Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23288 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23288 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CASTELVETRANO il 04/03/1988
avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione della causa di giustificazione di cui all’art. 54 cod. pen., non è consentito fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già ded in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 2-3 d sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltant apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una cri argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, inoltre, il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei prin affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «l’abus occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che ben può consistere anche nel compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali d persona riconosciuti e garantiti dall’art. 2 Cost., sempre che ricorrano, per t tempo dell’illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante l’assoluta necessità della condotta e l’inevitabilità del pericolo; ne consegue stessa può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transito non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere definitiva la propria esigenza abitativa» (Sez. 2, n. 10694 del 30/10/20 dep. 2020, Tortorici, Rv. 278520 – 01);
considerato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché non è ravvisabile alcuna violazione di legge né inversio dell’onere della prova nel mancato riconoscimento della causa di giustificazio atteso che il giudice da un lato ha correttamente ritenuto inesistenti i presup applicativi e dall’altro ha affermato come l’odierno ricorrente fosse an domiciliato nell’immobile abusivamente occupato (si veda pag. 3 della sentenza impugnata);
osservato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. non è consent sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente ded come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilit dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi gravame riportato nella sentenza impugnata (si vedano le pagg. 3-4), ch l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricors se incompleto o comunque non corretto;
ritenuto che la richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive di p detentive brevi, è inammissibile poiché nessuna sollecitazione era stata avanza
in tal senso dinanzi al giudice di appello; Va ribadito come secondo la costante giurisprudenza di questa Corte è necessaria una richiesta dell’imputato volta
all’ottenimento della sanzione sostitutiva, da formulare non necessariamente con l’atto di gravame o in sede di “motivi nuovi” ex art. 585, comma 4, cod. proc.
pen., ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell’udienza di discussione d’appello (Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017 –
0; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, COGNOME, Rv. 285751 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 23 maggio 2025.