Statuizioni Civili: Annullate se il Giudice non Valuta la Causa Parallela
La recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 8973/2024) offre un importante chiarimento sul rapporto tra processo penale e processo civile, in particolare riguardo le statuizioni civili. Il caso riguarda un’accusa di appropriazione indebita per la quale, nonostante l’estinzione del reato per prescrizione, era stata confermata la condanna al risarcimento del danno. La Suprema Corte ha però annullato tale condanna, sottolineando il dovere del giudice di merito di esaminare a fondo l’eventuale esistenza di una controversia civile parallela tra le stesse parti.
I Fatti del Processo
La vicenda trae origine dalla denuncia di una società nei confronti di un suo ex collaboratore. L’accusa era di appropriazione indebita aggravata: l’uomo avrebbe trattenuto per sé un’automobile noleggiata dall’azienda, con la quale intercorreva un rapporto di lavoro. In primo grado, il Tribunale lo aveva condannato sia penalmente sia al risarcimento del danno in favore della società (la parte civile), con una provvisionale di 2.000 euro.
Successivamente, la Corte d’Appello, pur dichiarando il reato estinto per prescrizione, aveva confermato integralmente le statuizioni civili. Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione e una violazione di legge. Il punto centrale del suo ricorso era che la Corte d’Appello non avesse tenuto conto dei documenti da lui prodotti, relativi a un processo civile già concluso tra lui e la stessa società, le cui pretese economiche erano sovrapponibili a quelle oggetto del risarcimento nel processo penale.
La questione delle statuizioni civili e della causa parallela
Il nucleo della questione giuridica risiede nella coesistenza di due giudizi, uno penale (con richiesta di risarcimento danni) e uno civile, aventi ad oggetto pretese economiche derivanti dallo stesso rapporto tra le parti. L’imputato sosteneva che l’azione civile nel processo penale non avrebbe dovuto essere accolta, poiché le somme relative all’appropriazione del veicolo erano già ricomprese nella più ampia controversia di lavoro definita in sede civile. La difesa aveva prodotto sentenze e atti di parte di quel processo per dimostrare la sua tesi, ma la Corte d’Appello sembrava non averli presi in debita considerazione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Secondo i giudici, la motivazione della Corte d’Appello era meramente “apparente”. A fronte della documentazione prodotta, che attestava l’esistenza di una controversia civile parallela inerente a pretese economiche legate al rapporto di lavoro (e che includeva anche le somme relative all’auto), il giudice di secondo grado avrebbe dovuto esaminare a fondo la questione. Il mancato approfondimento ha reso la motivazione insufficiente, in quanto non ha chiarito perché le pretese risarcitorie in sede penale non fossero state assorbite o comunque influenzate dall’esito del giudizio civile.
Di conseguenza, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili. Ha quindi disposto il rinvio della causa non a un altro giudice penale, ma direttamente al giudice civile competente per valore in grado di appello, che dovrà riesaminare la questione del risarcimento tenendo conto di tutta la documentazione relativa al contenzioso pregresso.
Conclusioni
Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: quando in un processo penale si discute delle statuizioni civili, il giudice ha il dovere di valutare attentamente ogni elemento che possa incidere sulla quantificazione o sull’esistenza stessa del danno, inclusa l’esistenza di altri giudizi tra le parti. Una motivazione che ignori tali elementi è censurabile in Cassazione. La sentenza protegge l’imputato dal rischio di una duplicazione del risarcimento e garantisce che la valutazione del danno patrimoniale avvenga in modo completo e coordinato tra le diverse sedi giurisdizionali.
Una condanna al risarcimento del danno (statuizioni civili) può essere confermata anche se il reato viene dichiarato estinto per prescrizione?
Sì, in linea di principio le statuizioni civili possono essere confermate anche quando il reato è prescritto, a condizione che la responsabilità dell’imputato per i fatti che hanno causato il danno sia stata accertata nei gradi di merito.
Cosa succede se esiste una causa civile parallela tra le stesse parti per le stesse pretese economiche?
L’imputato può produrre in giudizio la documentazione relativa alla causa civile. Il giudice penale, nel decidere sulle statuizioni civili, ha l’obbligo di esaminare tale documentazione per verificare se le pretese siano sovrapponibili ed evitare il rischio di una duplicazione del risarcimento.
Perché la Corte di Cassazione ha annullato la condanna al risarcimento in questo caso specifico?
La Cassazione ha annullato la condanna perché la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione solo “apparente”, non avendo esaminato in modo approfondito i documenti prodotti dall’imputato che dimostravano l’esistenza di un’altra controversia civile, potenzialmente idonea a coprire le stesse richieste di risarcimento.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8973 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8973 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/02/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME COGNOME, nato a Arezzo il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 01/06/2023 della Corte appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio;
4.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, in esito a giudizio abbreviato, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Arezzo, emessa l’11 marzo 2019, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di appropriazione indebita aggravato contestato al ricorrente, confermando le statuizioni civili della sentenza di primo grado in favore della parte civile RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro-tempore, statuizioni costituite dalla condanna al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile e al pagamento di una provvisionale di euro 2000 stabilita in via equitativa.
L’accusa era quella che l’imputato aveva trattenuto per sé, nonostante le diffide, un’auto presa a noleggio dalla parte civile con la quale intercorreva un rapporto di collaborazione.
Ricorre per cassazione l’imputato, deducendo, con due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte confermato le statuizioni civili con motivazione apparente, non tenendo conto di tutti i documenti contenuti nel fascicolo del dibattimento in quanto prodotti dalla difesa e volti a dimostrare che l’azione civile nel processo penale non avrebbe potuto essere proposta né decisa in senso favorevole alla parte civile in quanto le pretese di quest’ultima erano sovrapponibili a quelle vantate in parallelo processo civile, già definitosi, del quale erano state prodotte le sentenze ed alcuni atti di parte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
A fronte della documentazione allegata al ricorso, che dimostra l’esistenza di una parallela controversia civile tra le parti inerente a pretese economiche relative al rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la parte civile ricomprendente anche le eventuali somme dovute dall’imputato per l’appropriazione indebita del veicolo che fondano la condanna penale al risarcimento del danno patrimoniale in favore della RAGIONE_SOCIALE, la motivazione offerta dalla Corte di appello non risulta che abbia esaminato a fondo la questione, che pure le era stata posta con l’atto di appello nel quale si richiamavano gli atti a sostegno della tesi del ricorrente riproposta in ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 01.02.2024.