Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29594 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29594 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/05/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 1780/2025
CC – 21/05/2025
R.G.N. 10675/2025
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova del 12/11/2024
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
Con sentenza in data 12.11.2024, la Corte d’Appello di Genova ha confermatola sentenza del Tribunale di Genova del 4.11.2019 con cui NOME COGNOME all’esito di un giudizio abbreviato, era stato condannato per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 alla pena di otto mesi di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata e infraquinquennale, per essersi recato il 9.8.2019 nel comune di Genova in violazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Davagna.
Con l’atto di appello, era stata prospettata la sussistenza in capo all’imputato, anche solo a livello putativo, della convinzione della necessità di dover salvare il proprio fratello dal pericolo attuale di un danno grave alla sua persona, impedendogli di allontanarsi dalla comunità in cui si trovava a Rapallo per acquistare nuovamente sostanza stupefacente nel centro di Genova.
La Corte d’Appello ha rigettato il motivo, nonostante la integrazione probatoria fosse assolutamente necessaria, perchØ solo il fratello poteva riscontrare quanto riferito dall’imputato sin dall’immediatezza dei fatti, e senza motivare sul punto, omettendo qualsiasi spiegazione circa l’insussistenza della causa di giustificazione invocata e dell’errore putativo.
2.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza o erronea interpretazione degli artt. 54, 59 cod. pen., 192, 530, comma 2, cod. proc. pen., nonchØ mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 192, 530, comma 2, 533 cod. proc. pen.
La Corte d’Appello, con una motivazione meramente apparente, ha trascurato i diversi elementi decisivi e le numerose eccezioni rassegnate con l’atto di appello; non ha motivato, nemmeno implicitamente, sull’insussistenza dell’invocato errore putativo e della causa di giustificazione di cui all’art. 54 cod. pen., nonostante emergesse dalla comunicazione di notizia di reato e dall’interrogatorio di Messina che l’imputato si era recato a Genova solo per evitare che il fratello potesse nuovamente acquistare droga, così agendo nell’erronea convinzione di trovarsi in uno stato di necessità.
2.3 Con il terzo motivo, lamenta la erronea interpretazione dell’art. 131bis cod. pen. e
la mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.
La Corte d’Appello non ha motivato in relazione alla specifica censura che evidenziava la possibilità di ricavare un giudizio di modesta gravità del fatto dall’avvenuta concessione delle attenuanti generiche nel giudizio di primo grado. I giudici di secondo grado, invece, si sono limitati ad affermare genericamente che il fatto commesso dal ricorrente fosse grave.
Anche il richiamo ai precedenti penali non soddisfa il criterio della abitualità del comportamento, in quanto Messina non ha mai riportato condanne specifiche e non Ł mai stato dichiarato delinquente abituale, laddove invece il piano della valutazione della personalità del reo deve essere tenuto distinto da quello avente specificamente ad oggetto l’offensività nella condotta.
2.4 Con il quarto motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza o erronea interpretazione degli artt. 20, 133 cod. pen., 53, 56, 56bis , 56ter , 58 e 59 L. n. 689 del 1981 e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Sul giudice della condanna grava un preciso obbligo di verificare la sussistenza delle condizioni per disporre la sostituzione delle pene detentive brevi, in quanto funzionale all’obiettivo della decarcerizzazione al fine di promuovere il reinserimento sociale del condannato.
Nell’esercizio del potere discrezionale del giudice, sono fondamentali gli artt. 58 e 59 L. n. 689 del 1981, alla stregua dei quali la sussistenza di precedenti condanne non Ł di per sØ elemento ostativo alla concessione delle pene sostitutive. Gli elementi ostativi sono invece quelli previsti dall’art. 58, secondo cui la pena non può essere sostituita quando non assicura la prevenzione del pericolo di recidiva e quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non sia adempiute condannato. La Corte d’Appello ha omesso di valutare l’eventuale applicazione di prescrizioni alla pena sostitutiva, idonea a garantire la prevenzione del pericolo di recidiva, e non ha considerato che in una sola occasione Messina aveva violato le prescrizioni della sorveglianza speciale.
Con requisitoria scritta trasmessa il 5.5.2025, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
In data 8.5.2025, infine, il difensore del ricorrente ha trasmesso conclusioni di replica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł complessivamente infondato per le ragioni di seguito esposte.
Con il primo motivo, il ricorrente contesta innanzitutto la violazione degli artt. 452 e 438 cod. proc. pen., evidenziando che aveva impugnato dinanzi al giudice dell’appello le ordinanze reiettive della richiesta di giudizio abbreviato condizionato ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 2003.
Quella citata dal ricorrente Ł la sentenza con cui Ł stata dichiarata la illegittimità costituzionale degli artt. 438, comma 6, e 458, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedevano che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinato ad una integrazione probatoria, l’imputato potesse rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice potesse disporre il giudizio abbreviato.
