Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47332 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47332 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME NOME, nato a Albenga il DATA_NASCITA, contro l’ordinanza del Tribunale di Savona del 26.4.2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità de ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 26.4.2023, il Tribunale di Savona, decidendo sull’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME contro il de di sequestro preventivo adottato dal GIP ed avente ad oggetto la somma di eu 64.233 quale prezzo/profitto del delitto di cui agli artt. 633-639-bis cod. pe
parzialmente accolto l’impugnazione riducendo l’importo attinto dalla misura reale ad euro 52.650;
ricorre per cassazione, tramite il difensore, NOME COGNOME deducendo l’errata applicazione dell’art. 633 cod. pen.: rileva, infatti, che la ricostruzione del vicenda operata dagli inquirenti non consente, alla luce della giurisprudenza richiamata nello stesso provvedimento impugnato, di ricondurre la condotta ascrittagli nella fattispecie delineata dall’art. 633 cod. pen.,; segnala come il precedente indicato dal PM riguardi una situazione diversa da quello che ci occupa in cui sia il COGNOME che il NOME hanno detenuto l’immobile in forza di un titolo legittimo procedendo alla sua restituzione una volta adottata l’ordinanza di sgombero spontaneamente osservata; sottolinea che il provvedimento impugnato è viziato da un grave errore di fatto, consistente nel ritenere che il provvedimento di sequestro fosse intervenuto in pendenza della detenzione da parte del NOME, errore riconosciuto sia dal PM che dal Tribunale del Riesame che, tuttavia, lo ha erroneamente giudicato non rilevante;
la Procura AVV_NOTAIO ha concluso ai sensi dell’art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020 concludendo per l’inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, che il Tribunale ha correttamente ritenuto l’astratta sussumibilità della condotta descritta nella provvisoria incolpazione nella fattispecie incriminatrice ivi prospettata, conformando il proprio sindacato ai criteri dettati dalla giurisprudenza anche RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite; assume che, per contro, il ricorrente propone una diversa e non ammissibile ricostruzione del fatto e segnala che, nel caso di specie, difetta il requisito della detenzione legittima del bene posto che l’indagato ha determinato e contribuito a realizzare l’occupazione abusiva del NOME, intervenuta senza titolo ed attraverso la stipulazione di un contratto intercorso con il ricorrente privo di alcuna legittimazione per effetto del caducarsi della pregressa locazione ai sensi dell’art. 52. Comma 4, D. Lg.vo 159 del 2011 e del provvedimento reso dalla Corte di appello di Genova il 9.6.2014 divenuto irrevocabile il 30.3.2016, in ciò concretizzandosi il requisito della arbitrarietà dell occupazione;
la difesa ha trasmesso, nei termini, RAGIONE_SOCIALE note di udienza in replica alle considerazioni svolte dalla Procura AVV_NOTAIO che, a suo avviso, si fondano sul rilievo secondo cui l’interesse giuridico tutelato dalla norma incriminatrice possa essere leso anche nel caso in cui al legittimo detentore di un immobile si affianchi, nel corso della legittima detenzione, un soggetto diverso, asseritamente non legittimato; rileva, infatti, che, nel caso di specie la legittima detenzione del bene da parte del Sig. COGNOME è cessata soltanto alla scadenza del termine per completare lo sgombero disposto con ordinanza dall’RAGIONE_SOCIALE
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RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in quanto, fino a quel momento, il COGNOME lo deteneva legittimamente ed il fatto di avervi introdotto un terzo non può integrare il delitto in esame; richiama, peraltro, il disposto di cui all’art. 2558 cod. civ. quanto agli effetti del trasferimento d’azienda e ribadisce che l’RAGIONE_SOCIALE aveva notificato sia al Sig. COGNOME che al terzo l’ordinanza di sgombero dell’immobile confiscato, così confermando di ritenere che la detenzione da parte dell’indagato non fosse cessata con l’ingresso nel fabbricato del soggetto terzo, ma che fosse proseguita parallelamente ad essa per cui solo dopo la scadenza del termine ivi indicato il COGNOME sarebbe divenuto un occupante privo di titolo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
La contestazione provvisoria mossa nei confronti del COGNOME ed in forza della quale è stato disposto il sequestro di cui si discute, attiene al concorso del ricorrente nel delitto di cui agli artt. 633-639bis cod. pen. perché egli unitamente a NOME COGNOME, si sarebbe appropriato di un immobile (adibito a Tabaccheria) acquisito al patrimonio dello Stato a séguito della confisca di prevenzione disposta a carico di tale NOME COGNOME (definitiva in séguito a sentenza della RAGIONE_SOCIALEzione del 2015); il COGNOME, già detentore dell’immobile in virtù di contratto di locazione intercorso con NOME nel 2009, il giorno 16.10.2017, ovvero il giorno successivo alla sua risoluzione legale per effetto della intervenuta confisca, aveva infatti stipulato, con NOME COGNOME, consapevole della misura di sicurezza, un contratto di subaffitto in virtù del quale aveva potuto acquisire la disponibilità dell’immobile sino alla data del 10.3.2022 quando aveva dovuto restituirlo in esecuzione della ordinanza di sgombero emessa dalla RAGIONE_SOCIALE.
