Stato di necessità e ricorso in Cassazione: i limiti
L’invocazione dello stato di necessità non può essere un semplice espediente difensivo, ma deve poggiare su basi fattuali solide e dimostrabili. La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha chiarito i confini della sindacabilità delle sentenze di merito quando vengono contestate le esimenti e la particolare tenuità del fatto.
L’analisi dei fatti
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un cittadino avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari. La difesa sosteneva che il giudice di secondo grado avesse errato nel non riconoscere lo stato di necessità come causa di giustificazione del reato commesso. Inoltre, veniva lamentata la mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., relativo alla non punibilità per la particolare tenuità dell’offesa. Il ricorrente puntava il dito contro una presunta illogicità della motivazione, ritenendola insufficiente a spiegare il diniego di tali benefici e lamentando una violazione delle norme processuali.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha evidenziato come le doglianze proposte fossero manifestamente infondate, in quanto miravano a ottenere una rivalutazione del merito, operazione preclusa in sede di legittimità. La sentenza impugnata è stata ritenuta immune da vizi logici, avendo i giudici di merito analizzato correttamente tutti i dati processuali disponibili, confermando che non vi erano i presupposti né per l’esimente né per la causa di non punibilità.
Le motivazioni
La Cassazione ha chiarito che il vizio di motivazione può essere censurato solo quando il ragionamento del giudice è palesemente monco, contraddittorio o illogico. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una disamina esauriente, smentendo l’esistenza dei presupposti per lo stato di necessità. Tale esimente richiede infatti un pericolo attuale di un danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, elemento che non è emerso dagli atti processuali. Analogamente, per quanto riguarda la particolare tenuità del fatto, la decisione di merito è stata ritenuta coerente con i parametri normativi, escludendo che l’offesa potesse essere considerata di scarso rilievo tale da giustificare l’impunità del soggetto.
Le conclusioni
La pronuncia ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di merito dove ridiscutere i fatti. Quando la motivazione della sentenza d’appello è lineare, logica e fondata su prove concrete, contestare la mancata applicazione dello stato di necessità diventa un esercizio sterile che conduce inevitabilmente all’inammissibilità. Tale esito comporta non solo il rigetto delle istanze difensive, ma anche l’onere economico delle spese processuali e della sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende, sottolineando l’importanza di una valutazione tecnica preventiva sulla fondatezza dei motivi di impugnazione.
Quando si può invocare lo stato di necessità in un processo penale?
Lo stato di necessità può essere invocato solo se l’azione illecita è stata compiuta per evitare un pericolo attuale e inevitabile di un danno grave alla persona.
Cosa comporta l’inammissibilità del ricorso in Cassazione?
L’inammissibilità comporta il rigetto del ricorso senza esame nel merito, la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Si può richiedere la particolare tenuità del fatto in Cassazione?
Sì, ma la Cassazione può solo verificare se il giudice di merito ha motivato correttamente il diniego, senza poter rivalutare autonomamente la gravità del fatto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9915 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9915 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondati, perché afferenti a asseriti mancanza, contraddittorietà e palese illogicità della motivazione, che la lettura d provvedimento impugnato dimostra essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali, nonché a violazione di norme processuali palesemente smentita dagli atti processuali (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata quanto all’insussistenza del dedotto stato di necessità e dei presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così eciso in data 6 marzo 2026.