Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8806 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8806 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Palermo, ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo il 08/11/2022, dichiarando non doversi procedere nei confronti, per quanto di interesse nella presente sede, di NOME COGNOME, in relazione ai reati di cui ai capi 1) – artt. 624, 625 cod. pen. – e 2) – art. 633 cod. pen. -per difetto di querela, e rideterminando la pena inflitta per il residuo reato di cui all’art. 76, comma 3 d. Igs. 159 del 2011 (capo 3) – per avere violato la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio applicatogli dalla Questura di Palermo, che gli imponeva il divieto assoluto di fare rientro, per anni tre, presso il Comune di Partinico; fatto commesso il 22/09/2022-, in mesi 4 di reclusione ed C 100 di multa.
Ricorre NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento della sentenza impugnata, sviluppando cinque motivi di ricorso, di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in riferimento all’art. 131 bis cod. pen.
La Corte di appello ha negato l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto senza adeguatamente valutare la modesta entità del danno, l’assenza di pericolo concreto per l’ordine pubblico e la non abitualità della condotta
2.2. Con il secondo motivo si duole della errata valutazione della recidiva.
La Corte ha erroneamente considerato la recidiva come sussistente nonostante il reato per cui è intervenuta condanna sia di natura contravvenzionale.
2.3. Con il terzo motivo denuncia vizio della motivazione per avere la Corte territoriale contraddittoriamente, da un lato, dichiarato l’improcedibilità per i capi 1) e 2) per mancanza di querela, e, dall’altro, considerato gli stessi nella valutazione di gravità della condotta di cui al capo 3).
2.4. Con il quarto motivo denuncia l’errato bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti in quanto le circostanze attenuanti generiche avrebbero dovuto prevalere, essendo il fatto di lieve entità.
2.5. Con il quinto motivo lamenta violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio. La pena erogata è sproporzionata in relazione al reato per cui è intervenuta condanna, soprattutto considerando l’assenza di concreto pericolo sociale.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, NOME COGNOME, ha fatto pervenire la requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME Il primo motivo, con il quale il ricorrente si duole della mancata applicazione dell’ art. 131-bis cod. pen., è inammissibile, in quanto generico, aspecifico e comunque manifestamente infondato.
Va ricordato che il giudizio sulla causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. implica una valutazione complessiva e unitaria delle peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo arrecato, valutazione che è rimessa al giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti della manifesta illogicità o della carenza assoluta di motivazione (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo motivazionale non è, tuttavia, necessaria una disamina analitica di tutti i parametri normativi indicati dalla disposizione, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi ritenuti decisivi nella valutazione di non particolare tenuità del fatto (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647; Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044).
Nel caso di specie, la Corte di appello ha escluso l’applicabilità dell’invocata esimente valorizzando le concrete modalità del fatto e il disvalore espresso dalla violazione di una misura di prevenzione personale imposta dall’Autorità di pubblica sicurezza, ritenendo che tale condotta, per il contesto in cui si è inserita e per l’allarme sociale che ne deriva, non potesse qualificarsi di lieve entità.
Si tratta di una motivazione che, sebbene sintetica, risulta coerente, congrua e sufficiente a dar conto dell’iter logico seguito, non essendo richiesto al giudice di merito di prendere in esame in modo analitico tutti gli elementi indicati dalla norma, ma solo quelli ritenuti decisivi.
Le doglianze difensive si risolvono, invece, in una mera contrapposizione valutativa e nella sollecitazione a una rivalutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità, senza un effettivo confronto con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata. Né assume rilievo decisivo il richiamo alla non abitualità della condotta, posto che il diniego dell’esimente non è stato fondato su tale profilo ostativo, bensì sulla ritenuta gravità dell’offesa desunta dalle modalità del fatto, con conseguente ulteriore difetto di decisività della censura.
Il secondo motivo è inammissibile: la recidiva non era contestata al capo 3) e non è stata computata.
Parimenti inammissibile per manifesta infondatezza è il terzo motivo di ricorso.
Non sussiste alcuna intrinseca contraddittorietà nella motivazione della sentenza impugnata, posto che, nella valutazione del fatto per il quale è intervenuta condanna, il giudice di merito ben può considerare il contesto complessivo in cui la condotta si è realizzata. Nel caso di specie, la Corte di appello, dopo avere dichiarato l’improcedibilità per difetto di querela dei capi 1) e 2), si è limitata a richiamare il contesto fattuale nel quale la violazione della misura di prevenzione si è inserita, al solo fine di apprezzare la gravità del fatto di cui al capo 3), procedendo a una autonoma e coerente valutazione di tale condotta, senza indebite sovrapposizioni con fatti dichiarati improcedibili.
4. Anche il quarto motivo è inammissibile.
Il ricorrente si duole dell’asserito erroneo bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti, ma la censura è manifestamente infondata, atteso che il capo 3) non contempla alcuna aggravante e che le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute all’imputato e computate nella loro massima estensione.
5. È invece fondato il quinto motivo di ricorso.
Il reato di cui all’art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, alla data di commissione del fatto (12 settembre 2022), aveva natura contravvenzionale ed era punito con la pena dell’arresto da uno a sei mesi.
Solo successivamente, per effetto delle modifiche introdotte dal d.l. n. 123 del 2023 (cd. Decreto Caivano), entrato in vigore il 15 settembre 2023 e convertito con I. n. 159 del 2023, la fattispecie è stata trasformata in delitto, con conseguente inasprimento del trattamento sanzionatorio mediante previsione della pena della reclusione da sei mesi a diciotto mesi e della multa fino a 10.000 euro.
Ne consegue che la pena irrogata dalla Corte territoriale, pari a mesi quattro di reclusione ed euro cento di multa, risulta illegale, in quanto determinata in applicazione di un trattamento sanzionatorio non vigente al momento del fatto.
S’impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 5 febbraio 2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente