Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15657 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15657 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 13/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Sciacca il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/3/2023 della Corte di appello di Palermo
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso; lette le conclusioni depositate dal difensore del ricorrente, che ha insistito nell’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 31 marzo 2023 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Sciacca il 5 febbraio 2021, con
cui NOME COGNOME è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all’art. 337, comma 3, cod. pen..
Secondo il conforme accertamento dei fatti, riportato nelle sentenze di merito, l’imputato aveva usato minaccia nei confronti di NOME COGNOME, testimone nel procedimento n. 214/2015 R.G. dinanzi al giudice del lavoro di Sciacca, spedendogli tramite il sistema whatsapp un messaggio contenente la dicitura “104 legge”, indicante l’intento di farlo diventare invalido, e ciò in vist della deposizione testimoniale che COGNOME avrebbe dovuto rendere la stessa mattina in una causa di lavoro contro NOME NOME, fratello dell’imputato, nella quale quest’ultimo aveva quintessenza, perché intentata dalla propria ex moglie, che, in uno al medesimo imputato, era stata licenziata illegittimamente dal predetto NOME COGNOME.
Avverso l’anzidetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, che ha dedotto i motivi di seguito indicati.
3.1. Inosservanza o erronea applicazione dell’art. 377 cod. pen., per aver ritenuto integrato il reato di subornazione, pur essendo il messaggio incriminato, riportante la scritta “104 legge”, inidoneo a costituire minaccia ed essendo pervenuto al teste quando ormai la testimonianza era stata resa, così che il reato doveva qualificarsi ai sensi dell’art. 612 cod. pen., con conseguente estinzione per intervenuta remissione della querela.
3.2. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte di appello ritenuto che la mattina della testimonianza NOME COGNOME aveva incontrato l’imputato, che gli avrebbe inveito una serie di parole offensive, ma ciò sarebbe avvenuto successivamente, ossia il giorno in cui COGNOME aveva reso sommarie informazioni a seguito della presentazione della querela contro l’imputato. La sentenza impugnata sarebbe censurabile laddove ha ritenuto irrilevanti gli errori del giudice di primo grado, secondo cui l’imputato sarebbe stato l’unico teste indicato dalla ricorrente COGNOME nel giudizio di lavoro, mentre i testi erano tre, e l’imputato sarebbe stato contitolare della ditta del fratello: dato smentito dalla visura camerale della società già prodotta in primo grado. La Corte di appello non avrebbe poi dato risposta ai motivi di gravame in ordine all’inidoneità della condotta alla messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma e, in particolare, alla circostanza che rendeva impossibile integrare la fattispecie di cui all’art. 377, comma terzo, cod. pen., ossia che COGNOME non poteva essere stato subornato, avendo preso conoscenza del messaggio soltanto dopo avere reso la testimonianza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato.
2. Il primo motivo è infondato.
La Corte di appello ha ritenuto che il messaggio, inviato dall’imputato tramite whatsapp a NOME COGNOME in vista della sua deposizione testimoniale, contenente la dicitura “104 legge”, fosse idoneo a minacciare, indicando l’intento di fare diventare invalido il teste.
Con il ricorso il ricorrente ha contestato tale significato senza, però, indicare specificamente le ragioni del dedotto “scollegamento abnorme della frase sia dal significato intrinseco delle parole che dal comune senso del linguaggio”.
Di contro, deve rilevarsi che la valutazione del Corte territoriale non presta il fianco a censure.
Questa Corte (Sez. 5, n. 13912 del 25/02/2015, Ascone, Rv. 263270 – 01; Sez. 5, n. 492 del 25/01/2000, NOME, Rv. 216042 – 01), difatti, ha già avuto modo di precisare che, quando il giudizio penale richieda l’interpretazione di fatti comunicativi, le regole del linguaggio e della comunicazione costituiscono il criterio di inferenza (premessa maggiore) che, muovendo dal testo della comunicazione (premessa minore), consente di pervenire alla conclusione interpretativa, sicché le valutazioni del giudice del merito in proposito sono censurabili solo quando si fondino su criteri interpretativi inaccettabili ovvero applichino in modo non corretto tali criteri. La stessa individuazione del contesto comunicativo, che contribuisce a definire il significato di un’affermazione, invero, comporta una selezione dei fatti e delle situazioni rilevanti, che è propria del giudizio di merito.
Nel caso in esame, posto che i vizi della motivazione rilevanti in questa sede sono solo quelli evidenti di manifesta illogicità o contraddittorietà, non può certo dirsi che la Corte di appello, tenuto conto anche del contesto in cui la frase è stata pronunciata, abbia utilizzato criteri interpretativi inaccettabili o li abb applicati in modo scorretto.
Deve poi aggiungersi che non può giovare al ricorrente l’assunto secondo cui il teste aveva letto il messaggio dopo avere già reso la testimonianza. Ciò in quanto il delitto di intralcio alla giustizia, per la cui configurabilità è richies priorità dell’assunzione della qualifica di testimone rispetto alla messa in atto della condotta illecita, ricorre anche nell’ipotesi in cui tale condotta sia posta in essere nei confronti di colui che abbia già reso la propria deposizione, in quanto la qualità di teste cessa nel momento in cui il processo esaurisce definitivamente il suo corso e non nel momento in cui ha termine la deposizione, ben potendo il
teste già sentito essere ulteriormente escusso nella stessa fase ovvero in quella successiva del procedimento (cfr. Sez. 6, n. 45002 del 6/07/2018, COGNOME, Rv. 274222 – 01; Sez. 6, n. 15789 dell 1 8/03/2005, COGNOME, Rv. 232260 – 01).
3. Il secondo motivo è privo di specificità.
Deve ricordarsi che questa Corte (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 – 01; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 – 01) è ferma nel ritenere che il ricorso per cassazione, con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento o mancata considerazione di una prova, non può limitarsi, pena l’inammissibilità, ad addurre l’esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l’atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché dell’effettiva esistenza dell’atto processuale, su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato.
Nel caso in esame, il ricorrente non solo non ha allegato il verbale delle sommarie informazioni rese da COGNOME o non ha indicato se tale verbale è agli atti del presente procedimento ma non ha neanche illustrato la decisività del dedotto travisamento in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel ritenere che l’incontro tra l’imputato e COGNOME fosse avvenuto la mattina stessa della deposizione testimoniale.
Del pari – a fronte della ritenuta dalla Corte di appello irrilevanza degli errori del giudice di primo grado – il ricorrente non ha illustrato la decisività degli stess errori, con ciò non assolvendo all’onere sul medesimo incombente.
3.1. Quanto alla dedotta inidoneità della condotta a mettere in pericolo il bene giuridico, tutelato dall’art. 377 cod. pen., può rinviarsi alle argomentazioni formulate nel paragrafo 2, ove si è evidenziato che il delitto di intralcio all giustizia ricorre anche nell’ipotesi in cui tale condotta sia posta in essere nei confronti di colui che abbia già reso la propria deposizione.
Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13/3/2024