti del terzo cessionario del credito d’imposta, atteso che il pregiudizio per lo Stato
si produrrebbe solo in conseguenza della compensazione che il terzo dovesse fare dei crediti inseriti nel proprio cassetto fiscale.
4.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce l’erronea applicazione degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 9, cod. proc. pen., «con conseguente mancata restituzione RAGIONE_SOCIALE somme non costituenti profitto del reato e mancata immediata esecutorietà dell’ordinanza emessa dal Tribunale del riesame».
Il Tribunale di Como avrebbe violato tali disposizioni e l’ordinanza impugnata sarebbe anche abnorme perchØ, da un lato, il Tribunale ha riconosciuto che erano «parzialmente condivisibili le considerazioni difensive in punto di consumazione del reato di cui all’art. 640bis c.p., poichØ, se il credito non viene utilizzato, il danno Ł a ben vedere solo potenziale» (secondo capoverso della pag. 17 dell’ordinanza impugnata) e, dall’altro lato, nel dispositivo, ha confermato il sequestro, non ha dissequestrato alcunchØ e ha demandato, in modo del tutto irrituale, al pubblico RAGIONE_SOCIALE ulteriori accertamenti (sul valore dei corrispettivi ottenuti dal primo cessionario dei crediti) al fine di determinare l’effettivo ammontare del profitto del reato.
Diversamente, attesa la riconosciuta parziale fondatezza RAGIONE_SOCIALE doglianze difensive, la formula conclusiva dell’ordinanza avrebbe dovuto essere quella dell’accoglimento parziale, con le conseguenti riforma parziale del decreto di sequestro e restituzione RAGIONE_SOCIALE somme non qualificabili come profitto del reato.
In particolare, da quanto emergeva dagli atti a disposizione del Tribunale di Como, gli unici importi che costituivano profitto del reato – «nell’ignoranza rispetto alla circostanza che RAGIONE_SOCIALE avesse o meno ceduto i crediti d’imposta e, in questo caso, all’importo percepito come corrispettivo» – erano i crediti che erano stati indebitamente utilizzati in compensazione, pari a € 1.160.382,95 in relazione al reato di cui al capo 7) e a € 606.909,50 in relazione al reato di cui al capo 8).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo del ricorso di NOME COGNOME Ł manifestamente infondato.
Con la sentenza ‘ Capasso ‘, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno affermato che, nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47, nel comma 9 dell’art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili – in virtø del rinvio operato dall’art. 324, comma 7, dello stesso codice – in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l’autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonchØ degli elementi forniti dalla difesa (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789-01).
Il Tribunale di Como ha ritenuto che, nel decreto di sequestro del 13/08/2025, il G.i.p.
del Tribunale di Como avesse «esplicitato l’autonoma valutazione della richiesta della procura in un paragrafo denominato ‘conclusioni di sintesi’, nel quale ha espresso RAGIONE_SOCIALE considerazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nella richiesta di sequestro, non potendosi così ritenere che egli sia limitato a richiamare in modo acritico quest’ultima» (ultimo capoverso della pag. 10 dell’ordinanza impugnata).
Tale motivazione del Tribunale di Como Ł assolutamente corretta.
Alla pag. 25 del decreto di sequestro del 13/08/2025, il G.i.p. del Tribunale di Como aveva preannunciato che avrebbe riportato il contenuto della richiesta del pubblico RAGIONE_SOCIALE, in quanto la condivideva, ma che, «successivamente alle Fonti ed alle Valutazioni effettuate dal Pubblico Ministero», avrebbe inserito, in relazione ai reati in contestazione, le «precisazioni, valutazioni e conclusioni di sintesi che si sono ritenute opportune».
Tali «conclusioni di sintesi» risultano effettivamente esposte alle pagg. 299-326 del decreto di sequestro del 13/08/2025 e dalla lettura RAGIONE_SOCIALE stesse conclusioni risulta come, conformemente a quanto Ł stato correttamente ritenuto dal Tribunale di Como, il G.i.p. del Tribunale di Como avesse effettivamente svolto un autonomo vaglio degli elementi posti a fondamento della misura cautelare reale e avesse dato contezza RAGIONE_SOCIALE ragioni per cui aveva fatto proprio il contenuto della richiesta del pubblico RAGIONE_SOCIALE.
Il secondo motivo del ricorso di NOME COGNOME e il primo motivo del ricorso di NOME COGNOME – i quali motivi, prospettando RAGIONE_SOCIALE doglianze analoghe, possono essere esaminati congiuntamente – non sono fondati.
Il Collegio reputa di dovere prendere le mosse dai princìpi che sono stati affermati dalla Corte di cassazione in ordine alla nozione di «elementi forniti dalla difesa» la cui mancata autonoma valutazione, nel provvedimento che dispone la misura cautelare, comporta, a norma del combinato disposto degli artt. 292, comma 2, lett. cbis ), e 309, comma 9, cod. proc. pen., il dovere del tribunale del riesame di annullare il provvedimento ‘genetico’.
La Corte di cassazione ha a tale proposito piø volte chiarito che, in tema di misure cautelari, rientrano nella nozione di «elementi forniti dalla difesa», da valutare nel provvedimento ‘genetico’ a pena di nullità ex art. 292, comma 2, lett. cbis ), cod. proc. pen., i soli dati di natura oggettiva e concludente ai fini decisori, essendo escluse, invece, le mere posizioni difensive negatorie, le prospettazioni di tesi alternative, le diverse interpretazioni degli elementi indiziari e gli assunti defatigatori, che restano assorbiti nel complessivo apprezzamento operato dal giudice della cautela (Sez. 3, n. 47593 del 15/10/2024, Cursano, Rv. 287275-01; Sez. 5, n. 44341 del 13/05/2019, Paris, Rv. 277127-01; Sez. 6, n. 12442 del 09/03/2011, COGNOME, Rv. 249641-01).
Anche il comma 2ter dell’art. 292 cod. proc. pen. non impone al giudice del riesame l’indicazione di qualsiasi elemento ritenuto favorevole dal difensore, nØ la confutazione di qualsivoglia argomento difensivo di cui appaia manifesta l’irrilevanza o la pertinenza, restando circoscritto l’obbligo motivazionale alla disamina di specifiche allegazioni difensive
oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori, essendo gli ulteriori elementi assorbiti nella valutazione complessiva del giudice che applica la misura cautelare (Sez. 1, n. 8236 del 16/11/2018, dep. 2019, Brandimarte, Rv. 275053-01).
La Corte di cassazione ha altresì chiarito che, in tema di riesame dei provvedimenti di sequestro, non sussiste l’obbligo del pubblico RAGIONE_SOCIALE di trasmettere, ex art. 309, comma 5, cod. proc. pen., accanto agli elementi di prova favorevoli all’indagato, anche la memoria difensiva, seppure vi siano allegati documenti, in quanto essa Ł un atto proveniente dal difensore che, pur costituendo un importante strumento difensivo, non costituisce una prova a favore dell’indagato (Sez. 2, n. 40534 del 04/07/2019, Shopov, Rv. 277043-01. Successivamente, Sez. 3, n. 26620 del 16/04/2025, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 288367-01, con la quale Ł stato precisato che non Ł estensibile alle misure cautelari reali il disposto di cui all’art. 291 cod. proc. pen. che impone al pubblico RAGIONE_SOCIALE, in caso di richiesta di misura cautelare personale, di trasmettere al giudice le memorie difensive già depositate, ostandovi il dato letterale e sistematico).
Posto che, pertanto, gli «elementi forniti dalla difesa» che devono essere autonomamente valutati dal giudice che dispone la misura, a norma dell’art. 292, comma 2, lett. cbis ), cod. proc. pen., sono i soli dati di natura oggettiva concludenti ai fini della decisione, con riguardo al caso di specie, si deve rilevare che gli elementi di cui all’allegato alla memoria del 14/02/2025, costituito dalla relazione tecnica del consulente della difesa, e di cui all’allegato alla memoria del 29/05/2025, costituito da una sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rieti, constavano entrambi di argomentazioni dirette a sostenere che, ai fini del rilascio dell’asseverazione dello stato di avanzamento dei lavori (da riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento complessivo), avrebbero potuto essere considerate anche le somministrazioni concretamente apportate allo specifico cantiere.
Tali argomentazioni consistevano pertanto, in realtà, non in dati di natura oggettiva ma in meri argomenti di diritto, con la conseguenza che l’eventuale pretermissione della valutazione dei menzionati elementi nel decreto ‘genetico’ – e la loro valutazione solo da parte del Tribunale di Como – non può integrare una causa di annullamento del medesimo decreto ‘genetico’ per violazione dell’art. 292, comma 2, lett. cbis ), cod. proc. pen.
