Stato di Necessità: Non Si Applica per l’Acquisto di Alcol e Tabacco
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i confini applicativi della scriminante dello stato di necessità, chiarendo che non può essere invocata per giustificare un reato motivato dall’esigenza di acquistare alcol o tabacco. Questa pronuncia offre un importante spunto di riflessione sui requisiti di urgenza e indifferibilità che devono caratterizzare la situazione di pericolo per poter escludere la punibilità.
I Fatti del Caso: Un Ricorso Basato su Presunte Esigenze Impellenti
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. Il ricorrente sosteneva che la sua condotta fosse giustificata da una situazione eccezionale, legata alla necessità di superare problemi di dipendenza da alcol. In particolare, veniva addotta come causa di forza maggiore l’esigenza immediata di rifornirsi di tabacco o di alcol.
La difesa mirava a far riconoscere una situazione riconducibile alla scriminante dello stato di necessità, sostenendo che l’urgenza derivante dalla dipendenza rendesse la condotta non punibile.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile e i Limiti dello Stato di Necessità
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicandolo generico e manifestamente infondato. I giudici hanno sottolineato come le ragioni presentate dall’imputato non fossero idonee a integrare i presupposti della scriminante invocata.
La Corte ha respinto l’argomentazione difensiva, stabilendo che la necessità di procurarsi sostanze come tabacco o alcol non possiede i caratteri di indilazionabilità e urgenza richiesti dalla legge per poter giustificare la commissione di un reato.
Le Motivazioni
Nel dettaglio, la motivazione della Corte si fonda su una valutazione rigorosa dei requisiti dello stato di necessità. I giudici hanno osservato che, sebbene in udienza fosse stata menzionata una problematica di alcol-dipendenza, questa non è stata ritenuta rilevante. Ciò che contava era la natura della necessità immediata indicata dall’imputato, ovvero quella di comprare alcol o sigarette.
Secondo la Suprema Corte, queste esigenze, per quanto possano essere percepite come pressanti dal soggetto, non costituiscono quella situazione di pericolo attuale di un danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, che la norma richiede. La condotta illecita, quindi, non era l’unico modo per salvarsi da un pericolo imminente. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale: le scriminanti, e in particolare lo stato di necessità, devono essere interpretate restrittivamente per non svuotare di significato le norme penali. La decisione chiarisce che le difficoltà personali o le dipendenze, se non si traducono in un pericolo attuale, grave e inevitabile per la propria o altrui incolumità, non possono giustificare la commissione di reati. Per gli operatori del diritto e i cittadini, ciò significa che l’invocazione di tale giustificazione richiede la prova di circostanze ben più drammatiche e oggettive rispetto al semplice bisogno di soddisfare una dipendenza.
L’esigenza di acquistare alcol o tabacco può configurare uno stato di necessità?
No, secondo l’ordinanza della Corte di Cassazione, l’esigenza di rifornirsi di tabacco o di alcol non integra la situazione di ‘indilazionabilità ed urgenza’ richiesta per poter invocare la scriminante dello stato di necessità.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, poiché i motivi addotti, ovvero la necessità di acquistare alcol o tabacco, sono stati ritenuti non idonei a configurare una causa di giustificazione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6703 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6703 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME inammissibile per genericità e manifesta infondatezza;
considerato che alla necessità di superare i problemi di alcol dipendenza, ammessa solo in udienza, non è stato attribuito rilievo, avendo l’imputato nell’immediatezza indi alternativamente l’esigenza di rifornirsi di tabacco o di alcol, correttamente ritenute non integranti la situazione di indilazionabilità ed urgenza, tipiche della scriminante invocata;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in Euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere estensore
Il Presidente