Stato di Necessità: Quando l’Affermazione Non Basta
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui requisiti per invocare con successo lo stato di necessità come causa di giustificazione di un reato. La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ribadisce un principio fondamentale: le semplici affermazioni, se non corroborate da prove concrete, non sono sufficienti a sostenere un’eccezione così rilevante. Questo caso, riguardante un’ipotesi di evasione, dimostra come la genericità delle argomentazioni e la mancanza di documentazione portino inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso.
I Fatti del Caso: L’Appello Basato sullo Stato di Necessità
Il caso trae origine da una condanna per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. L’imputato, a seguito della conferma della condanna da parte della Corte d’Appello, ha proposto ricorso per cassazione. L’unico motivo di ricorso si fondava sulla presunta sussistenza dello stato di necessità, disciplinato dall’art. 54 del codice penale. Secondo la tesi difensiva, la violazione degli obblighi imposti sarebbe stata determinata da una situazione di emergenza e pericolo tale da giustificare la condotta illecita. Tuttavia, la difesa non ha fornito elementi probatori a sostegno di tale affermazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sulla valutazione dei motivi di ricorso, ritenuti non idonei a superare il vaglio di ammissibilità. Oltre a respingere l’appello, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia conferma l’orientamento rigoroso della giurisprudenza in materia di onere della prova.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso sullo Stato di Necessità è Inammissibile?
Le motivazioni della Corte sono chiare e si articolano su due punti principali, strettamente connessi tra loro.
Genericità delle Doglianze
In primo luogo, la Corte ha qualificato le argomentazioni del ricorrente come ‘generiche doglianze’. Questo significa che i motivi di appello non erano specifici e dettagliati, ma si limitavano a riproporre censure che erano già state adeguatamente esaminate e respinte dal giudice di merito. In pratica, l’appello non introduceva nuovi e validi argomenti giuridici, ma si configurava come una mera ripetizione di quanto già discusso, senza contestare in modo puntuale la correttezza logico-giuridica della sentenza impugnata.
Mancanza di Prove Concrete
Il secondo e decisivo punto riguarda l’assenza di prove. La Corte ha evidenziato come mancasse ‘idonea documentazione volta a dimostrare lo stato di necessità del ricorrente’. L’invocazione di una causa di giustificazione come lo stato di necessità impone a chi la solleva l’onere di provare i presupposti fattuali su cui si fonda: il pericolo attuale, il danno grave alla persona, l’inevitabilità della condotta. In assenza di qualsiasi supporto probatorio, la tesi difensiva rimane una semplice allegazione, insufficiente a scalfire la solidità della decisione di condanna.
Conclusioni: L’Onere della Prova nello Stato di Necessità
Questa ordinanza riafferma con forza un principio cardine del diritto processuale penale: chi invoca una scriminante ha l’onere di fornire gli elementi necessari a dimostrarne la sussistenza. Non è sufficiente affermare di aver agito in uno stato di necessità; è indispensabile provare, con documenti o altri mezzi, le circostanze che hanno reso la condotta illecita l’unica via percorribile per salvarsi da un pericolo grave e imminente. La decisione della Cassazione serve da monito: un ricorso basato su affermazioni generiche e prive di riscontri probatori è destinato all’inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti generici, in quanto riproducevano censure già esaminate e respinte nel precedente grado di giudizio, e soprattutto perché erano privi di qualsiasi documentazione idonea a dimostrare l’effettiva sussistenza dello stato di necessità invocato.
Cosa deve fare chi invoca lo stato di necessità per giustificare un reato?
Secondo quanto emerge dall’ordinanza, chi invoca lo stato di necessità ha l’onere di fornire prove concrete e documentazione adeguata a dimostrare l’esistenza di un pericolo attuale e di un danno grave alla persona. Le semplici affermazioni o doglianze generiche non sono sufficienti.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35338 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35338 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO Boi
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen.);
Esaminato il motivo di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, attinente alla responsabilità per il reato contestato, e in particolare alla pretesa sussistenza dello stato necessità di cui all’art. 54 cod. pen., si limita a generiche doglian riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.là dove si da atto della mancanza di idonea documentazione volta a dimostrare lo stato di necessità del ricorrente (v. p. 6 della sentenza impugnata); C uL,-
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/09/2025