Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 38799 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 38799 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nata a Locri il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Locri il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 16-01-2024 della Corte di appello di Reggio Calabria; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, limitatamente alla conferma delle statuizioni risarcitorie e alla condanna dell’imputato alla refusione delle spese relative all’esercizio dell’azione civile. lette le conclusioni rassegnate dall’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia dei ricorrenti, la quale ha insistito nell’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza dell’8 febbraio 2023, il Tribunale di Locri condannava NOME COGNOME e NOME COGNOME, con i doppi benefici di legge, alla pena di 500 euro di multa ciascuno, in quanto ritenuti colpevoli dei reati, unificati dal vincolo del continuazione, di cui agli art. 44, comma 1, lett. B e C del d.P.R. n. 380 del 2001 (capi 1 e 2) e art. 392 cod. pen. (capo 3), reati a loro contestati per aver realizzat opere abusive in un terreno sottoposto a vincolo idrogeologico-forestale e archeologico, di proprietà di NOME COGNOME, facendosi arbitrariamente ragione da sé mediante violenza sulle cose, consistita nel demolire una parte del muro di contenimento posto a delimitazione dei confini, ciò al fine di esercitare un preteso diritto in relazione alla proprietà della porzione di terreno di cui al foglio n. 6, p 629, sita in INDIRIZZO Saitta del Comune di Portigliola; fatti accertati il 5 ottobr 2020. Gli imputati venivano altresì condannati al risarcimento del danno, da liquidare in separata sede, nei confronti della parte civile NOME COGNOME, in favore della quale veniva riconosciuto una provvisionale pari a mille euro.
Con sentenza del 16 gennaio 2024, la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine al reato ex art. 392 cod. pen. di cui al cap 3, perché l’azione penale non poteva essere esercitata per carenza della condizione di procedibilità e, quanto ai reati edilizi di cui ai capi 1 e 2, assolveva gli imput riconoscendo la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., mentre la decisione del Tribunale veniva confermata quanto alle statuizioni civili.
Avverso la sentenza della Corte di appello reggina, COGNOME e la COGNOME, tramite il loro comune difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi.
Con i primi due, tra loro sovrapponibili, la difesa censura la conferma delle statuizioni civili, osservando che la parte civile si è costituita solo con riferime al reato di cui al capo 3, per il quale è intervenuta declaratoria di improcedibili per difetto di querela, mentre rispetto ai reati edilizi non vi è stata né costituzio di parte civile, né tantomeno richiesta di condanna al risarcimento dei danni.
Il terzo motivo, infine, è dedicato all’omessa valutazione dei motivi di appello riguardanti l’esclusione del pagamento della provvisionale e delle spese di giudizio, ribadendosi che la persona offesa si è costituita solo rispetto al capo 3.
2.1. Con memoria trasmessa il 7 giugno 2024 (“motivi nuovi o aggiunti”), l’AVV_NOTAIO, difensore dei ricorrenti, ha insistito nell’accoglimento de ricorsi, allegando l’atto di costituzione di parte civile, depositato all’udienza de febbraio 2022, di cui si produce il verbale, nonché la sentenza di primo grado, ciò al fine di confermare che la costituzione di parte civile e la richiesta di risarciment del danno hanno riguardato solo il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, i cui motivi risultano sovrapponibili, è meritevole di accoglimento.
Dalla disamina del fascicolo processuale, risulta invero che la costituzione di parte civile di NOME COGNOME è stata operata e ammessa in relazione al solo reato di cui all’art. 392 cod. pen. contestato ai ricorrenti al capo 3, tanto è ve che il Tribunale, nel ritenere provato, oltre ai reati edilizi, anche il predetto re ha condannato gli imputati pure al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, dando atto (cfr. pag. 8 della Sentenza di primo grado) che la richiesta risarcitoria era riferita al solo delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragio La Corte di appello, con la pronuncia impugnata, oltre a riconoscere la particolare tenuità del fatto rispetto alle contravvenzioni edilizie, ha dichiarato non dovers procedere nei confronti degli imputati in ordine al reato ex art. 392 cod. pen., perché l’azione penale non poteva essere esercitata per difetto di querela. Ciò nonostante, i giudici di secondo grado hanno tuttavia confermato le statuizioni civili della sentenza di primo grado, che invece avrebbero dovuto essere revocate, posto che l’accertata carenza della condizione di procedibilità rispetto all’unico reato per il quale vi era stata costituzione di parte civile è destinata evidentemente a riverberarsi sull’iniziale formulazione del giudizio di colpevolezza dell’imputato rispetto al delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e, di conseguenza, s presupposto, non più sussistente, sul quale il primo giudice aveva fondato la
condanna degli imputati al risarcimento del danno in favore della COGNOME.
Alla stregua delle considerazioni svolte e in sintonia con le conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, la sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio, limitatamente alla conferma delle statuizioni civili, statuizioni ch devono essere pertanto revocate.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla conferma delle statuizioni civili, statuizioni che revoca.
Così deciso il 12/09/2024