Stato di necessità: non vale per problemi economici e abitativi
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha riaffermato un principio fondamentale del diritto penale: lo stato di necessità non può essere invocato per giustificare reati, come l’occupazione abusiva di un immobile, quando la causa scatenante è una condizione di difficoltà economica e abitativa. Questa decisione chiarisce i confini applicativi di una delle più importanti cause di giustificazione previste dal nostro ordinamento.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna di una persona per aver occupato abusivamente un immobile. La difesa aveva basato il proprio ricorso su due argomenti principali. In primo luogo, si sosteneva che l’azione fosse stata compiuta in stato di necessità, a causa delle precarie condizioni economiche e della conseguente difficoltà a trovare un alloggio. In secondo luogo, si contestava la decisione del giudice di subordinare la sospensione condizionale della pena alla restituzione dell’immobile.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando di fatto la condanna. La decisione si fonda su un’analisi rigorosa dei due motivi di impugnazione, respingendoli entrambi per ragioni diverse: il primo perché manifestamente infondato nel merito, il secondo per un vizio procedurale.
Le Motivazioni della Decisione
Limiti dello Stato di Necessità e Difficoltà Economiche
La Corte ha smontato la tesi difensiva basata sullo stato di necessità. I giudici hanno chiarito che, per poter applicare la scriminante prevista dall’art. 54 del codice penale, è indispensabile la presenza di un ‘pericolo imminente’ di un ‘danno grave alla persona’. La condizione di difficoltà economica, per quanto grave, rappresenta una situazione di disagio cronico e non un pericolo attuale e inevitabile nel senso richiesto dalla norma.
La condotta illecita, secondo la Corte, non è stata determinata dalla necessità di sottrarsi a un pericolo imminente, ma dalla volontà di risolvere un problema abitativo strutturale. La giurisprudenza è costante nel ritenere che le esigenze abitative, pur essendo un diritto fondamentale, non possono essere soddisfatte attraverso azioni illegali giustificate da una generica condizione di bisogno economico.
Il Principio del ‘Tantum Devolutum, Quantum Appellatum’
Il secondo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile per una ragione puramente processuale. La questione relativa alla sospensione condizionale della pena non era mai stata sollevata nel precedente grado di giudizio (in Corte d’Appello). La Cassazione ha quindi applicato il principio ‘tantum devolutum, quantum appellatum’, secondo cui il giudice superiore può pronunciarsi solo sui punti della decisione che sono stati specificamente contestati nell’atto di impugnazione. Introdurre motivi nuovi in Cassazione è una pratica non consentita, poiché tali punti della sentenza precedente sono ormai passati in giudicato.
Conclusioni
L’ordinanza in esame offre due importanti lezioni pratiche. La prima è che lo stato di necessità è una causa di giustificazione da interpretare in modo rigoroso: non può essere estesa a situazioni di disagio sociale o economico, che devono trovare soluzione attraverso gli strumenti legali e di welfare previsti dallo Stato. La seconda è di natura processuale e sottolinea l’importanza di articolare in modo completo e tempestivo tutti i motivi di contestazione sin dal primo grado di appello, poiché le omissioni non possono essere sanate davanti alla Corte di Cassazione. La decisione si conclude con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, a conferma della reiezione totale delle sue istanze.
La difficoltà economica può giustificare l’occupazione abusiva di un immobile invocando lo stato di necessità?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che lo stato di necessità presuppone un pericolo imminente di un danno grave alla persona, non una condizione di disagio economico o abitativo, che è considerata un problema strutturale e non un pericolo imminente.
Perché il secondo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché la questione (relativa alla subordinazione della sospensione della pena alla restituzione dell’immobile) non era stata sollevata nel precedente grado di giudizio. In base al principio ‘tantum devolutum, quantum appellatum’, non è possibile introdurre nuovi motivi di doglianza per la prima volta in Cassazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La persona che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei presupposti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12873 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12873 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a OLBIA il 08/10/1991
avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
v
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOMECOGNOME ritenuto che il primo motivo di impugnazione, con cui la ricorrente lamenta violazione dell’art. 54 cod. pen. e vizio di motivazione posta a base del mancato riconoscimento dello stato di necessità, è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha correttamente argomentato sulla non configurabilità della scriminante, in considerazione del fatto che la condotta illecita ha trovato fondamento nella necessità di sottrarsi ad un pericolo imminente ma nella volontà di risolvere il problema abitativo conseguente alle difficili condizioni economiche in cui versava ricorrente (Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, Tortorici, Rv. 278520 – 01).
rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la mancata sussistenza dell’esimente dello stato di necessità di cui all’art. 54 cod. pen. (vedi pagg 3-5 della sentenza impugnata): tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede;
considerato il secondo motivo di impugnazione, con cui la ricorrente lamenta erronea applicazione dell’art. 165 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla restituzione dell’immobile abusivamente occupato, non è consentito, ai sensi dell’art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., in quanto ha ad oggetto una doglianza non dedotta in sede di appello e non rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado de giudizio. Deve esser ribadito che non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengono sollevate per la prima volta questioni che, per non essere state dedotte nei motivi di appello non potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado, per non essere riconducibili nei limit degli effetti devolutivi prodotti dall’impugnazione. In tal caso le censure dedotte per la pr volta nel ricorso in cassazione hanno per oggetto «punti della decisione» che hanno acquistato autorità di giudicato in base al principio del tantum devolutum, quantum appellatum (vedi Sez. 1, n. 2378 del 14/11/1983, NOME COGNOME Rv. 163151; Sez. 4, n. 17891 del 30/03/2022, COGNOME, non massimata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2025
Il Consigfieft Estensore
Il Presidente