In forza del contratto di sublocazione il COGNOME aveva percepito, nel tempo, la complessiva somma di euro 64.233,00 pari a 39 mensilità comprensive di IVA al 22% (pari ad euro 11.583,00) che, pertanto, erano stati attinti dal sequestro preventivo in quanto profitto del reato.
Il ricorrente aveva proposto istanza di riesame sottolineando che la occupazione dell’immobile da parte del NOME doveva ritenersi legittima in quanto costui era subentrato nella altrettanto legittima detenzione del bene da parte sua, fondata sul contratto di locazione.
La difesa aveva inoltre fatto presente che, già in data 30.1.2017. il COGNOME aveva scritto alla RAGIONE_SOCIALE per chiedere come poter proseguire nella detenzione qualificata dell’immobile, ricevendo una risposta negativa, nel senso della impossibilità di “regolarizzare” il rapporto con la Pubblica Amministrazione.
Il Tribunale ha respinto l’istanza di riesame sottolineando, in primo luogo, che la condotta di occupazione si era protratta sino al 10 marzo del 2022 laddove il contratto con il COGNOME si era certamente risolto alla data della confisca – ai sensi dell’art. 52 del D. Lg.vo 159 del 2011 – e che di ciò il COGNOME era perfettamente consapevole tanto da essersi attivato per sondare la possibilità di proseguire nel rapporto contrattuale una volta subentrata la RAGIONE_SOCIALE.
Se non ché, hanno spiegato i giudici del riesame, in maniera “alquanto insolita”, il ricorrente, pur avendo ricevuto un diniego dalla RAGIONE_SOCIALE, nell’ottobre del 2017 aveva stipulato un contratto di “sublocazione” con il NOME cui, nonostante la risoluzione legale del contratto precedente, egli si era dichiarato conduttore.
La ricostruzione della vicenda, quindi, ha portato il Tribunale ad escludere, correttamente, di poter applicare la giurisprudenza richiamata dalla difesa che, in più occasioni, ha affermato che, ad esempio, non integra il delitto di invasione di terreni o edifici di cui all’art. 633 cod. pen. la condotta di chi abbia continuato ad abitare in un appartamento dello IACP, dopo la morte della vedova assegnataria che lo aveva ospitato, continuando a versare il canone locativo, non rilevando invece la insussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni richieste per l’assegnazione dell’alloggio, circostanza che può valere a fini amministrativi o civilistici, ma che non rileva sotto il profilo penalistico sia per l’assenza del dolo specifico che, in particolare, per la mancanza dell’elemento materiale rappresentato dalla necessaria arbitraria invasione dell’immobile (cfr. Sez. 2, n. 43393 del 17.10.2003, COGNOME; conf., Sez. 2, n. 15874 del 30.1.2019, COGNOME; Sez. 2, n. 51754 del 3.12.2013, COGNOME; Sez. 2, n. 5585 dell’1.12.2011 n. 5.585, ALER, Sez. 2, n. 25937, COGNOME; Sez. 2, 23756 del 4.6.2009, COGNOME; conf., ancora, Sez. 2 – , Sentenza n. 15874 del 30/01/2019, COGNOME NOME, Rv. 276416 – 01, in cui la Corte ha ribadito che non integra il reato di invasione di terreni o edifici la condotta del soggetto che subentra nell’appartamento di proprietà di un ente pubblico, previa autorizzazione del precedente legittimo detentore).
Nel caso in esame, infatti, il “subentro” del COGNOME era avvenuto quando la detenzione del suo “dante causa”, COGNOME, non poteva affatto dirsi “legittima”
in quanto il contratto in forza del quale il ricorrente deteneva l’immobile si era ormai risolto.
Né, come si è tentato di dire, la occupazione del COGNOME (e, perciò, del COGNOME) poteva ritenersi “legittima” sino al momento in cui non fosse stata eseguita la ordinanza di sgombero che era stata adottata dalla RAGIONE_SOCIALE proprio in virtù del fatto che, a séguito della confisca, la detenzione dell’immobile da parte del ricorrente era ormai “sine titulo”.
Il “subentro” del COGNOME era avvenuto, perciò, in maniera “abusiva” essendo appena il caso di ribadire, ancora in questa occasione, che la nozione di “invasione” non evoca l’aspetto violento della condotta, che può anche mancare, quanto piuttosto il comportamento di colui che vi si introduce “arbitrariamente”, ovvero contra ius, in quanto privo del diritto d’accesso; sicché la conseguente “occupazione” deve ritenersi l’estrinsecazione materiale della condotta vietata e, nel contempo, la finalità per la quale viene posta in essere l’abusiva occupazione (cfr., Sez. 2, n. 53005 del 11.11.2016, COGNOME; Sez. 2, n. 8107 del 30.5.2000, Pompei).
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – di euro 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, non ravvisandosi ragione alcuna d’esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, 1’11.10.2023