Suggestione di Folla: La Cassazione Dichiara Inammissibile il Ricorso
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha fornito importanti chiarimenti sui limiti di applicabilità della suggestione di folla come circostanza attenuante. La pronuncia riguarda il caso di un individuo condannato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto meramente ripetitivo e manifestamente infondato. Analizziamo i dettagli di questa decisione per comprendere meglio i principi applicati dai giudici.
I Fatti del Caso
L’imputato aveva proposto ricorso contro la sentenza della Corte d’Appello che confermava la sua condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, commessi in concorso con altri. I motivi del ricorso si concentravano su tre punti principali:
1. La presunta erronea dichiarazione di parziale inammissibilità dei motivi d’appello relativi al suo concorso morale nei reati.
2. Il mancato riconoscimento delle attenuanti del contributo di minima importanza e, soprattutto, dell’aver agito per suggestione di folla in tumulto.
3. La valutazione della pena, ritenuta eccessiva, con particolare riferimento all’applicazione della recidiva.
La difesa sosteneva che l’imputato fosse stato trascinato dagli eventi, agendo sotto l’impulso psicologico derivante dalla situazione di tumulto collettivo.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in ogni sua parte. I giudici hanno ritenuto che i motivi proposti non fossero altro che una riproposizione di argomenti già vagliati e respinti nel giudizio d’appello, senza introdurre nuove e valide critiche alla sentenza impugnata. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Analisi dell’inammissibilità e della suggestione di folla
La Corte ha articolato le sue motivazioni affrontando punto per punto i motivi del ricorso, offrendo spunti di riflessione sia sul piano processuale che sostanziale.
L’approccio “sostanzialistico” alla valutazione dei motivi d’appello
Sul primo punto, la Cassazione ha adottato un approccio pragmatico. Pur riconoscendo che, in astratto, il motivo d’appello non presentava un vizio di genericità, ha osservato che la Corte d’Appello, nonostante la formale dichiarazione di inammissibilità, aveva comunque effettuato una valutazione nel merito. I giudici di secondo grado avevano infatti considerato elementi concreti come il travisamento del volto, la consapevolezza dell’agire criminoso e la condotta violenta, motivando così, di fatto, la responsabilità penale dell’imputato. Questo approccio “sostanzialistico” ha portato a ritenere inammissibile il motivo di ricorso, poiché l’errore formale non aveva prodotto un reale pregiudizio.
I requisiti dell’attenuante per suggestione di folla
Il cuore della decisione risiede nell’analisi dell’attenuante della suggestione di folla (art. 62, n. 3, c.p.). La Corte ha ribadito che per l’applicazione di tale attenuante non è sufficiente trovarsi in un assembramento, ma sono necessari requisiti specifici. La giurisprudenza consolidata richiede che:
* L’agente non abbia avuto in precedenza l’intenzione di commettere il reato.
* Esista un nesso di causalità psichica tra la suggestione derivante dalla folla e la condotta illecita.
* L’agente non abbia contribuito a provocare l’assembramento.
* La riunione di persone sia imponente, disordinata e agisca sulla base di una spinta puramente emozionale.
Nel caso di specie, la Corte ha concluso che tali elementi non ricorrevano. Il contributo dell’imputato è stato giudicato concreto e pienamente aderente all’azione collettiva, sia sotto il profilo psichico che materiale. Non si è trattato di una passiva sottomissione a una forza psicologica esterna, ma di una partecipazione attiva e consapevole all’azione criminosa.
La congruità della pena
Infine, anche i motivi relativi alla misura della pena sono stati respinti. La sentenza impugnata aveva adeguatamente motivato la severità della sanzione, tenendo conto della maggiore pericolosità sociale dell’imputato, desunta non solo dai fatti contestati ma anche dai suoi numerosi e gravi precedenti penali. L’applicazione della recidiva e il bilanciamento con le attenuanti generiche sono stati quindi ritenuti corretti e incensurabili in sede di legittimità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame riafferma un principio fondamentale: l’attenuante della suggestione di folla non è un salvacondotto per chi partecipa attivamente a reati collettivi. Essa è riservata a situazioni eccezionali in cui la volontà individuale è significativamente affievolita dalla pressione psicologica di un tumulto non preordinato. La decisione evidenzia anche l’importanza di un approccio sostanziale nella valutazione degli atti processuali, dove la sostanza della decisione prevale su eventuali vizi formali che non incidono sul diritto di difesa. Per i cittadini, il messaggio è chiaro: la partecipazione consapevole a condotte illecite di gruppo comporta una piena responsabilità penale, non mitigabile dalla semplice presenza in un contesto di agitazione collettiva.
Quando si applica l’attenuante della suggestione di una folla in tumulto?