Il terzo motivo del ricorso di NOME COGNOME e il secondo motivo del ricorso di NOME COGNOME – i quali motivi, prospettando RAGIONE_SOCIALE doglianze analoghe, possono essere esaminati congiuntamente – sono manifestamente infondati, attesa la loro genericità e non decisività.
Tali motivi pongono la questione se, nei contratti di fornitura con posa in opera di impianti tecnologici, quali sarebbero quelli che vengono qui in rilievo, possano essere incluse nello stato avanzamento lavori (SAL) le forniture di beni concretamente apportate al cantiere, cioŁ a piŁ d’opera, con la conseguenza che le asseverazioni rilasciate per siffatti SAL non si potrebbero ritenere false.
Si deve in proposito rammentare che, ai sensi del comma 1bis dell’art. 121 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto ‘Decreto rilancio’), conv. con modif. dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l’opzione, tra l’altro, per lo sconto in fattura «può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all’articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere piø di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento».
Inoltre, l’art. 14, comma 1, lett. d ), del decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE infrastrutture e dei trasporti n. 49 del 2018, definisce «lo stato di avanzamento lavori (SAL)» come il documento «che riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora».
Ciò posto, sotto un primo profilo, si deve rilevare che, anche ad ammettere che, come Ł stato incidentalmente affermato da Sez. 3, n. 42012 del 13/10/2022, COGNOME, cit., «al massimo, possono essere validamente contabilizzate le eventuali mere somministrazioni (forniture) di beni a piŁ d’opera» (pag. 17), sarebbe appunto in ogni caso necessario che, al momento del rilascio dell’asseverazione per i SAL, le forniture di beni siano state concretamente apportate ai cantieri, siano, cioŁ, a piŁ d’opera.
Tale circostanza di fatto risulta tuttavia meramente presupposta dai motivi in esame e, alla luce della lettura del decreto di sequestro del 13/08/2025, appare talora apertamente smentita dagli esiti RAGIONE_SOCIALE indagini svolte (si vedano, a mero titolo di esempio: la pag. 83, relativamente al contratto di appalto con il committente NOME COGNOME; la pag. 93, relativamente al contratto di appalto con la committente NOME COGNOME; la pag. 172, relativamente al contratto di appalto con il committente NOME COGNOME).
Da ciò la genericità del motivo.
Sotto un secondo profilo, si deve rilevare che il fumus dei reati in contestazione appare riposare sulla falsità non solo RAGIONE_SOCIALE asseverazioni per i SAL, ma anche sulla falsità RAGIONE_SOCIALE asseverazioni di fine lavori, in quanto rilasciate prima che gli stessi fossero terminati.
Da ciò la non decisività dei motivi, atteso che, con gli stessi, i ricorrenti si sono limitati a sostenere la correttezza RAGIONE_SOCIALE asseverazioni rilasciate per i SAL, senza considerare che, come si Ł detto, il fumus dei reati riposa anche sulla falsità RAGIONE_SOCIALE asseverazioni di fine lavori.
L’ulteriore contestazione che Ł stata avanzata da NOME COGNOME con il motivo in esame, cioŁ quella relativa all’«individua profitto illecito nella totalità del contributo statale» (così il ricorso), verrà esaminata insieme al sesto motivo del ricorso della stessa NOME COGNOME.
Il quarto motivo del ricorso di NOME COGNOME Ł manifestamente infondato.
Si deve rammentare che le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza ‘ Mariano ‘, hanno da tempo precisato che, in tema di sequestro preventivo, la verifica RAGIONE_SOCIALE condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del tribunale del riesame o della Corte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito
concernente la responsabilità della persona sottoposta a indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza e alla gravità degli stessi (Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 21584001).
In sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice Ł demandata una valutazione sommaria in ordine al fumus del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata. Lo stesso giudice può di conseguenza rilevare anche il difetto dell’elemento soggettivo del reato, purchØ esso emerga ictu oculi (Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, COGNOME, Rv. 266896-01; Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, COGNOME, Rv. 240521-01).
Giova altresì ricordare che le Sezioni unite hanno anche chiarito che, in tema di riesame RAGIONE_SOCIALE misure cautelari reali, nella nozione di «violazione di legge» per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale si può denunciare nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e ) del comma 1 dell’art. 606 dello stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710-01. Successivamente: Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, COGNOME, Rv. 236255-01; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, COGNOME, Rv. 242916-01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, COGNOME, Rv. 269119-01).
