Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 45262 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 45262 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma
Parte civile, Ministero dell’Interno
COGNOME NOMECOGNOME nato a Roma il 11/07/1948
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 19/01/2024;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore genera NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso della Parte civile venga accolto e che i ric Procuratore generale e dell’imputato vengano rigettati;
sentito il difensore della Parte civile Ministero dell’interno, Avvocato dello Stato NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del proprio ricorso;
sentiti i difensori di COGNOME COGNOME, Avvocati NOME COGNOME e COGNOME c hanno insistito per l’accoglimento del ricorso proposto in favore dell’imputato chiedendo ch ricorsi del Procuratore generale e della Parte civile vengano dichiarati inammissibili o comunq rigettati.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma con sentenza del 19 gennaio 2024 (motivazione depositata il successivo 26 gennaio), decidendo in sede di rinvio disposto da Sez. 2, n. 42052 del 29/09/22 COGNOME e altri, ha, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Roma del 20 lu 2017, dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME per il reato di cu capo 1 (contestato come partecipazione ad associazione per delinquere e ritenuto integrare l’ipotesi del “concorso esterno”) perché estinto per intervenuta prescrizione, rideterminand pena in relazione ai residui reati di cui ai capi 11 e 12 (corruzione e turbata libertà degli – unificati dal vincolo della continuazione (ritenuto più grave il delitto sub capo 12) e ricon all’imputato le circostanze attenuanti generiche – in anni due e giorni venti di reclusione euro di multa
1.1. La Corte territoriale ha altresì: revocato le pene accessorie diverse dall’incapac contrarre con la Pubblica amministrazione, di cui ha ridotto la durata ad anni uno; revocato misura di sicurezza della libertà vigilata; revocato le statuizioni civili nei confronti del con riferimento al capo 1 e compensato le spese di giudizio tra le parti private.
Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso il Pubblico ministero, la Parte civ Ministero dell’Interno e l’imputato COGNOME Franco.
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma ha dedotto l’illogicità de motivazione in relazione al riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuanti generic riconoscimento argomentato sulla base della sola considerazione che nel precedente concordato di appello – poi annullato dalla sentenza rescindente di questa Corte – tali attenuanti erano riconosciute e che l’eventuale mancato riconoscimento delle medesime si sarebbe ora posto in contrasto con l’art. 597 cod. proc. pen., poiché detto capo non era stato impugnato dal Pubblic ministero; ugualmente, l’aumento per la continuazione è stato individuato nella misura indica nel concordato di appello (sempre per la medesima ratio ritenuta preclusiva di diversa determinazione).
3.1. Al riguardo il ricorrente Pubblico ministero rileva come il venir meno del concordat appello, conseguente alla pronuncia rescindente della Corte di Cassazione, ha eliminato ogni vincolo per il Giudice del rinvio, sia per le attenuanti (che comunque non risultav espressamente riconosciute in sede di concordato) che per la determinazione della pena e che sul punto difetta motivazione.
3.2. I difensori dell’imputato hanno depositato memoria scritta nella quale chiedono che ricorso del Procuratore generale venga rigettato.
La Parte civile Ministero dell’Interno, a mezzo dell’Avvocatura generale dello Sta deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al capo della sentenza che, a fro
della declaratoria di intervenuta prescrizione per il reato di cui al capo 1, ha revocato le statuizioni civili. Infatti, sul punto non può configurarsi alcun “giudicato implicito” di insu di detto reato, e la Corte di appello avrebbe dovuto, come previsto dall’art. 578 cod. proc. procedere alla esatta qualificazione dei danni connessi ai fatti illeciti commessi dell’imputat la stessa sentenza impugnata ha ritenuto integrare l’ipotesi del concorso esterno.
4.1. Nell’interesse di COGNOME i difensori hanno depositato memoria scritta nella qu contestano le argomentazioni della parte civile chiedendo che il relativo ricorso venga rigett
4.2. A propria volta, la difesa della parte civile ha depositato memoria con la quale ins per l’accoglimento del ricorso.
