Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23286 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23286 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MARSALA il 26/12/1991
avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione della causa di giustificazione di cui all’art. 54 cod. pen., non è consentito fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già ded in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 2-3 d sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltan apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una cri argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, inoltre, il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei prin affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «l’abus occupazione di un bene immobile è scrinninata dallo stato di necessità conseguent al pericolo di danno grave alla persona, che ben può consistere anche nel compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali d persona riconosciuti e garantiti dall’art. 2 Cost., sempre che ricorrano, per t tempo dell’illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante l’assoluta necessità della condotta e l’inevitabilità del pericolo; ne consegue stessa può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transito non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere definitiva la propria esigenza abitativa» (Sez. 2, n. 10694 del 30/10/20 dep. 2020, Tortorici, Rv. 278520 – 01);
considerato, inoltre, che il suddetto motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché non è ravvisabile alcuna violazione di legge, né inversio dell’onere della prova nel mancato riconoscimento della causa di giustificazion atteso che il giudice di appello, da un lato, ha correttamente ritenuto inesis presupposti applicativi della scriminante invocata e, dall’altro, ha affermato l’odierna ricorrente non abbia fornito alcun elemento a sostegno del impraticabilità di soluzioni alternative rispetto all’abusiva occupaz dell’immobile (si veda pag. 3 della sentenza impugnata);
osservato che il secondo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di n punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato a fron una congrua e non illogica motivazione che correttamente ritiene assente particolare tenuità del fatto in ragione della perdurante condotta lesiva del giuridico protetto dalla norma incriminatrice (si vedano le pagg. 3-4 della sente impugnata);
considerato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibili prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valu
complessiva e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che conto, ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità d
condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del dann del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590); che, a t
fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previst
è sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55
08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità
l’entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/20
Venezia, Rv. 275940); che, poiché tale valutazione va compiuta sulla base de criteri di cui all’art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del
correttamente esercitati nel caso di specie;
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con rilevato,
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 23 maggio 2025.