Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 43963 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 43963 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/07/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a AGRIGENTO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a RHO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 26.10.2022, la Corte di appello di Palermo, per quanto qui interessa, ha confermato la condanna di NOME COGNOME e NOME COGNOME in ordine ai reati, loro rispettivamente ascritti e così riqualificati, di cui all’a comma 5, d.P.R. 309/90 (fatti risalenti al 2020).
Avverso la sentenza il difensore degli imputati propone distinti ricorsi per cassazione, lamentando quanto segue: i) nullità dei verbali di perquisizione e sequestro, frutto di segnalazione anonima; ii) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo dei reati contestati ai prevenuti; iii) eccessività della pena inflitta; iv) manc riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è manifestamente infondato.
La doglianza, per come prospettata, contrasta con il pacifico orientamento giurisprudenziale, che va qui ribadito, secondo cui, in tema di stupefacenti, è legittimo il sequestro della sostanza stupefacente eseguito dalla polizia giudiziaria d’iniziativa a seguito di perquisizione disposta ai sensi dell’art. 103 del d.P.R. ottobre 1990, n. 309, sulla base di una segnalazione proveniente da fonte confidenziale e anonima, non riferendosi il divieto di utilizzazione delle denunce anonime di cui all’art. 333, comma 3, cod. proc. pen., alle iniziative investigative della polizia giudiziaria volte all’acquisizione della notizia di reato (Sez. 4, n. 2 dei 05/11/2019 – dep. 2020, Rv. 278030 – 01).
Il secondo motivo non presenta censure idonee a superare le logiche e congrue argomentazioni con cui i giudici di merito hanno ravvisato le condotte illecite di detenzione di sostanze stupefacenti rispettivamente contestate ai ricorrenti ai capi A) e B) di imputazione.
2.1. Quanto al COGNOME, la sentenza di merito ha dato conto di quanto accertato in ordine al rinvenimento, nella abitazione del prevenuto, di n. 24 bustine di cellophane contenenti sostanza stupefacente tipo hashish (per un totale di gr. 72,30), tre confezioni di sacchetti per alimenti ed un foglio di carta sul quale erano
appuntate a penna delle cifre. Nella stessa abitazione veniva anche rinvenuta una pianta di marijuana collocata sul balcone, alta circa un metro, oltre ad un bilancino elettronico. Nel cellulare del prevenuto, oltre a quello che si dirà oltre, venivano riscontrate fotografie ritraenti panetti di sostanza stupefacente, unitamente a bolle di spedizione.
2.2. Quanto al COGNOME, la ricostruzione fattuale contenuta in sentenza ha dato conto delle modalità con cui si era risaliti al detto imputato (tramite la messaggistica rinvenuta nel cellulare del COGNOME, unitamente al “tracking” di spedizione di un pacco proveniente dall’Olanda, recante come destinatario proprio il COGNOME). Il pacco in questione era stato poi consegnato al COGNOME, sotto la diretta osservazione dei militari i quali, una volta intervenuti, vi rinvenivano cinque panetti da gr. 100 di hashish ciascuno; veniva poi rinvenuta, nell’abitazione del medesimo, altra sostanza stupefacente (gr. 20 di hashish in una bustina e gr. 0,5 di infiorescenze di marijuana in un involucro di carta di alluminio, oltre ad un bilancino di precisione con residui di stupefacente ed un coltello).
2.3. La Corte territoriale, sulla base degli elementi dianzi sinteticamente riportati, ha pienamente confermato il giudizio di responsabilità dei prevenuti, già reso dal giudice di primo grado, sulla scorta di ineccepibili considerazioni, logiche e coerenti con il compendio probatorio, come tali insindacabili in cassazione. Per il COGNOME è stato valorizzato anche il suo stato di disoccupazione ed impossidenza, a fronte del riscontrato giro d’affari connesso ai panetti di stupefacente acquisiti e trattati (come risultanti dalle fotografie trovate nel suo cellulare); per il COGNOME la sua qualità di soggetto destinatario del pacco contenente i cinque panetti di ·droga sequestrati, del cui contenuto costui si era dimostrato pienamente consapevole (avendo rivolto ai militari, intervenuti dopo la consegna del pacco, la seguente frase: “Questo non è mio.., voi già sapete di chi è! Avete arrestato NOME COGNOME e già sapete tutto!”), nonché l’ulteriore stupefacente e materiale destinato alla preparazione delle dosi, rinvenuto nella sua abitazione, unitamente ai tabulati di conversazioni telefoniche, indicativi di un assiduo flusso di chiamate con il COGNOME e di una vasta pletora di contatti con soggetti assuntori di stupefacenti e pregiudicati per la stessa materia.
3. Il terzo motivo è infondato.
La richiesta di riduzione della pena è stata rigettata dalla Corte territoriale con argomenti che la difesa dei ricorrenti mostra semplicemente di non condividere, ma che sono congrui e logici, come tali incensurabili nella presente sede di legittimità. I giudici territoriali, in proposito, hanno ribadito l’adeguatezza della quantificazione della pena in ragione del numero di dosi e del comportamento antecedente l’attività delittuosa accertata, avuto riguardo ai quattro mesi di
assidui ed inesplicati contatti dei prevenuti con numerosi assuntori di stupefacenti e pregiudicati.
È priva di pregio anche la censura con cui si contesta, per entrambi gli imputati, il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, trattandosi di valutazione immune da vizi logici o da errori in diritto, come tale incensurabile in questa sede. La prognosi negativa formulata dai giudicanti è legittimamente basata sulla precedente storia giudiziale dei prevenuti e non può essere rimessa in discussione in questa sede, trattandosi di una tipica valutazione di merito, estranea all’orizzonte delibativo del giudizio di legittimità.
In definitiva, entrambi i ricorsi devono essere rigettati; a tale statuizione consegue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 7 luglio 2023
Il Consigl
GLYPH estensore Presidente/