COGNOME NOME deduce violazione di legge e vizio della motivazione in merito al determinazione della pena irrogata a titolo di pena base per il delitto sub 12 (turbativa d’asta), che si sostiene sia stata fissata in misura estremamente elevata sulla base di elementi (gravi del fatto e personalità dell’imputato) affermati in modo apodittico e senza tenere conto d circostanze emerse nel corso del giudizio, che hanno fortemente ridimensionato la concreta gravità del fatto di reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi del Procuratore generale e dell’imputato sono infondati per le ragioni di seg indicate.
Il ricorso proposto dal Pubblico ministero va rigettato.
Invero, la precedente sentenza di appello, che aveva convalidato il concordato tra le parti, atto, a pagina 9, delle “già concesse attenuanti generiche” ; attenuanti generiche in ordine al cui riconoscimento nessuna doglianza era stata formulata dal P.M., apparendo dunque la relativa censura preclusa. Per quanto attiene alla pena determinata dalla sentenza impugnata per i reati in ordine ai quali non è maturata prescrizione, la Corte territoriale (pag. 8 s.) in primo luogo precisa che “la continuazion reati di cui ai capi 11 e 12 è stata già ritenuta da tutte le precedenti sentenze, inclusa emessa dal Tribunale di Roma, oggetto del presente giudizio”. Individua quindi per il delitto grave (art. 353 cod. pen.) una pena base di tre anni (a fronte di un compasso edittale da mesi a cinque anni), che viene quindi ridotta di un terzo per effetto delle circostanze atten generiche e aumentata di giorni venti di reclusione per la continuazione con il “reato satell Le censure del ricorrente Pubblico ministero risultano dunque aspecifiche, atteso che la pena base è stata determina in misura superiore al livello medio e che la continuazione tra i reati già stata contemplata nella precedente sentenza di appello (che per tale profilo non era sta impugnata dall’organo requirente).
Infondato è anche il ricorso dell’imputato. La sentenza di appello motiva in modo congru in ordine alla pena irrogata.
In particolare, la pena base per il più grave reato è determinata in misura – anni tr reclusione – di poco superiore al “medio edittale” (che corrisponde ad anni due e mesi nove d reclusione), sulla base della considerazione che detta dosimetria “si colloca nella fascia me alta … legata alla gravità del fatto e alla personalità dell’imputato … Occorre sottolinea come la gara n. 18/11 … avesse un valore complessivo di oltre 17 milioni di euro, L’imput tenne costantemente informato COGNOME sull’andamento della gara e gli comunicò con anticipo l’aggiudicazione della gara per quattro dei cinque lotti … “.
3.1. Questa Corte ha evidenziato (v. Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288 – 01), richiamandosi a Sez. U, n. 5519 del 21/04/1979, COGNOME, Rv. 142252, che «è da ritenere adempiuto l’obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indic l’elemento, tra quelli di cui all’art. 133 cod. pen., ritenuto prevalente e di dominante rilie essendo tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, d dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente c l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi (così, in motivazione, anche Sez. 3, n. 1 27/01/2012, Gallo; si veda anche Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013, La Selva)», essendosi altresì rilevato che «quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il d di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificame quali, tra i criteri, oggettivi o soggettivi, enunciati dall’art. 133 c.p., siano stati rit ai fini di tale giudizio, dovendosi perciò escludere che sia sufficiente il ricorso a mere clau stile, quali il generico richiamo alla “entità del fatto” e alla “personalità dell’imputato motivazione, Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, COGNOME; cfr. anche Sez. 1, n. 2413 de 13/03/2013, COGNOME; Sez. 6, n. 2925 del 18/11/1999, COGNOME)».
3.2. Nella specie, come indicato, la Corte territoriale non si è limitata a mere formu stile, ma ha specificamente indicato gli elementi in base ai quali va apprezzata – in se negativo – da un lato la concreta gravità del fatto (desunta dal valore assai rilevante della “turbata”), dall’altro lato la personalità dell’imputato (che “tenne costantemente informato B sull’andamento della gara e gli comunicò con anticipo l’aggiudicazione della gara per quattro d cinque lotti”).
Si tratta, pertanto, di motivazione non illogica e dunque insindacabile in questa sede legittimità. L’assai ridotto aumento di pena detentiva a titolo di continuazione (venti gi reclusione) esclude in radice qualsivoglia deficit motivazionale, atteso che «in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l’incremento sanzionatorio in modo distint ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagl qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso d potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen.» (da ultimo, Sez. 6, n. 44428 05/10/2022, COGNOME, Rv. 284005 – 01).