L’attenuante si applica solo quando una persona, senza una precedente intenzione di delinquere, commette un reato perché psicologicamente trascinata da una folla numerosa e disordinata, e non abbia contribuito a creare tale assembramento.
Un errore formale nella sentenza d’appello ne causa sempre l’annullamento?
No. Come dimostra questo caso, se il giudice d’appello, pur dichiarando erroneamente inammissibile un motivo, di fatto lo esamina nel merito, la Corte di Cassazione può ritenere l’errore formale irrilevante e non annullare la sentenza.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera ripetizione di argomenti già esaminati e respinti nel giudizio precedente e, comunque, sono stati ritenuti manifestamente infondati. La Corte ha confermato la correttezza del ragionamento dei giudici di merito su tutti i punti, inclusa la responsabilità, le attenuanti e la misura della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27889 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27889 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a AGRIGENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO – COGNOME NOME
OSSERVA
I motivi dedotti nel ricorso e ribaditi con le conclusioni pervenute il 4 giugno 2024, in relazione alla condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, sono inammissibili perché meramente reiterativi dell’atto’ di appello e comunque manifestamente infondati.
In particolare, il primo motivo di ricorso censura la pronuncia di parziale inammissibilità dell’atto di appello in relazione ai motivi d’impugnazione relativi alla penale responsabilità del ricorrente a titolo di concorso morale nei reati di resistenza e lesioni. A prima lettura, deve sul punto rilevarsi la fondatezza della censura, nella misura in cui l’atto di appello non presenta, come erroneamente affermato nella sentenza impugnata, un vizio di ammissibilità per genericità estrinseca. Al contrario, l’atto di appello risulta adeguatamente motivato in relazione agli specifici capi e punti della sentenza di primo grado relativi alla responsabilità del ricorrente. Eppure, l’astratta fondatezza del motivo di ricorso non può nel caso di specie condurre al suo accoglimento in quanto, nonostante la formale pronuncia di inammissibilità dei motivi di appello, nella sentenza impugnata il giudice ha comunque operato una valutazione del merito di tali motivi. Nello specifico, si è dato atto degli elementi di fatto e di diritto posti a base della ritenuta responsabilità del ricorrente, valorizzando (a) il travisamento del volto, (b) la consapevolezza del proprio e dell’altrui agire criminoso, (c) la condotta violenta diretta contro i pubblici ufficiali. Una lettura sostanzialistica della sentenza impugnata conduce, pertanto, a ritenere inammissibile il primo motivo di ricorso. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La medesima conclusione deve essere affermata in relazione al secondo e terzo motivo di ricorso, che censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso, rispettivamente, la configurabilità delle attenuanti del contributo di minima importanza (art. 114 cod. pen.) e dell’aver agito per suggestione di una folla in tumulto (art. 62, primo comma, n. 3, cod. pen.). La motivazione del giudice di appello in relazione all’esclusione di tali attenuanti è da ritenersi immune da censure, avendo correttamente
valorizzato, da un lato, il contributo concreto del ricorrente pienamente aderente all’azione collettiva sia sotto il profilo psichico che materiale e, dall’altro lato, l’insussistenza nel caso di specie degli elementi essenziali dell’attenuante di cui all’art. 62 primo comma, n. 3, cod. pen. A ben vedere, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che tale attenuante si configura quando l’agente «non abbia avuto in precedenza l’intenzione di commettere il reato, si trovi in un determiNOME luogo, tra una moltitudine di persone in un diffuso stato di agitazione ed eccitazione collettiva e sussista, inoltre, un nesso di causalità psichica tra la suggestione derivante dalla folla e la condotta illecita» (cfr. Sez. 2, n. 22903 del 01/02/2023, Rv. 284727). In sostanza, la mitigazione della pena deve trovare fondamento nel fatto che (a) l’autore non abbia concorso nel provocare l’assembramento, (b) che egli abbia una minore resistenza psichica alle spinte criminali per effetto dell’azione collettiva e (c) che la riunione sia imponente e disordinata e che agisca sulla base di una spinta emozionale (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 11915 del 27/02/2024, Rv. 259676). Elementi, questi, non ricorrenti nel caso di specie, come correttamente affermato dal giudice di appello.
Con riferimento, infine, ai motivi di ricorso riguardanti la pena e la sua misura, deve ancora una volta ribadirsi la correttezza del ragionamento logico-argomentativo del giudice di merito. Invero, la sentenza impugnata ha adeguatamente dato conto della maggiore pericolosità sociale del ricorrente espressa dai fatti oggetto di contestazione, posti in relazione con i plurimi – e gravi – precedenti a suo carico (cfr. pp. 4-5 della sentenza impugnata). Ne deriva che l’applicazione della recidiva, così come il giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche e la pena complessivamente determinata risultano incensurabili in sede di legittimità.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/06/2024