Stato di necessità e reato di evasione: i limiti della giustificazione medica
Il concetto di stato di necessità rappresenta spesso l’ultima spiaggia difensiva per chi viola le prescrizioni della detenzione domiciliare. Tuttavia, la Suprema Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito che non basta un semplice malessere per giustificare l’allontanamento non autorizzato dal luogo di restrizione.
I fatti di causa
Un soggetto sottoposto a misura restrittiva presso la propria abitazione decideva di allontanarsi senza fornire alcun preavviso alle autorità preposte al controllo. Fermato per il reato di evasione, l’imputato giustificava la propria condotta sostenendo di essere stato colto da un improvviso e lancinante dolore addominale che lo aveva costretto a recarsi d’urgenza al pronto soccorso. La Corte d’Appello, tuttavia, confermava la condanna, portando il caso all’attenzione della legittimità.
La decisione della Corte di Cassazione
Gli Ermellini hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sulla genericità delle doglianze difensive, che non hanno saputo contrastare efficacemente le motivazioni dei giudici di merito. La Corte ha sottolineato come l’imputato non avesse minimamente tentato di avvisare le forze dell’ordine prima di uscire di casa, comportamento che stride con la presunta urgenza se non accompagnato da prove di un pericolo imminente e non altrimenti evitabile.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza poggiano su un dato oggettivo: il verbale del pronto soccorso. Dalla documentazione medica è emerso che l’imputato aveva lamentato un dolore addominale di lieve entità, tanto da essere dimesso immediatamente dopo il controllo. Per configurare lo stato di necessità ai sensi dell’art. 54 c.p., è indispensabile la presenza di un pericolo attuale di un danno grave alla persona. Nel caso di specie, la lievità della patologia riscontrata dai medici ha smentito l’esistenza di un’urgenza tale da legittimare la violazione degli obblighi giudiziari. Inoltre, la mancata comunicazione alle autorità è stata letta come un indizio della volontà di sottrarsi ai controlli piuttosto che di salvaguardare la propria salute.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza riafferma un principio di rigore: la salute è un diritto primario, ma la sua tutela non può diventare un pretesto per eludere le misure cautelari o detentive. Chi si trova in stato di restrizione e avverte un malore deve, ove possibile, attivare i canali ufficiali di soccorso e informare tempestivamente le autorità. L’allontanamento arbitrario è scusabile solo davanti a un pericolo di vita o di danno grave documentato e immediato, pena la condanna per evasione e il pagamento delle spese processuali, inclusa la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Un malore improvviso giustifica sempre l’uscita dai domiciliari?
No, lo stato di necessità richiede un pericolo attuale di danno grave alla persona. Se il malore è lieve o non documentato, scatta il reato di evasione.
Cosa deve fare chi sta male mentre è ai domiciliari?
Deve prioritariamente contattare le autorità preposte al controllo o i soccorsi ufficiali, documentando ogni fase dell’emergenza per evitare contestazioni penali.
Quali sono le conseguenze di un ricorso per cassazione generico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, comportando la conferma della condanna e l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39903 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39903 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 16817/23 Vasta
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pe
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze contenute nell’unico motivo di ricorso – attinenti all’ome valutazione dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen. -, oltre che formulate in termin generici, sono meramente riproduttive di censure svolte nell’atto di appello, né si confron con le valutazioni effettuate dalla Corte, all’esito di esame sviluppato con argomentaz lineari e conformi alla giurisprudenza di legittimità, là dove ha rappresentato che l’imput era ingiustificatamente allontanato dall’abitazione senza provvedere ad avvertire le autor preposte ai controlli e che dal verbale del pronto soccorso si evinceva che lo stesso ave dichiarato un dolore addominale cui erano seguite le immediate dimissioni, così evidenziandosi la insussistenza della invocata esimente;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/09/2023