Al rigetto del ricorso segue, come per legge, la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.
4. Fondato è, invece, il ricorso della parte civile.
4.1. La sentenza impugnata, accertata l’intervenuta prescrizione del reato sub 1 in data 13 febbraio 2023 (e dunque dopo la pronuncia di primo grado che è del 20 luglio 2017), ha disposto la revoca delle statuizioni civili relative a detta imputazione sulla base della seg argomentazione: «la decisione del Tribunale di Roma è stata annullata quanto all’accertamento della responsabilità penale per il reato di partecipazione all’associazione a delinquere d sentenza della Suprema Corte n. 18125/2020 ». Ciò, secondo la Corte di appello, avrebbe quindi «determinato la caduta del presupposto ineludibile per la pronuncia ai sensi dell’art. 5 c. 1, CPP, non potendo ammettersi la conservazione delle statuizioni di condanna relative all domanda delle parti civili sulla base di un accertamento della responsabilità rivelatosi errone «né, del resto, appare possibile fondare la conferma delle statuizioni civili sulla scorta valutazioni effettuate in questa sede in relazione all’assenza di presupposti per proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.: infatti, non vi è stato in caso alcun accertamento pieno del fatto contestato all’imputato, così come riqualificato da Suprema Corte».
4.2. Tale conclusione non è corretta.
Invero, la pronuncia di questa Corte, di annullamento della prima sentenza di appello, «ferma l’esclusione della responsabilità per il reato associativo di cui al capo 1 della rubri difetto del ruolo tipico di associato stante l’assenza di un ruolo nell’organizzazione e condivisione del programma dell’associazione» aveva devoluto al giudizio rescissorio «la verific dell’ipotesi del concorso eventuale ex art. 110 cod. pen. nel reato associativo, nei limiti già delineati dal giudice del merito».
La seconda sentenza di annullamento pronunciata dalla Sez. 2 (alla quale è seguita quella di appello ora impugnata) ha evidenziato che «Risulta che la posizione del ricorrente è sta definita mediante il concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. nei seguenti termini: la pena b è stata stabilita “per il più grave reato ex art. 416 c.p. sub 1 del primo decreto”, apport poi, aumenti per la continuazione (già ritenuta dalla sentenza di annullamento) tra i reat traffico di influenze illecite di cui al capo 11 (così riqualificate le originarie ipotesi di ex artt. 318 e 319 cod. pen.) e di turbativa d’asta di cui al capo 12 del primo decreto di giu immediato. Pertanto, la pena base, in ragione del testuale riferimento al reato associativo ba e al capo 1 della rubrica (che individuava anche la specifica condotta di partecipe del ricorre è stata determinata dalla Corte di merito in violazione del dictum della Corte regolatrice che detta ipotesi aveva escluso con efficacia di giudicato implicito. … Ammessa, dunque, la faco per le parti di addivenire al concordato rinunziando ai motivi ancora “persistenti” dop sentenza di annullamento, la sentenza impugnata ha rideterminato la pena base, ex art. 599bis cod. proc. pen., su una ipotesi di reato (la partecipazione all’associazione per delinquere
cui al capo 1) la cui sussistenza era stata esclusa dalla sentenza di annullamento della S.C. e, relazione alla quale, la proposta di concordato tendeva sicuramente ad un risultato differen (quantomeno in termini qualificatori), così finendo non solo per violare il giudicato in imposto dalla sentenza di annullamento che escludeva nei confronti dell’imputato la condotta d partecipazione al sodalizio, ma anche per essere difforme dai “termini” dell’accordo e dal volontà espressa sul punto dall’imputato … ».