Ma si tratta esattamente di ciò che ha fatto l’odierno ricorrente, il quale dà egli stesso atto di avere reiterato innanzi al Tribunale di Genova una prima richiesta di giudizio abbreviato condizionato che era stata già rigettata, ricevendo un ulteriore provvedimento di
diniego del rito, tanto da avere optato in via residuale per il giudizio abbreviato c.d. secco.
In questo caso, la sentenza di condanna può essere appellata con specifico motivo, ma solo per dedurre che, a causa dell’asseritamente ingiustificato diniego di accesso al rito, l’imputato non ha conseguito lo sconto di pena previsto dall’alt. 442, comma 2, cod. proc. pen., e dunque per censurare il diniego stesso non già in quanto preclusivo dell’accesso ad un rito speciale ormai irreversibile, bensì quale presupposto che ha condizionato la legalità della pena inflitta con la condanna (v. Sez. 6, n. 27505 del 28/4/2009, COGNOME, Rv. 244363 01, anche in motivazione).
Non si tratta, tuttavia, di ciò che lamenta l’odierno ricorrente, il quale agisce, non al l i mitato fine di fruire dell’applicazione della diminuente che considera negata immotivatamente alla stregua del compendio probatorio su cui si Ł formata la decisione del giudice, ma per recuperare l’attività probatoria a cui aveva condizionato la richiesta di giudizio abbreviato.
Questa doglianza dipende essenzialmente dal fatto che, a seguito del rigetto della richiesta di abbreviato condizionato, l’imputato ha proposto, ai sensi dell’art. 438, comma 5, cod. proc. pen., una richiesta di definizione del giudizio con il rito abbreviato c.d. secco.
Ciò ha comportato che il giudizio si sia svolto allo stato degli atti e, dunque, senza lo svolgimento della integrazione probatoria originariamente sollecitata con la richiesta principale.
L’appello, pertanto, mirava di fatto alla riproposizione, sotto altre spoglie, della richiesta di giudizio abbreviato condizionato e al medesimo fine tendeva la richiesta di rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale in un giudizio abbreviato che non aveva comportato in primo grado lo svolgimento di alcuna attività istruttoria.
In ogni caso, nel giudizio di appello avverso la sentenza resa all’esito di rito abbreviato Ł ammessa la rinnovazione istruttoria solo nel caso in cui il giudice ritenga l’assunzione della prova assolutamente necessaria, perchØ potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti (Sez. 5, n. 2910 del 4/12/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287482 – 02; Sez. 1, n. 12928 del 7/11/2018, dep. 2019, P., Rv. 276318 – 02).
Nel caso di specie, la Corte di Appello ha, in ogni caso, dato atto – per venire alla seconda parte del motivo di ricorso – della assoluta irrilevanza dell’atto istruttorio richiesto, con nient’affatto illogica e del tutto adeguata motivazione.
Del resto, la richiesta difensiva si basava su un elemento congetturale, e cioŁ che il fratello di Messina si stesse recando da Rapallo a Genova per comprare sostanza stupefacente. Invero, non risulta nØ dalla sentenza, nØ dal ricorso, che il fratello dell’imputato sia mai stato sentito nelle indagini preliminari: la circostanza emergerebbe dalle sole dichiarazioni dell’imputato. Di conseguenza, non avrebbe potuto nØ il giudice del dibattimento accogliere la richiesta da valutarsi, ex art. 438, comma 5, cod. proc. pen., ‘tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili’, nØ, poi, la Corte d’Appello disporre la rinnovazione dell’istruttoria, difettando qualsivoglia carattere di decisività della prova in questione.
Il primo motivo, pertanto, deve essere disatteso.
2. Il secondo motivo di ricorso Ł strettamente legato al primo, giacchØ ritorna sulla circostanza che il fratello dell’imputato si fosse allontanato dalla comunità terapeutica per recarsi in Genova ad acquistare sostanza stupefacente, onde censurare che la Corte d’Appello non abbia motivato circa la invocata sussistenza quantomeno di una causa di giustificazione putativa in capo all’imputato.
In realtà, la motivazione della Corte d’Appello in proposito si arresta del tutto
logicamente alla considerazione che, se pure fosse vera la circostanza genericamente allegata da Messina, non avrebbe alcuna efficacia scriminante, nemmeno nella forma putativa, in quanto l’istituto previsto dall’art. 59, comma quarto, cod. pen., presuppone comunque che il reo abbia agito nella convinzione della sussistenza in fatto dei requisiti di una causa di giustificazione; con la conseguenza che l’impossibilità di rinvenire i presupposti della scriminante dello stato di necessità finanche nella circostanza asseritamente ritenuta vera per errore dall’agente impedirebbe comunque di ravvisare gli estremi della scriminante c.d. putativa.
