Stato di necessità: non basta invocarlo, va provato
L’ordinamento giuridico prevede delle situazioni eccezionali in cui un’azione, che normalmente costituirebbe un reato, viene considerata lecita. Una di queste è lo stato di necessità, disciplinato dall’articolo 54 del codice penale. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda che per beneficiare di questa scriminante non è sufficiente affermare di aver agito per salvarsi da un pericolo, ma è indispensabile fornire prove concrete della sua esistenza. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I fatti di causa
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di cui all’articolo 385 del codice penale. L’imputato, non accettando la decisione, ha presentato ricorso prima in Corte d’Appello e successivamente in Cassazione. L’unico motivo di difesa si basava sulla presunta sussistenza di uno stato di necessità. Secondo la tesi difensiva, la condotta illecita era stata l’unica via per sottrarsi a un grave e imminente pericolo per la propria persona.
La decisione della Cassazione e i limiti dello stato di necessità
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno osservato come il motivo di ricorso fosse non solo manifestamente infondato, ma anche meramente riproduttivo di argomentazioni già esaminate e respinte correttamente dalla Corte d’Appello. Il punto centrale della decisione risiede nella totale assenza di prove a sostegno della tesi difensiva.
Le motivazioni
La Corte ha evidenziato che la motivazione della sentenza di secondo grado era logica, coerente e puntuale. I giudici di merito avevano correttamente sottolineato come l’imputato non avesse fornito alcun elemento concreto capace di dimostrare l’esistenza di un ‘grave pericolo alla persona’. Lo stato di necessità richiede requisiti molto stringenti: il pericolo deve essere attuale, non volontariamente causato dal soggetto e non altrimenti evitabile. La minaccia deve riguardare un danno grave alla persona, come la vita o l’integrità fisica. In assenza di una prova rigorosa di tali circostanze, la scriminante non può essere riconosciuta. La semplice affermazione di trovarsi in una situazione di pericolo, senza alcun riscontro oggettivo, non è sufficiente a giustificare la commissione di un reato.
Le conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale del diritto penale: le cause di giustificazione, come lo stato di necessità, non operano automaticamente ma devono essere provate in modo rigoroso da chi le invoca. Non basta una percezione soggettiva del pericolo; è necessario dimostrare, con elementi concreti e verificabili, che la condotta illecita era l’unica opzione possibile per salvarsi da un danno grave e imminente. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a conferma della palese infondatezza delle sue argomentazioni.
Quali sono i requisiti per invocare con successo lo stato di necessità?
Perché lo stato di necessità sia riconosciuto, è necessario dimostrare l’esistenza di un pericolo attuale di un danno grave alla persona, che non sia stato causato volontariamente dal soggetto e che non sia altrimenti evitabile.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché manifestamente infondato e riproduttivo di censure già respinte. Fondamentalmente, il ricorrente non ha fornito alcuna prova concreta dell’esistenza di un grave pericolo per la sua persona che potesse giustificare la sua condotta.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40607 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40607 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 21220/25 Sudkay Kaoud
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen.);
Esaminato il motivo di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, attinente alla responsabilità per il reato contestato, e in particolare alla pretesa sussistenza dello stato di necessità di cui all’art. 54 cod. pen., risulta manifestamente infondato e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale valorizzando l’assenza di elementi in grado di dimostrare l’esistenza di un grave pericolo alla persona tale da giustificare la condotta illecita (si veda p. 6 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/11/2025