Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46064 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46064 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
STRONGONE NOME, NOME a Erice il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/04/2022 della Corte d’appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell’AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, in difesa di COGNOME NOME, la quale ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 27/04/2022, la Corte d’appello di Palermo, in riforma della sentenza del 19/03/2019 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE – che aveva assolto NOME COGNOME dal reato di occupazione di un appartamento di proprietà dello RAGIONE_SOCIALE per essere stato il fatto commesso in presenza di uno stato di necessità – dichiarava la stessa imputata responsabile del menzionato reato, condannandola alla pena di € 200,00 di multa.
Avverso l’indicata sentenza del 27/04/2022 della Corte d’appello di Palermo, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NOME COGNOME, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione
all’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l’erronea applicazione dell’art. 54 cod. pen. e, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riguardo alla ritenuta insussistenza della scriminante dello stato di necessità.
Sotto un primo profilo, la ricorrente contesta l’affermazione della Corte d’appello di Palermo secondo cui l’imputata non aveva fornito la «prova in ordine all’assoluta impossibilità di potere dimorare temporaneamente presso parenti o amici o, comunque, di trovare altrove un rifugio temporaneo», atteso che, ai fini del riconoscimento di una causa di giustificazione, l’imputato sarebbe gravato da un mero onere di allegazione – il quale, nella specie, sarebbe stato assolto – mentre incomberebbe sulla pubblica accusa l’onere della “prova negativa” e che, nei casi in cui residui un dubbio sull’esistenza della causa di giustificazione, il giudice dovrebbe pronunciare sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 3, cod. proc. pen.
Sotto un secondo profilo, la ricorrente, posto che nel concetto di danno grave alla persona, ai sensi dell’art. 54 cod. pen., rientrano anche le situazioni che attengono all’esigenza di un alloggio, rappresenta che tale si deve intendere un alloggio consono e dignitoso, con la conseguenza che a nulla rileverebbe la possibilità – alla quale, come si è detto, ha fatto riferimento la Corte d’appello di Palermo – di temporanea dimora presso parenti o amici, attesa, da un lato, la temporaneità di una siffatta soluzione del problema abitativo e, dall’altro lato, il fatto che la stessa soluzione sarebbe «non consona alle specifiche esigenze/necessità di due neonati e, sicuramente, non dignitosa».
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato.
2. La Corte di cassazione ha da tempo affermato che, ai fini del riconoscimento dell’esimente dello stato di necessità, nel concetto di danno grave alla persona, secondo la formulazione dell’art. 54 cod. pen., rientrano anche situazioni che pongono in pericolo solo indirettamente l’integrità fisica in quanto attentano alla sfera dei beni primari collegati alla personalità, tra i quali deve essere ricompresa anche l’esigenza di un alloggio, che è uno dei bisogni primari della persona. Tale interpretazione estensiva del concetto di danno grave alla persona, mediante l’inclusione dei diritti inviolabili, impone peraltro una più attenta e penetrante indagine giudiziaria, diretta a circoscrivere la sfera di azione dell’esimente ai soli casi in cui siano indiscutibilmente presenti gli altri elementi costitutivi della stessa, quali i requisiti della necessità e dell’inevitabilità del pericolo, tenuto conto delle esigenze di tutela dei diritti dei terzi, involontariamente coinvolti, diritti che non possono essere compressi se non in condizioni eccezionali e chiaramente
comprovate (Sez. 2, n. 24290 del 19/03/2003, COGNOME, Rv. 225447-01; Sez. 3, n. 5924 del 18/03/1983, COGNOME, Rv. 159613-01).
La più recente giurisprudenza della Corte di cassazione ha altresì precisato che l’abusiva occupazione di un bene immobile è scrimiNOME dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona – che, come si è detto, ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall’art. 2 Cost. – sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell’illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l’assoluta necessità della condotta e l’inevitabilità del pericolo, con la conseguenza che la stessa esimente può essere invocata solo in relazione a un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propri esigenza abitativa (Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278520-01Sez. 2, n. 9655 del 16/01/2015, COGNOME, Rv. 263296-01; Sez. 2 n. 19147 del 16/04/2013, COGNOME, Rv. 255412-01).
In applicazione di tali principi, la Corte di cassazione, per citare solo qualche caso: ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto configurabile l’esimente in relazione all’occupazione arbitraria di un alloggio di proprietà dello RAGIONE_SOCIALE, in quanto l’imputata, dopo un litigio con il marito, con il quale condivideva un alloggio insalubre, si era trovata con la propria figlioletta priva di riparo, in una situazione così grave ed eccezionale che l’amministrazione comunale del luogo aveva poi requisito l’appartamento per destinarlo a residenza temporanea del nucleo familiare della donna (Sez. 2, n. 24290 del 19/03/2003, cit.); ha escluso la ricorrenza della scriminante in relazione all’occupazione di un alloggio di un A.T.E.R. che era stato occupato da parte di una donna in stato di gravidanza e con minacce di aborto e dal di lei coniuge, entrambi svolgenti regolare attività lavorativa, situazione questa che escludeva l’assoluta necessità in vista di un pericolo inevitabile (Sez. 6, n. 28115 del 05/07/2012, Sottoferro, Rv. 253035-01); ha escluso la sussistenza della scriminante, invocata dal ricorrente in ragione dello stato di gravidanza della coniuge (Sez. 2, n. 9655 del 16/01/2015, COGNOME, cit.); ha annullato con rinvio, per difetto di motivazione, la sentenza di merito che aveva ritenuto l’imputata responsabile del reato di occupazione abusiva di un immobile di proprietà dello RAGIONE_SOCIALE senza in alcun modo prendere in esame la rappresentata esistenza di condizioni che avrebbero potuto rendere configurabile lo stato di necessità (Sez. 2, n. 35580 del 27/06/2007, COGNOME, Rv. 237305-01).
Quanto all’onere probatorio, è stato chiarito che, ai fini del riconoscimento di una causa di giustificazione, l’imputato è gravato da un mero onere di allegazione, essendo tenuto a fornire le indicazioni e gli elementi necessari all’accertamento di fatti e circostanze altrimenti ignoti che siano in astratto idonei,
ove riscontrati, a configurare in concreto la causa di giustificazione invocata, mentre incombe sulla pubblica accusa l’onere della “prova negativa”, con la conseguenza che, nel dubbio sull’esistenza dell’esimente, il giudice deve giungere a una pronuncia di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, ex art. 530, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 35024 del 09/10/2020, Malfitano, Rv. 280304-01). Principio che è stato affermato proprio in relazione a una fattispecie in tema di occupazione di edificio di edilizia popolare, in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva escluso la causa di giustificazione dello stato di necessità nonostante le imputate avessero compiutamente e dettagliatamente allegato una situazione di estremo disagio, e in particolare l’impossibilità di procurarsi altrimenti un alloggio all’indomani dell’esecuzione dello sfratto per morosità dall’alloggio che occupavano in precedenza.
6. Rammentati tali principi, si deve rilevare che è vero che, nel passaggio della motivazione della sentenza impugNOME che è stato più volte citato dalla ricorrente («nessuna prova è stata fornita in ordine all’assoluta impossibilità L.] di potere dimorare temporaneamente presso parenti o amici o, comunque, di trovare altrove un rifugio temporaneo»), la Corte d’appello di Palermo sembra porre erroneamente a carico dell’imputata un onere di prova, e non di mera allegazione – come è stato chiarito dalla citata Sez. 2, n. 35024 del 09/10/2020 delle condizioni per la configurabilità dell’invocata causa di giustificazione.
Tale errore, tuttavia, non risulta avere avuto un’influenza decisiva sulla decisione.
Questa si basa, in effetti, essenzialmente sul fatto che gli elementi che erano stati allegati dall’imputata, costituiti dal proprio stato di indigenza (come è stat evidenziato dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE) e dalla conseguente impossibilità di dare un alloggio ai propri due figli gemelli in tenera età, non si potevano ritenere di per sé sufficienti a integrare l’invocata scriminante dello stato di necessità.
Tale conclusione risulta in linea con la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo la quale, come si è visto al punto 3, lo stato di necessità può essere invocato solo per un pericolo attuale e transitorio, con l’esclusione, perciò, in linea di massima, di situazioni di pericolo non contingenti ma permanenti, quale è, appunto, l’esigenza abitativa, qualora non sia transeunte e derivante dalla stretta e immediata necessità «di salvare sé od altri dal pericolo di un danno grave alla persona». Il che non è possibile ritenere, come correttamente ha fatto la Corte d’appello di Palermo, sulla base dei meri stato di indigenza ed esistenza di figli in tenera età; tanto più che, come è stato pure sottolineato dalla Corte di cassazione (Sez. 2, n. 9655 del 16/01/2015, cit.), gli alloggi di edilizia popolare sono destinati proprio a risolvere le esigenze abitative dei non abbienti, attraverso, però, delle procedure pubbliche e regolamentate.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22/09/2023.