Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 18805 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 18805 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Messousse COGNOME cui 039cbhj nato a null (TUNISIA) il 04/07/1986 avverso la sentenza del 18/04/2023 della Corte d’appello di Ancona Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOMECOGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto Trattazione cartolare.
RITENUTO IN FATTO
1.Messousse COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Ancona che ha confermato la sentenza di primo grado in ordine all’affermazione della responsabilità per il reato di cui all’art. 73, comma 5 d.P.R.309/1990, commesso nel dicembre del 2016, e lo ha condannato alla pena di mesi sette di reclusione e euro 2500 di multa.
2.1.11 ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge processuale in quanto il decreto di citazione a giudizio in grado di appello è stato notificato all’imputato ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore in data 23 marzo 2023 e l’udienza è stata celebrata in data 18 aprile 2023. Il ricorrente, con memoria inviata a mezzo pec in data 16 aprile, prima dell’udienza, ha eccepito la
nullità dell’atto di notifica del decreto di citazione per violazione del termine a compari di quaranta giorni di cui all’art. 601, comma 3, cod. proc. pen. Tuttavia, sul punto nulla il giudice ha affermato.
2.2.Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata, sebbene la richiesta sia stata formulata con i motivi di appello. Il giudice a quo in modo illogico ha affermato che la richiesta non è accoglibile in quanto l’istituto della libertà controllata è stato soppresso, senza esaminare la richiesta di sostituzione della pena detentiva. Tuttavia, il ricorrente deduce che la libertà controllava era esistente al momento dei fatti, risalenti al 2016, nonchè nel momento in cui è stato proposto l’appello, nel giugno 2021, ove era stata formulata una specifica richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive alle pene detentive brevi.
Il Procuratore generale presso questa Corte, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il difensore dell’imputato ha depositato conclusioni scritte con le quali insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.In ordine alla prima doglianza, si osserva che la disciplina dell’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 15 che individua in quaranta giorni il termine a comparire nei giudizi di appello, è applicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 1° luglio 2024 (Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Rv. 287095). Nel caso in disamina, l’impugnazione è stata proposta prima del 10 luglio 2024, e pertanto vigendo il principio tempus regit actum, si osserva la disciplina antecedente alle modifiche normative introdotte con la c.d. riforma Cartabia.
2.In ordine alla seconda doglianza, concernente la richiesta di sostituzione della pena detentiva breve con la libertà controllata, si osserva innanzitutto che, sostanzialmente, il ricorrente invoca l’applicazione dell’art. 56 della L.689/1981, nella formulazione penale vigente all’epoca del compimento del fatto, alla stregua dell’art. 2 cod. pen., norma che disciplina i fenomeno della successione delle leggi penali nel tempo. Quindi, sotto questo profilo, la sentenza impugnata va rettificata nella parte in cui si limita a rilevare che la libertà controllata è stata abrogata, posto che la misura invocata esisteva al momento in cui il reato è stato commesso e anche al momento della proposizione dell’appello.
Tanto specificato, occorre tuttavia stabilire, ai fini dell’applicazione della leg penale abrogata, se in concreto, la pena della libertà controllata, abrogata con la c.d. riforma Cartabia, sia norma penale più favorevole rispetto la detenzione domiciliare sostitutiva. Al fine di consentire il suddetto vaglio il ricorrente avrebbe però dovut
specificare se sia di maggior favore la precedente disciplina che prevedeva la libertà controllata o la legge attuale, e in che misura egli avrebbe potuto beneficiare della pena sostitutiva della libertà controllata vigente al momento del fatto, posto che l’individuazione della norma più favorevole deve avvenire in concreto, alla luce del regime giuridico complessivo, facendo un raffronto in concreto tra la disciplina prevista dalla vecchia normativa e quella introdotta dalla nuova e mettendo a raffronto i rispettivi risultati dell’applicazione di ciascuna di esse alla situazione concreta oggetto di giudizio (Sez.6, n. 11549 del 02/10/1998, Rv. 213030). Nè, in tema di successione di leggi penali, ai fini dell’individuazione della normativa di favore per il reo, si procedere a una combinazione delle disposizioni più favorevoli della nuova legge con quelle più favorevoli della vecchia, in quanto ciò comporterebbe la creazione di una terza legge, diversa sia da quella abrogata, sia da quella in vigore, ma occorre applicare integralmente quella delle due che, nel suo complesso, risulti, in relazione alla vicenda concreta oggetto di giudizio, più vantaggiosa al reo (Sez.3, n. 23274 del 10/02/2004 Rv. 22872; Sez.3, n. 14198 del 25/05/2016, Rv. 270224).
Occorre, dunque, che il ricorrente specifichi se in possesso dei requisiti di natura oggettiva e soggettiva, anche alla luce delle preclusioni previste dall’art. 59 della L.689 del 1981 nel testo vigente all’epoca del fatto, norma che, nel porre le condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva, stabiliva che la pena detentiva non può essere sostituita “nei confronti di coloro che, essendo stati condannati, con una o più sentenze, a pena detentiva complessivamente superiore a tre anni di reclusione, hanno commesso il reato nei cinque anni dalla condanna precedente”.
Il ricorrente quindi avrebbe dovuto affermare l’astratta applicabilità della norma abrogata, specificare di non incorrere nelle suddette preclusioni di natura soggettiva e che quindi avrebbe in concreto potuto beneficiare della libertà controllata quale pena sostitutiva, considerato, peraltro, che il capo di imputazione contiene la contestazione della recidiva infraquinquennale, elemento che sembrerebbe deporre per la sussistenza della preclusione soggettiva e per la conseguente carenza di interesse in concreto alla richiesta di applicazione della pena sostitutiva. Nulla, al riguardo, tuttavia il ricorre ha argomentato, malgrado la sussistenza di precedenti condanne intercorse entro cinque anni dalla commissione del reato in contestazione.
3.11 ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 20/02/2025
Il Consigliere estensore
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NOME COGNOME
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Il Presidente
NOME COGNOME