Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44117 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44117 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a VOGHERA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a VOGHERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo dedotto con il ricorso nell’interesse di NOME COGNOME COGNOME censura dell’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche, è del tutto gene proposto rispetto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice d i che ha considerato, oltre la gravità del fatto, il precedente a carico e l’assenza di effe alle indagini, avendo reso dichiarazioni inverosimili sulla fornitura dello :stupefacent
Ritenuto che il secondo motivo, volto a censurare la mancata esclusione della aggr di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90, è manifestamente infondato in ragione d rilievo dell’ampio superamento del valore-soglia di 4mila volte – e pari, nella spe volte – del principio attivo della sostanza del peso ponderale complessivo di 10,3 Kg.
Ritenuto che il primo motivo dedotto con il ricorso di NOME COGNOME COGNOME ordine COGNOME responsabilità concorsuale è riproduttivo di censure in fatto già correttamente v giudice di appello sull’ineccepibile rilievo della accertata consapevole disponibilità d a partire da Voghera per la Sicilia t sapendo di trasportare stupefacente con la vettura guidata correo, non potendosi dare accesso all’inspiegato mutamento di versione resa in dibat alle coeve “scuse” del COGNOME;
Ritenuto che il secondo motivo, volto a censurare la mancata esclusione della aggr di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90 è, del pari, riproposizione delal cen appello / COGNOME quale la sentenza impugnata ha dato incensurabile risposta valorizzando le adoperate per occultare lo stupefacente e la non illogica argomentazione secondo la q così qualificata operazione criminale non potesse avvalersi di soggetti ignar connotazione;
Ritenuto che il terzo motivo, avente ad oggetto le attenuanti generiche e quella di c 114 cod. pen., costituisce generica censura in fatto al corretto esercizio dei poteri demandati al giudice di merito, che ha considerato – oltre COGNOME gravità del fatto – l delle prime dichiarazioni confessorie e la mancanza di elementi positivi;
o l Ritenuto che alle conclusioni rappresentate non osta la memoria difensiva nell’intere COGNOME / volta a ribadire l’ammissibilità e fondatezza dei motivi proposti;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la cond ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/9/2023