Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17037 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17037 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LA SPEZIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di primo grado con cui NOME COGNOME era stato ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 624, 625, primo comma, nn. 2 e 7, cod. pen., ha concesso all’imputato la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, rideterminando la pena in mesi due, giorni venti ed euro 68 di multa. Secondo la rubrica, l’imputato ha sottratto abusivamente acqua alla RAGIONE_SOCIALE, mediante manomissione del contatore e inserimento di una tubazione metallica di collegamento in sostituzione del contatore (asportato, in data 15 novembre 2016, dai tecnici della predetta società per morosità del COGNOME).
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con cui si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale escluso la sussistenza della scrinninante dello stato di necessità sulla base dell’errato presupposto che l’imputato si sarebbe tardivamente (vale a dire, dopo la commissione dell’ascritto reato: 15 ottobre 2016) rivolto ai Servizi sociali. Come si evince dagli atti dell’istruttoria, i Servizi sociali avevano preso in carico, già nel 2007, il procedimento a favore del COGNOME per l’accesso ai servizi sociali. Più in particolare, e a ulteriore riprova dell’anteriorità dell’istanza dell’imputato rispetto al momento in cui si è concretamente accertata la condotta di manomissione del contatore (9 ottobre 2017), la difesa fa notare che l’inserimento del nominativo del COGNOME nell’elenco inviato dai Servizi sociali alla Provincia di La Spezia per l’estinzione della morosità nei confronti della RAGIONE_SOCIALE risale al 21 dicembre 2017.
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, a) le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore generale, NOME COGNOME, la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; b) le conclusioni della difesa che, in replica alla requisitoria scritta del P.g., insiste per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
L’unico motivo di ricorso è inammissibile, in quanto aspecifico. Il reato risulta commesso – attraverso la materiale condotta dell’inserimento di una tubazione metallica di collegamento in sostituzione del contatore, già asportato dai tecnici, il 15 novembre 2016, per morosità – in data 9 ottobre 2017.
Rispetto a tale data, la difesa non specifica, né documenta in alcun modo, l’anteriorità dell’istanza del COGNOME presso i Servizi sociali, limitandosi a osservare che l’inserimento del nominativo del COGNOME nell’elenco inviato dai Servizi sociali alla Provincia di La Spezia per l’estinzione della morosità nei confronti della RAGIONE_SOCIALE risale al 21 dicembre 2017. Tuttavia, tale rilievo non vale a fornire dimostrazione del tempestivo attivarsi dell’imputato -prima della manomissione mediante inserimento di una tubazione metallica di collegamento in sostituzione del contatore- al fine di ricevere specifica assistenza economica. Infatti, non risulta evidenziata o attestata, nel ricorso, la data esatta della richiesta, da parte del ricorrente, finalizzata a ottenere un aiuto economico per la fornitura idrica; né vale a rendere il motivo più specifico l’indicazione della data iniziale (2007) della presa in carico del COGNOME da parte dei Servizi sociali.
Come chiarito dalla Corte d’appello, l’effettivo inserimento del nominativo del COGNOME nell’elenco inviato alla Provincia (finalizzato a che l’amministrazione si facesse carico delle spese di fornitura d’acqua) risale a un momento (21 dicembre 2017) successivo ai numerosi episodi di ripristino dell’allaccio abusivo.
In difetto della dimostrazione, da parte del ricorrente, del suo concreto e tempestivo attivarsi presso i Servizi sociali prima dell’ascritto reato, va pertanto condivisa la motivazione dell’impugnata sentenza, avendo la Corte territoriale correttamente applicato al caso di specie i principi elaborati da questa Corte in tema di riferibilità della scriminante di cui all’art. 54 cod. pen. ai casi di indigenza (cfr. Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015, dep. 2016, Petrache, Rv. 265888 – 01: «la situazione di indigenza non è di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell’attualità e dell’inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale». Sull’insufficienza della situazione di indigenza a integrare la scriminante dello stato di necessità in difetto degli elementi dell’attualità e dell’inevitabilità del pericolo, v., ex plur., Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, COGNOME, Rv. 267640 – 01: «L’esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l’atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti»; Sez. 5, n. 18051 del 9/02/2023, COGNOME, n.m.)
Per i motivi fin qui esposti, il Collegio dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22/03/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente