Stato di Necessità: Non Giustifica Reati Fallimentari per Minacce Patrimoniali
L’ordinanza n. 952/2024 della Corte di Cassazione offre un’importante precisazione sui limiti applicativi della scriminante dello stato di necessità, in particolare nel contesto dei reati fallimentari. La Suprema Corte ha ribadito che la minaccia di un danno puramente economico non è sufficiente a giustificare la commissione di un illecito penale. Questa decisione consolida un principio fondamentale: la tutela della persona prevale su quella del patrimonio.
Il Caso: Imprenditori Condannati per Bancarotta Fraudolenta
Due imprenditori, titolari di una società di persone, sono stati condannati in primo e secondo grado per il reato di bancarotta fraudolenta. La Corte di Appello di Cagliari, pur riconoscendo a uno degli imputati le circostanze attenuanti generiche e riducendo la pena, aveva confermato la loro responsabilità penale.
Contro questa decisione, gli imprenditori hanno proposto ricorso per Cassazione, basando la loro difesa su un unico, cruciale argomento: avrebbero agito in uno stato di necessità causato da un costringimento psichico.
La Difesa basata sulla Pressione della Banca
Secondo la tesi difensiva, il direttore della banca che aveva concesso un finanziamento alla loro società li avrebbe minacciati. La minaccia consisteva nel rivalersi sugli utili della società per ottenere il rientro del debito contratto. Gli imputati sostenevano che questa pressione psicologica li avesse costretti a compiere gli atti illeciti per i quali erano stati condannati, al fine di evitare il tracollo finanziario dell’azienda.
La Decisione della Cassazione: i Limiti dello Stato di Necessità
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, ritenendoli generici e meramente riproduttivi di argomentazioni già correttamente respinte dalla Corte d’Appello. La Suprema Corte ha colto l’occasione per delineare con chiarezza i confini della scriminante dello stato di necessità.
Le Motivazioni della Suprema Corte
I giudici hanno spiegato in modo inequivocabile che lo stato di necessità richiede un presupposto essenziale: il pericolo di un danno grave alla persona. La minaccia prospettata dagli imprenditori, invece, riguardava un danno patrimoniale, ovvero la perdita degli utili societari e il rientro forzato dal debito.
Secondo la Corte, una minaccia di questo tipo, per quanto possa integrare una forma di costrizione psicologica, non è tale da giustificare la commissione di un reato come la bancarotta fraudolenta. La scriminante è pensata per proteggere beni giuridici di rango superiore, come la vita o l’integrità fisica, non per salvaguardare interessi puramente economici a danno dei creditori.
Inoltre, la Corte ha sottolineato che i ricorrenti non hanno fornito alcun elemento probatorio nuovo, specifico e decisivo in grado di scardinare l’impianto logico e argomentativo delle sentenze di merito. I ricorsi sono stati quindi considerati infondati sia dal punto di vista procedurale che sostanziale.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza rafforza un principio cardine del diritto penale: non si può commettere un reato per proteggere il proprio patrimonio. La gerarchia dei beni tutelati dall’ordinamento è chiara e vede la tutela della persona al di sopra di quella economica. Per gli imprenditori in difficoltà, questa decisione serve da monito: le pressioni finanziarie, anche se intense e provenienti da istituti di credito, non possono mai giustificare condotte illecite che danneggiano i terzi, come nel caso della bancarotta. La via da percorrere è quella legale, attraverso gli strumenti di gestione della crisi d’impresa, e non quella dell’illecito penale.
È possibile invocare lo stato di necessità per giustificare un reato fallimentare?
No, secondo questa ordinanza, lo stato di necessità non può essere invocato se la minaccia riguarda un danno puramente patrimoniale (come il rientro da un debito) e non un grave danno alla persona.
Quali sono i requisiti per l’applicazione della scriminante dello stato di necessità?
La scriminante dello stato di necessità richiede un pericolo attuale di un danno grave alla persona, che sia inevitabile e non causato volontariamente da chi agisce. Un danno esclusivamente economico non è considerato sufficiente.
Perché il ricorso degli imprenditori è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché i motivi erano generici, riproponevano questioni già adeguatamente respinte in appello e non presentavano nuovi e decisivi elementi probatori in grado di invalidare le conclusioni delle sentenze precedenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 952 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 952 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CAGLIARI il 05/05/1969 COGNOME NOME nato a DOLIANOVA il 08/03/1971
avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME e COGNOME NOME, con distinti atti d’impugnativa affidati a due motivi di contenuto identico, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari in data 14 febbraio 2023 che, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei loro confronti per i delitto di cui agli artt. 110 e 216, comma 1, n. 1 R.D. 267/42, ha riconosciuto a NOME COGNOME le circostan attenuanti generiche, riducendo la pena principale e le pene accessorie fallimentari applicategli, c conferma nel resto (fatto commesso in Cagliari il 30 marzo 2011);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che entrambi i motivi di ricorso, che contestano, sotto l’egida formale del vizio di violazio legge e del vizio di motivazione, la dichiarazione di responsabilità degli imputati, sono generici e consentiti nel giudizio di legittimità, essendo affidati a rilievi meramente riproduttivi di doglia adeguatamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte territoriale (cfr. pag. 4 della sentenz impugnata, in cui si è ineccepibilmente rilevato come il fatto allegato dai ricorrenti, ossia la minaccia rivolta dal direttore della banca, che aveva erogato il finanziamento alla società di persone di cui er titolari, di rivalersi, per il rientro del debito da loro contratto, sugli utili della società stessa, integrante un costringimento psichico, non sarebbe stato tale da integrare la scriminante dello stato necessità, in quanto prefigurante un danno patrimoniale e non un danno alla persona), e, comunque, interamente versate in fatto, senza alcuna documentata allegazione di specifici, inopinabili e decis elementi probatori atti a scardinare l’impianto argomentativo delle sentenze di merito, conformi in punt di statuizione sulla responsabilità;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 dicembre 2023
Il consigliere estensore