Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24485 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24485 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione all’affermazione di responsabilità, laddove non si è tenuto conto della sussistenza della scriminante di cui all’art. 54 cod. pen. (stato di necessità).
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.
Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricor e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed hanno evidenziato, quanto all’invocata scriminante, ribadendo quanto già affermato dal giudice di primo grado, che la mera assenza di mezzi finanziari non vale a concretizzare lo stato di necessità, in quanto ad essa si può porre un argine ricorrendo all’aiuto delle istituzioni pubbliche e private che si occupano proprio dei soggetti che versano in situazioni di indigenza. Non mancando di evidenziare come l’imputato non abbia dato alcuna prova relativa alle sue condizioni patrimoniali né tantomeno di aver fatto ricorso a tali enti.
La pronuncia si colloca pertanto nel solco della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità che si ritiene condivisibile e che questa Corte ha più volteri affermato (cfr. Sez. 4, n. 6635 del 19/1/2017, Sicu, non mass. sul punto) secondo cui la situazione di indigenza non è di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell’attualità e dell’ine vitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti RAGIONE_SOCIALE (così, in
precedenza, Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015 dep. il 2016, Petrache, Rv. 265888 in una fattispecie in tema di furto con strappo di cui all’art. 624 bis cod. pen.).
Ancor prima, peraltro, in altra condivisibile pronuncia di questa Corte di legittimità si era affermato che l’esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l’atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti (Sez. 3, n. 35590 del 11/5/2016, COGNOME, Rv. 267640, relativamente ad un caso di detenzione e vendita di prodotti audiovisivi privi del contrassegno SIAE da parte di cittadino extracomunitario, nella quale la Corte ha negato la configurabilità dell’esimente, osservando che alle esigenze delle persone indigenti è possibile provvedere per mezzo degli istituti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/06/2024