Rammentati tali princìpi, affermati dalla Corte di cassazione, si deve anzitutto precisare che, diversamente da quanto mostra di ritenere la ricorrente, la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all’art. 640bis cod. pen. (la quale costituisce un’ipotesi aggravata del delitto di truffa di cui all’art. 640 cod. pen. e non una figura autonoma di reato: Sez. U, n. 26351 del 26/06/2002, Fedi, Rv. 22663-01) Ł un reato a dolo generico e non a dolo specifico.
Fatta questa precisazione, si deve rilevare che il Tribunale di Como ha ritenuto che il dolo generico della NOME riguardo ai reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e di indebita compensazione emergesse dagli indici fattuali costituiti: a) dal carattere macroscopico degli illeciti che erano stati commessi da NOME COGNOME, tali da determinare un vertiginoso aumento del fatturato di RAGIONE_SOCIALE nel giro di poco tempo; b) dal rapporto di coniugio tra la NOME e lo stesso COGNOME; c) dal ruolo che la NOME aveva assunto nella contrattazione con le banche per la cessione dei crediti d’imposta ottenuti da RAGIONE_SOCIALE
Tale argomentazione, fondata sull’esposizione degli indici fattuali in ragione dei quali non era possibile escludere ictu oculi la sussistenza del dolo (generico) in capo alla NOME, si deve ritenere, alla luce dei principi, affermati dalla Corte di cassazione, che si sono
rammentati, senz’altro sufficiente e, alla luce dei medesimi principi, esente da vizi censurabili con il ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Il quinto motivo del ricorso di NOME COGNOME e il terzo motivo del ricorso di NOME COGNOME – i quali motivi, prospettando RAGIONE_SOCIALE doglianze analoghe, possono essere esaminati congiuntamente – non sono fondati.
Con la menzionata (da NOME COGNOME) Sez. 2, n. 37421 del 22/10/2025, AVV_NOTAIO, erano state rimesse alle Sezioni unite della Corte di cassazione le seguenti questioni:
se, nella materia dei cosiddetti Superbonus 110%, di cui al decreto-legge n. 34 del 2020, la costituzione di un credito di imposta fittizio, mediante la presentazione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti con opzione, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto anticipato dai fornitori ovvero per la cessione di un credito d’imposta di importo pari alla detrazione, sia condotta sussumibile nella fattispecie di reato di cui all’art. 316ter cod. pen. o in quella di cui agli artt. 640 e 640bis cod. pen.;
se, nell’ipotesi in cui la condotta sopra descritta sia da definire giuridicamente ai sensi degli artt. 640 e 640bis cod. pen., essa integri il reato in forma consumata ovvero in forma tentata.
Con l’informazione provvisoria n. 4/2026, le Sezioni unite ha reso noto di avere adottato le seguenti soluzioni:
la condotta Ł sussumibile nella fattispecie di reato di cui agli artt. 640 e 640bis cod. pen.;
essa integra il reato in forma consumata.
PoichØ, come risulta da tale informazione provvisoria, le Sezioni unite hanno adottato soluzioni di segno opposto a quelle sostenute dai ricorrenti, ne consegue il rigetto dei motivi.
La contestazione relativa all’«individua profitto illecito nella totalità del contributo statale» (così il ricorso) che Ł stata avanzata da NOME COGNOME con il terzo motivo del suo ricorso e il sesto motivo del ricorso della stessa COGNOME non Ł fondata.
Il comma 5 dell’art. 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 stabilisce che, «ualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1».
Ne discende pertanto che, come Ł stato condivisibilmente ritenuto anche dall’RAGIONE_SOCIALE con la circolare 8 agosto 2000, n. 24/E (punto 8.2), nel caso di non veridicità RAGIONE_SOCIALE asseverazioni si determina la decadenza dal beneficio fiscale.
Si deve quindi reputare che, allorquando i crediti d’imposta siano ‘generati’ con un atto di disposizione dello Stato che Ł effetto della condotta illecita truffaldina costituita dalla non veridicità RAGIONE_SOCIALE asseverazioni, poichØ si determina la conseguente decadenza dall’intero
beneficio fiscale, tali crediti si debbano ritenere interamente assoggettabili a confisca (e, prima, a sequestro preventivo finalizzato alla confisca), quale profitto del reato di cui all’art. 640bis cod. pen., senza che, diversamente da quanto Ł sostenuto dalla ricorrente: a) si possa ravvisare una sorta di ‘legittimità differita’ dei medesimi crediti, nonostante le asseverazioni riguardino stati di avanzamento di lavori ancora non eseguiti o lavori ancora non terminati, per essere stati i medesimi lavori comunque eseguiti o terminati in data successiva a quella di rilascio dell’asseverazione; b) dall’indicato profitto si debbano detrarre i costi sostenuti dall’impresa per la realizzazione di tali lavori.
