Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24816 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24816 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
GLYPH Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 495 e 497 -bis cod. pen.;
ritenuto che il primo motivo di ricorso – che ha denunciato la violazione della legge penale e di motivazione in ordine all’esclusione della causa di giustificazione dello stato di neces manifestamente infondato, generico e versato in fatto, atteso che:
«in tema di cause di giustificazione, la mera indicazione di una situazione astratta riconducibile all’applicazione di un’esimente, non accompagnata dall’allegazione di precisi ele idonei ad orientare l’accertamento del giudice, non può legittimare la pronuncia assolutoria ex art comma 2, cod. proc. pen. risolvendosi il dubbio sull’esistenza dell’esimente nell’assoluta mancanz prova al riguardo» (Sez. 5, n. 22040 del 21/02/2020, Rondanini, Rv. 279356 – 01); e, «in tema di s di necessità di cui all’art. 54 cod. pen., l’imputato ha un onere di allegazione avente per ogge gli estremi della causa di esenzione, sì che egli deve allegare di avere agito per insuperabile s costrizione, avendo subito la minaccia di un male imminente non altrimenti evitabile, e di non potuto sottrarsi, nemmeno putativamente, al pericolo minacciato, con la conseguenza che il difett tale allegazione esclude l’operatività dell’esimente- (Sez. 1, n. 12619 del 24/01/2019, Chidokwe 276173 – 02);
l’allegazione dell’imputato è stata, comunque, ritenuta non suffragata in alcun modo dalla di merito, che ha in particolare osservato come all’epoca del fatto (agosto 2019) non constasse al reclutamento forzato per «far fronte agli avvenimenti bellici»; il ricorso non si confronta affatt profilo decisivo nella ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a ribadire – con deduzioni assertive – che l’imputato, con le proprie dichiarazioni, avrebbe soddisfatto il proprio allegazione;
ritenuto che il secondo motivo – che ha assunto la violazione della legge penale e il vi motivazione con riguardo alla determinazione della pena – è manifestamente infondato e generico, quanto la Corte distrettuale ha reso una motivazione congrua in ordine alla conferma anche delle pe inflitte, indicando gli elementi (ossia il fatto che alla falsa dichiarazione si sia accompagnat possesso di due documenti contraffatti, da cui ha tratto pure una spiccata capacità a delinquer ricorrente) che ha posto a sostegno dell’esercizio del proprio potere discrezionale, dunque qu sindacabile (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 4395 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01), a fortiori in ragione del diverso apprezzamento di fatto che il ricorso propone senza confrontarsi effettivamente con tale iter (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condann ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore d Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle amme deD E 1)0 : I “I’ A I IN GLYPH . n 1 Così deciso il 13/03/2024 GLYPH ciNc 1.::