In ogni caso, in tema di cause di giustificazione l’allegazione da parte dell’imputato dell’erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità deve basarsi su dati di fatto concreti, tali da giustificare l’erroneo convincimento in capo all’imputato di trovarsi in tale stato (Sez. 4, n. 2241 del 16/10/2019, dep. 2020, Pg c. COGNOME, Rv. 277955 – 01; Sez. 6, n. 4114 del 14/12/2016, dep. 2017, G., Rv. 269724 – 01) in base a una valutazione “ex ante’ (Sez. 2, n. 22903 dell’1/2/2023, COGNOME, Rv. 284727 – 02).
Nel caso di specie, invece, non risulta altro che la prospettazione generica del ricorrente, non accompagnata da alcuna indicazione fattuale suscettibile di riscontro e cristallizzata improduttivamente dalla scelta di procedere al giudizio allo stato degli atti. Il secondo motivo, pertanto, Ł manifestamente infondato.
Quanto al terzo motivo relativo all’applicazione dell’art. 131bis cod. pen., deve rilevarsi, in primo luogo, che non vi Ł contraddizione tra il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il riconoscimento delle attenuanti generiche, atteso che i parametri di valutazione previsti dall’art. 131bis , comma primo, cod. pen. hanno natura e struttura oggettive (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno), mentre quelli da valutare ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo (Sez. 5, n. 17246 del 19/2/2020, COGNOME, Rv. 279112 – 01).
In secondo luogo, la censura relativa al non motivato riferimento alla non particolare tenuità del fatto e al non sufficiente riferimento ai precedenti penali può essere superata dalla considerazione che i profili oggetto della doglianza difensiva possono essere integrati implicitamente con le considerazioni spese dalla Corte d’Appello sulla gravità del fatto in relazione all’applicazione della recidiva e alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
Infatti, non Ł censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284096 – 01).
¨ stato affermato, in particolare, che, in tema di “particolare tenuità del fatto”, la motivazione può risultare anche implicitamente dall’argomentazione con la quale il giudice d’appello, per valutare la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado, abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell’imputato, alla stregua dell’art. 133 cod. pen (Sez. 4, n. 27595 dell’11/5/2022, Omogiate, Rv. 283420 – 01).
Nel caso di specie, la Corte d’Appello, sia quando ha dato conto della decisione di applicare la recidiva sia quando ha determinato in concreto la pena da irrogare, ha operato un congruo riferimento alla gravità del fatto e ne ha descritto le modalità per supportare tale valutazione.
Il terzo motivo, dunque, Ł da considerarsi infondato, in applicazione del principio secondo cui la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131bis
cod. pen. deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (Sez. 3, n. 43604 dell’8/9/2021, COGNOME, Rv. 282097 – 01).
Per quello che riguarda, infine, il quarto motivo, la Corte d’Appello, nel rigettare la richiesta delle pene sostitutive, ha preso sostanzialmente in considerazione i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., e cioŁ i ‘numerosi e gravi precedenti della persona’ (capacità a delinquere) e ‘la disinvolta violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale’ (gravità del reato), per trarre da essi gli elementi di valutazione fondanti una prognosi ex art. 58 L. n. 689 del 1981 di inosservanza delle prescrizioni e di recidivanza.
Il ricorso contrasta la decisione essenzialmente sulla base del principio secondo cui la sussistenza di precedenti condanne non può essere ritenuto ex se elemento ostativo alla concessione delle pene sostitutive.
Ma l’obiezione, per un verso, trascura di considerare che ciò non esclude che il giudice possa tenere conto delle precedenti condanne ai fini del giudizio prognostico richiesto dall’art. 58 L. n. 689 del 1981 circa la idoneità della pena sostitutiva ad assicurare la prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati (cfr. Sez. 2, n. 8794 del 14/2/2024, COGNOME, in motivazione; Sez. 2, n. 45859 del 22/10/2024, COGNOME, Rv. 287348 – 01).
Per altro verso, l’obiezione non tiene conto che, appunto, la prognosi negativa della Corte d’Appello si Ł fondata anche sulle modalità e circostanze dal fatto concreto per cui Ł intervenuta la condanna, sicchØ la complessiva valutazione di inidoneità della pena sostitutiva rispetto alla rieducazione del condannato e alla prevenzione del pericolo di commissione di altri reati si Ł fondata sull’apprezzamento congiunto di plurimi fattori, a cui adeguatamente i giudici hanno ricollegato una valenza ostativa alla sostituzione.
Anche il quarto motivo, dunque, Ł infondato.
5. Alla luce di quanto sin qui osservato, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 21/05/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME