Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40256 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40256 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BUSTO ARSIZIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna pronuncia dal GUP presso il Tribunale di Avellino in ordine alla detenzione ai fini di spaccio di co integrante il reato di cui all’ 73, comma 1, d.P.R. 309/90 .
L’esponente lamenta mancanza ed illogicità della motivazione in merito al diniego de riconoscimento dell’ipotesi lieve di cui al comma V dell’ari 73 del DPR 309/1990, nonché, con secondo motivo, vizio di motivazione relativamente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Con memoria depositata il 13 luglio 2023 sono stati articolati nuovi motivi di ric attinenti a vizio di travisamento della prova in ordine al denegato riconoscimento della i lieve nonché difetto di motivazione relativamente alla concessione delle attenuanti generiche.
Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto, relativamente al possesso dell cocaina, il ricorrente si è limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appe quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione.
E’ ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gl stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valu ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per l mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a no dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, COGNOME non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME, Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/200 COGNOME, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, COGNOME, Rv. 230634; sez. 4, 15497 del 22/2/2002, COGNOME, Rv. 221693).
La sentenza impugnata svolge argomentazioni coerenti con l’indirizzo della consolidata giurisprudenza di questa Corte (vedasi fra tutteSez. U – , n. 51063 del 27/09/2018, Muro Rv. 274076 – 01), secondo cui l’accertamento della lieve entità del fatto implica valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a gli indici sintomatici previsti dalla disposizione, sia quelli concernenti l’azione modalità e circostanze GLYPH della stessa), GLYPH sia quelli GLYPH che attengono GLYPH all’oggetto materiale del GLYPH reato GLYPH (quantità GLYPH e qualità GLYPH delle GLYPH sostanze stupefacenti). I giudici di merito hanno reso esaustiva motivazione in cui risulta valutato non solo il dato quanti
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( cocaina pura all’83% da cui era possibile ricavare 280 dosi da immettere sul mercato), ma anche il particolare espediente utilizzato, consistente nell’occultare la droga in un conten scuro adibito a conservare il liquido per le lavatrici, essendo il COGNOME dipendente d lavanderia, unitamente al il fatto che il COGNOME avesse trasportato la cocaina a bordo del fur della lavanderia, indice di una sistema di consegne certamente organizzato.
Le argomentazioni sopra riportate sono totalmente immuni da vizi logici e, come detto, perfettamente in linea con i principi giurisprudenziali in materia. Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento de circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-b disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 l 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato. (Sez. 4 – n. 32872 del 08/06/2 Rv.283489-01;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 01; Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 – 01, cfr. GLYPH anche Sez. 3 – n. 1913 del 20/12/2018 Rv. 275509 – 03, secondo cui, pur potendosi valorizzare anche la condotta positiva del condannato successiva al reato, il rilievo di quest’ultima può esclude con motivazione fondata su altre, preponderanti, ragioni della decisione, non sindacabile sede di legittimità se non contraddittoria).
Nel caso in esame, la Corte territoriale ha correttamente applicato detti principi, osserva che nel caso di specie non erano ravvisabili elementi positivi, escludendo la rilevanza de condotta successiva al reato in ragione della gravità del fatto, di elevato allarme sociale.
Va rammentato inoltre che l’esercizio del potere discrezionale deve essere motivato, ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudicant l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del r Ciò vale anche per il giudice di appello il quale – pur non dovendo trascurare le argomentazio difensive dell’appellante- non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli el favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolar caso, è sufficiente che dia indicazione di quelli ritenuti rilevanti e di valore decisivo, ri implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta confutaz multis, sez.3, 27 gennaio 2012,dep. 23 maggio 2012 n. 19441, COGNOME).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 1 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Am Così deciso in Roma, il 20 settembre 2023
Il onsiglier estensore
11ff esidente
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