Stato di necessità putativo e guida in ebbrezza: la Cassazione fa chiarezza
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato il tema dello stato di necessità putativo in un caso di guida in stato di ebbrezza, concludendo per l’inammissibilità del ricorso. Questa decisione ribadisce importanti principi procedurali e sostanziali, chiarendo quando una difesa, basata sulla percezione errata di un pericolo, non può essere accolta, specialmente se priva di riscontri oggettivi. Analizziamo insieme la vicenda e le motivazioni dei giudici.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un automobilista condannato in primo e secondo grado per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall’aver provocato un incidente stradale. Nello specifico, il conducente aveva perso il controllo del proprio veicolo, uscendo dalla carreggiata e impattando contro un palo dell’illuminazione pubblica. La sua capacità di condurre il mezzo era risultata significativamente compromessa.
Il Motivo del Ricorso: lo Stato di Necessità Putativo
La difesa dell’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basando la propria argomentazione su un unico motivo: l’erronea applicazione della legge penale per non aver riconosciuto la scriminante dello stato di necessità putativo. Secondo la tesi difensiva, l’imputato avrebbe perso il controllo del veicolo perché convinto di dover sfuggire a un imminente e grave pericolo, una situazione che, seppur solo percepita, avrebbe dovuto giustificare la sua condotta.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, smontando la tesi difensiva con argomentazioni nette e precise. In primo luogo, i giudici hanno sottolineato che la doglianza era meramente reiterativa di questioni già ampiamente valutate e respinte dalla Corte d’Appello. Il ricorso per cassazione non può essere una semplice riproposizione delle stesse argomentazioni, ma deve evidenziare vizi di legittimità, come errori nell’applicazione della legge.
In secondo luogo, la Corte ha ribadito che la valutazione degli aspetti fattuali è preclusa in sede di legittimità. La ricostruzione della dinamica dell’incidente, operata dai giudici di merito, è stata ritenuta precisa, circostanziata e logicamente ineccepibile. Da tale ricostruzione emergeva chiaramente che la perdita di controllo del veicolo era dovuta esclusivamente alla ‘impoverita capacità di condurre’ dell’imputato, e non a un tentativo di fuga da un presunto pericolo.
Infine, i giudici hanno definito ‘del tutto eccentrico’ il richiamo allo stato di necessità putativo, data la ‘totale assenza di elementi dimostrativi’ a sostegno dell’esistenza di un pericolo incombente. Per invocare con successo tale scriminante, non è sufficiente una mera affermazione, ma sono necessarie prove concrete che rendano plausibile l’erronea percezione del pericolo.
Le Conclusioni
La decisione in commento è un’importante conferma di due principi fondamentali. Primo, il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione del diritto. Secondo, la scriminante dello stato di necessità, anche nella sua forma putativa, richiede un supporto probatorio serio e credibile, che in questo caso mancava completamente. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso basato sullo stato di necessità putativo è stato respinto?
Il ricorso è stato respinto perché la tesi difensiva era priva di qualsiasi elemento probatorio che dimostrasse l’esistenza di un pericolo imminente, anche solo percepito. Inoltre, la stessa argomentazione era già stata valutata e rigettata dalla Corte d’Appello.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare come si sono svolti i fatti?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito. Il suo compito non è ricostruire i fatti, ma verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge, basandosi su una motivazione logica e non contraddittoria.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con la condanna al versamento di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42113 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42113 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NOVARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti oli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME GLYPH ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME NOME responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui agli artt. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies cod. strada.
Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso: inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta insussistenza della scriminante dello stato di necessità putativo in relazione al sinistro stradale’ occorso in clan) 2/8/2020.
Considerato che la doglianza non rientra nei numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, essendo reiterativa di profili già attentamente valutati in sede di merito e disattesi con argomentazioni del tutto corrette in fatto e diritto.
Considerato che gli aspetti valutativi della sentenza sono insindacabili in cassazione 050 SL-3PC , sorretti, r.i.orne nel presente caso, dici motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giundice seguito dal giudicante. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado NOME, all’esito di una disamina completa ed approfondita delle risultante processuali’ in nessun modo censurabile sotto H profilo della razionalità, comc. fosse dei tutto eccentrico l! richiamo all’invocata scriminante anche putativa’ in ragione della totale assenza di elementi dimostrativi della esistenza dell’asserito pericolo incombente a cui doveva sfuggire l’imputato, risultando invece dalle emergenze probatorie che il ricorrente, a causa della impoverita capacità di condurre il veicolo, uscì dalla sede stradale, andando ad impattare contro un paio dell’illuminazione.
Rilevato, pertanto, che I ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P, Q. M.
Dichiara: inammissibile i ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 ottobre 2024
Ti Consigliere estensore