4.3. Pertanto, a fronte della condanna dell’imputato per partecipazione ex art. 416 cod. pen. in primo grado (nel cui ambito era stata disposta la condanna civile in favore del Minist dell’Interno) e all’annullamento, da ultimo, con la sentenza di questa Corte (Sez. 2, n. 42 del 29/09/22, COGNOME e altri) che, da un lato, ha escluso che potesse sussistere partecipazione e, dall’altro, ha invitato la Corte territoriale a verificare se erano risco presupposti del “concorso esterno” (presupposti in effetti individuati dalla sentenza impugnat non risulta corretta la decisione – adottata dalla sentenza ora impugnata – di revocare statuizioni civili. Infatti, la Corte territoriale ha sovrapposto il giudizio relativ applicativo del secondo comma dell’art. 129 alla disciplina contenuta nell’art. 578 cod. proc. p Invero, «la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibi per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera att ricognitiva, l’assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell’imputato ovvero la pr positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza del prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze» (ex multis, Sez. 6, n. 10204 del 22/01/2014, COGNOME, Rv. 259445 – 01 che, in applicazione del principio, ha esclus l’operatività della disposizione dettata dall’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. in vicenda in cui, ai fini della pronuncia assolutoria, sarebbe stata necessaria una verifica attendibilità delle dichiarazioni testimoniali anche alla luce di un raffronto con altre ev probatorie). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ne consegue che – correttamente – la sentenza impugnata ha esaminato le risultanze probatorie al fine di verificare se, pur in presenza dell’accertata prescrizione del reato di capo 1 (come detto diversamente qualificato), emergesse l’evidenza dell’innocenza dell’imputato (verifica che ha avuto esito negativo). A questo punto, avrebbe però dovuto applicare l’art. 5 comma 1, cod. proc. pen., che, come è noto, stabilisce che «quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei dan cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello …, nel dichiara estinto per amnistia o per prescrizione, decid sull’impugnazione ai soli effetti delle dispo e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili».
La statuizione sul punto della Corte territoriale che ha, da un lato, ritenuto insussis presupposti per l’assoluzione nel merito dell’imputato dal reato ritenuto esistente (oss concorso esterno) e, dall’altro lato, revocato le statuizioni civili disposte in primo grado pe capo, risulta contraddittoria, atteso che «l’obbligo del giudice di appello, nel dichiarare per prescrizione il reato per il quale in primo grado sia intervenuta condanna, di decid
sull’impugnazione agli effetti civili è rispettato anche quando, pur riferendosi alla mancanz prova dell’innocenza dell’imputato ai sensi dell’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., abbi nella sostanza, esaminato compiutamente i motivi di impugnazione, compiendo un esauriente apprezzamento in ordine alla responsabilità dell’imputato» (così, Sez. 3, n. 12387 d 21/02/2017, Preziosi, Rv. 270308 – 01): presupposti, questi, richiesti per la operatività del ci art. 578, illogicamente esclusa dalla Corte di appello.
4.4. Non ritiene il Collegio condivisibile neppure il rilievo dell’imputato secondo c presupposto per l’applicazione dell’art. 578 cod. proc. pen. è l’esistenza di una sentenza condanna che attenga – però – ad uno specifico titolo di reato. Ebbene, nel caso di NOME COGNOME ciò non è avvenuto; egli, infatti, non è mai stato condannato per il reato di cu artt. 110, 416 c.p. (c.d. concorso esterno in associazione “semplice”)».
Infatti, COGNOME è stato, sin dal primo grado, condannato (penalmente e per le statuizi civili) in relazione a un identico fatto di reato, che è stato dapprima qualificat “partecipazione ex art. 416 cod. pen.” e successivamente – a seguito dell’esclusione di tale qualità da parte della prima sentenza rescindente di questa Corte – quale “concorrente esterno” nell’associazione per delinquere: la sentenza ora impugnata ha, con congrua motivazione, risolto la questione, devoluta dalla prima sentenza di annullamento con rinvio e ribadita dalla second sentenza rescindente, in termini positivi: ha infatti affermato (pag. 5 ss.) che a c dell’imputato sussistevano gli estremi del reato di “concorso esterno”, per il quale è maturat prescrizione.