7. Il settimo motivo del ricorso di NOME COGNOME Ł manifestamente infondato.
Le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza ‘ Ellade ‘, hanno chiarito che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora , da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro RAGIONE_SOCIALE cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848-01, relativa a una fattispecie concernente un sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato, in ordine al quale la Corte ha chiarito che l’onere di motivazione si può ritenere assolto allorchØ il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato).
Il Tribunale di Como ha indicato le ragioni che rendevano necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca del denaro rispetto alla definizione del giudizio, ravvisandole, in particolare, nella sistematicità RAGIONE_SOCIALE condotte truffaldine che erano state realizzate dagli indagati, nel fatto che RAGIONE_SOCIALE faceva parte di una holding (sicchØ i proventi di tale società avrebbero potuto essere versati alla controllante) e nel fatto che oltre sei milioni di euro erano stati trasferiti su conti esteri.
Tale argomentazione, fondata sull’esposizione degli indici fattuali in ragione dei quali si doveva ritenere che il denaro, nelle more del giudizio, potesse essere modificato, disperso, alienato, non risulta basata su «mere formule di stile», come Ł sostenuto dalla ricorrente, e si deve ritenere senz’altro sufficiente e, alla luce dei principi, affermati dalla Corte di cassazione, che si sono rammentati al punto 4, esente da vizi censurabili con il ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Quanto alla doglianza che Ł stata formulata in relazione al principio di proporzionalità, il Tribunale di Como ha correttamente evidenziato come essa si dovesse ritenere del tutto generica, in difetto di qualsivoglia indicazione circa gli specifici beni, di valore corrispondente alle somme sequestrate, sui quali si sarebbe asseritamente potuta iscrivere ipoteca.
Il quarto motivo del ricorso di NOME COGNOME Ł fondato.
Come risulta dalla lettura del dispositivo dell’ordinanza impugnata, il Tribunale di Como ha confermato il decreto di sequestro con riferimento soltanto ad alcune «voci», cioŁ quelle costituite: a) dalle somme corrispondenti ai crediti che erano stati indebitamente utilizzati in compensazione, pari a € 1.160.382,95 in relazione al reato di cui al capo 7) e a € 606.909,50 in relazione al reato di cui al capo 8); b) ai crediti che erano stati ceduti, limitatamente al corrispettivo che era stato ottenuto dal primo cessionario.
La conferma del decreto di sequestro Ł stata pertanto parziale, in coerenza con la motivazione dell’ordinanza impugnata, con la quale il Tribunale di Como aveva reputato: a) «parzialmente condivisibili le considerazioni difensive in punto di consumazione del reato di cui all’art. 640 bis c.p. poichØ se il credito – che nasce con l’accettazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, specularmente al debito dello Stato – non viene utilizzato, il danno Ł a ben vedere solo potenziale, con la conseguenza che la truffa può dirsi solo tentata e non consumata» (secondo capoverso della pag. 7 dell’ordinanza impugnata); b) che «er determinare l’ingiusto profitto, in relazione alla parte dei crediti ceduta, occorrerà stabilire l’esatto importo del corrispettivo incassato dal cessionario» (ultimo paragrafo della pag. 18 dell’ordinanza impugnata).
Tuttavia, nonostante una tale conferma soltanto parziale, nei termini che si sono detti, del decreto di sequestro, il Tribunale di Como ha omesso di disporre, come Ł previsto dall’art. 324, comma 7, secondo periodo, cod. proc. pen. – il quale detta una norma che, con una differenziazione rispetto a quanto Ł stabilito dall’art. 309 cod. proc. pen., appare dettata proprio in relazione alla specificità dei provvedimenti cautelari reali – la revoca parziale del decreto di sequestro, con riguardo alle «voci» non confermate, e la conseguente restituzione RAGIONE_SOCIALE somme sequestrate in relazione alle quali, per effetto della medesima revoca parziale, si dovevano ritenere venuti meno i presupposti della misura cautelare.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente alla mancata restituzione RAGIONE_SOCIALE somme relative alle voci non indicate in dispositivo, con rinvio, per un nuovo giudizio, al Tribunale di Como, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla mancata restituzione RAGIONE_SOCIALE somme relative alle voci non indicate in dispositivo e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di como competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 05/03/2026
Il AVV_NOTAIO estensore