Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 25031 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 25031 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d’appello; lette le conclusioni del difensore dell’imputato AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere agli effetti penali nei confronti di COGNOME NOME NOME il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni c violenza sulle cose perché estinto per prescrizione, confermando invece le statuizioni civili adottate con il provvedimento appellato.
Avverso la sentenza ricorre l’imputato articolando sette motivi. Con il primo deduce violazione di legge in merito alla conferma delle statuizioni civili. In tal senso osserva ricorrente che, avendo la Corte territoriale ritenuto che l’unico danno ingiusto cagionato dalla condotta ascritta all’imputato ha natura non patrimoniale, illegittima sarebbe la condanna al suo risarcimento, ammesso esclusivamente in caso di lesione di diritti costituzionalmente garantiti. Con il secondo motivo vengono dedotti violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla ritenuta validità della querela proposta dalla persona offesa, in quanto fondata sull’indimostrato presupposto che la stessa avesse il legittimo possesso del terreno sul quale era stata depositata la legna oggetto della condotta asseritamente arbitraria dell’imputato. Analoghi vizi vengono denunziati con il terzo motivo in merito alla utilizzazione della testimonianza della parte civile, invece non valorizzabile una volta che, dichiarata la prescrizione del reato, il giudizio ha riguardato esclusivamente le statuizioni civili. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta l’omessa trasmissione al giudice civile della decisione sulle statuizioni civili ai sensi dell’art. comma 1-bis c.p.p., da ritenersi applicabile in tutti i casi in cui il giudiz impugnazione prosegua ai soli effetti civili. Con il quinto motivo vengono dedotti violazione di legge e vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento della scriminante di cui all’art. 51 c.p., lamentando in proposito il ricorrente come la Corte abbia travisato l’oggetto dell’ordine impartito dal RAGIONE_SOCIALE all’imputato di rimuovere i materiali depositati sul proprio terreno, atteso che, come documentato dalla difesa, tale ordine riguardava anche i residui di potatura di olivi. Non di meno, atteso che la legna era stata accatastata dalla persona offesa sul terreno fino a prova contraria di proprietà dell’imputato, erroneamente i giudici del merito avrebbero escluso fosse suo diritto rimuoverla. E sul punto, con il sesto motivo, il ricorrent contesta l’affermazione della sentenza per cui sarebbe irrilevante il fatto che il fondo sia eventualmente di proprietà del COGNOME, posto che ciò influirebbe quantomeno sulla prova dell’elemento soggettivo del reato. Ancora violazione di legge e vizi di motivazione vengono dedotti anche con il settimo motivo per essersi i giudici del merito Corte di Cassazione – copia non ufficiale
discostati, evocando Corte Cost. n. 182 del 2021, dai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in merito al dovere del giudice, a seguito della rilevat prescrizione del reato, di esaminare i motivi di ricorso al fine della conferma delle statuizioni civili.
Con memoria depositata il 3 aprile 2024 il difensore della parte civile ha confutato i motivi di ricorso proposti nell’interesse dell’imputato, chiedendo che lo stesso venga dichiarato inammissibile ovvero, in caso della sua ritenuta ammissibilità, che venga disposta la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice civile competente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel suo complesso infondato, ancorché in larga parte inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato. Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi “previsti dalla legge” per come previsto dall’art. 2059 c.c. In tal senso è vero che secondo la giurisprudenza di legittimità, nell’ottica di un’interpretazione costituzionalmente orientata della suddetta disposizione, l’obbligo di risarcire il danno non patrimoniale ricorre quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritt inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale (Sez. U, n. 26972 del 11/11/2008, Rv. 605491), ma sembra dimenticare il ricorrente che la stessa pronunzia testé citata ha ricordato come il medesimo obbligo insorga anzitutto quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato, proprio perché in tal caso è una espressa previsione normativa, ossia l’art. 185 c.p., a stabilirlo.
Il secondo motivo è manifestamente infondato e generico. Infatti la sentenza impugnata – rimasta incontestata sul punto – ha stabilito che la legna rimossa e il telone che la ricopriva erano di esclusiva proprietà della persona offesa. Correttamente dunque la Corte ha ritenuto irrilevante che la stessa avesse o meno il legittimo possesso del terreno sul quale le cose erano state depositate, posto che, avendo il legittimo possesso di queste ultime, in ogni caso le spettava il diritto di proporre la querela (Sez. 6, n. 24641 del 27/02/2014, Scocco, Rv. 260061).
E manifestamente infondato è anche il terzo motivo, posto che, una volta esercitata l’azione civile nel processo penale, trova piena applicazione lo statuto della prova penale sia in riferimento ai mezzi di prova ammessi, che alle modalità di assunzione della prova. Ed in tal senso, come ricordato di recente anche da Corte Cost. n. 182 del 2021, deve dunque ritenersi ammissibile e utilizzabile anche la testimonianza della
persona offesa del reato, che nel processo civile sarebbe invece interdetta ai sensi dell’art. 246 c.p.c.
Ancora manifestamente infondato è il quarto motivo, con il quale viene invocata l’applicazione dell’art. 578 comma 1-bis c.p.p. A parte che la norma evocata riguarda l’ipotesi in cui venga dichiarata l’improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p., c pacificamente non ricorre nel caso di specie e ritenuto dunque che il difensore intendesse riferirsi al comma 1-115 dell’art. 573 dello stesso codice, comunque la doglianza è priva di pregio, atteso tale disposizione trova applicazione esclusivamente nei procedimenti in cui la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 (Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036). Ed in tal senso non è in dubbio che la persona offesa si sia costituita parte civile ben prima del 30 dicembre 2022.
Inammissibili sono altresì il quinto ed il sesto motivo, con i quali vengono proposte mere censure di fatto o manifestamente infondate ovvero vengono rieditate doglianze già debitamente confutate dalla sentenza impugnata, con la cui motivazione il ricorso non si è confrontato. Ed infatti la Corte territoriale ha ben chiarito come l’ordin impartito dall’autorità forestale all’imputato riguardasse i residui della potatura deg ulivi e non già la legna accatastata dalla persona offesa, mentre il presunto esercizio del diritto non si configura proprio perché questo avrebbe dovuto essere attuato nelle diverse forme la cui omissione costituisce l’essenza del reato contestato all’imputato.
Il settimo motivo è invece infondato. La Corte territoriale ha erroneamente interpretato il senso della citata sentenza n. 182 del 2021 della Corte Costituzionale. Infatti il giudice delle leggi non ha posto in dubbio la permanente validità dei princip affermati da Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244273, per la quale, all’esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittoriet insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili e come del resto confermato di recente da Sez. U, 28/3/2024L Capitano, per quanto sia dato evincere dalla informazione provvisoria dalla quale emerge che il Supremo Collegio ha statuito che, in coerenza con i principi sanciti dall’art. 27 Cost., dall’art. 6 della Cedu e dagli artt. 48 e 53 della Carta di Niz il giudice può pronunciare l’assoluzione nel merito alla stregua dei principi enunciati dalla citata sentenza COGNOME.
La Corte territoriale ha dunque errato laddove ha affermato di essere investita, una volta rilevata la prescrizione del reato, di una cognizione limitata e funzionale alla conferma delle statuizioni civili. Non di meno ciò non è sufficiente a determinare l’annullamento della sentenza, come richiesto dal ricorrente, posto che gli stessi giudici hanno confutato compiutamente i motivi di appello riconoscendo la sussistenza del reato.
8. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese della parte civile che non ne ha richiesto la liquidazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese di parte civile.
Così deciso il 10/4/20