4.5. Invero, la Corte territoriale ha dapprima elencato i diversi elementi probatori dai emergeva il coinvolgimento dell’imputato nei fatti qualificabili come “concorso esterno” particolare ha fatto riferimento: alle vicende inerenti lo sblocco dei crediti a favor cooperative di Buzzi verso l’RAGIONE_SOCIALE, per cinque milioni di euro, ottenuto tramite l’efficace ope COGNOME, nonché l’analogo sblocco dei crediti in favore di EUR S.p.a, sempre in favore di Buzz all’intervento dell’imputato nella gara di appalto per la raccolta dei rifiuti organici nel Co Roma, ove COGNOME concordò con COGNOME il contenuto dei provvedimenti di assegnazione dei lotti prima della loro aggiudicazione; alle conversazioni telefoniche captate che dimostrano i frequen incontri tra COGNOME e COGNOME e il chiaro interessamento di COGNOME nelle vicende in cui s attivato l’imputato; ai riscontri documentali delle somme ricevute da COGNOME o dalle Fondazi a lui riferibili in ragione della sua attività illecita. Elementi dai quali «appare evidente ch svolta nel tempo dall’imputato abbia offerto un più che concreto contributo all’effet conservazione delle capacità operative e al rafforzamento del gruppo criminale di cui COGNOME costituiva il vertice. Il quadro probatorio è, in tal senso, granitico e certamente non rib con una constatazione ictu oculi» (pag. 7). In ordine all’elemento soggettivo proprio del “concorso esterno”, viene rilevato (pag. 8) che vi sono elementi di prova (stretti rapport COGNOME e COGNOME; contatti dell’imputato con COGNOME, soggetto partecipe del soda criminoso, da cui COGNOME aveva ricevuto somme di denaro nell’ambito delle vicende volte a favorire le cooperative riferibili a COGNOME; contatti tra l’imputato e NOME COGNOME definit
uomo politico di riferimento di COGNOME e COGNOME e partecipe dell’associazione facente capo costoro) «che offrono precise indicazioni sulla sussistenza del dolo richiesto dalla norma e c dovrebbero essere oggetto di accurata analisi e valutazione per condurre a una pronuncia assolutoria nel merito» aggiungendo però che «tale apprezzamento risulta precluso dall’intervenuta prescrizione del reato» (pag. 8).
4.6. Ciò premesso, va osservato che è pacifico che a carico di COGNOME era intervenuta i primo grado pronuncia di condanna – seppur per la fattispecie di partecipazione all’associazion ex art. 416 cod. pen. – prima dell’intervenuta prescrizione.
Né può ritenersi applicabile – come invocato dall’imputato – il principio affermato da Sez n. 27725 del 22/03/2018, Princi, Rv. 273679 – 01, secondo cui «in presenza di una causa di estinzione del reato, non può il giudice d’appello, al fine di pronunciare sentenza di assoluz a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., compiere attività ulteriori rispetto alla constatazione di circostanze – emergenti “ictu ocuii” dagli atti – idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la sua commissione da parte dell’imputato ovvero la sua rilevanza penale, neppur quando una tal causa di estinzione sia maturata con riferimento ad un reato oggetto di riqualificazione da parte del giudice di primo grado ed il giudice d’appello sia inv contemporaneamente della questione relativa alla legittimità di siffatta riqualificazione e di q relativa alla fondatezza nel merito dell’accusa».
Infatti, detta sentenza è relativa a fattispecie nella quale, diversamente da quanto or all’esame della Corte, la prescrizione dei reati era maturata in epoca antecedente alla pronunc di primo grado e, dunque, risultavano (come ha cura di precisare la sentenza in oggetto: pag. 12) chiaramente insussistenti i presupposti per l’operatività della disciplina dell’art. 578 c richiede inderogabilmente che la causa estintiva sia intervenuta successivamente alla condanna in primo grado o in appello (da ultimo, Sez. 2, n. 28558 del 02/07/2024, COGNOME, Rv. 286725 01).
Per le suesposte considerazioni, il ricorso proposto dalla parte civile deve essere accol Segue l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente agli effetti civili, con rinvio nuovo giudizio in ordine alla conferma o meno delle statuizioni civili ai sensi dell’art. 57 proc. pen. alla Corte di appello civile di Roma. Il Giudice del rinvio provvederà altres regolazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.
In accoglimento del ricorso proposto dalla Parte civile Ministero dell’Interno, annull sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio sul punt Giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione de spese tra le parti per questo grado di legittimità.
Rigetta il ricorso del Pubblico ministero.
Rigetta altresì il ricorso proposto da COGNOME NOME e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 10 ottobre 2024
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Il Presidente