Evasione e Stato di Necessità: la Depressione di un Familiare è una Giustificazione Valida?
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, torna a pronunciarsi sui confini applicativi della causa di giustificazione dello stato di necessità. Il caso in esame riguarda un soggetto che, allontanatosi dagli arresti domiciliari, ha tentato di giustificare la propria condotta adducendo una delicata situazione familiare. La decisione offre spunti fondamentali per comprendere quando una situazione di difficoltà personale può trasformarsi in una scusante legalmente riconosciuta.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un uomo condannato per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. L’imputato si era allontanato per un periodo di tre mesi dalla propria abitazione, dove si trovava ristretto in regime di arresti domiciliari.
A sostegno della propria difesa, il ricorrente ha invocato l’esimente dello stato di necessità (art. 54 c.p.), sostenendo che il suo allontanamento fosse stato determinato dalla necessità di assistere il figlio, affetto da un presunto stato di depressione. Questa giustificazione, tuttavia, non è stata ritenuta sufficiente a scardinare l’impianto accusatorio confermato dalla Corte d’Appello.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la condanna dell’imputato. La decisione si fonda su una valutazione di manifesta infondatezza e genericità del motivo di ricorso. Secondo i giudici, l’appello mancava di un reale confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre una tesi difensiva già vagliata e respinta nel merito.
Oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali, il ricorrente è stato condannato a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria tipica dei casi in cui il ricorso viene giudicato inammissibile per colpa del ricorrente.
Le Motivazioni: Perché lo Stato di Necessità è stato escluso?
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni con cui la Cassazione ha escluso l’applicabilità dello stato di necessità. I giudici hanno evidenziato due carenze fondamentali nella tesi difensiva:
1. Mancanza di Prova: Le affermazioni relative allo stato di depressione del figlio non erano supportate da alcuna documentazione. Nel diritto penale, chi invoca una causa di giustificazione ha l’onere di fornire quantomeno un principio di prova a sostegno della propria tesi. L’assenza totale di elementi probatori ha reso la giustificazione generica e, di fatto, indimostrata.
2. Insussistenza dei Requisiti dell’Esimente: Anche se la condizione del figlio fosse stata provata, la Corte ha chiarito che tale evenienza non avrebbe comunque integrato i presupposti dello stato di necessità. L’art. 54 c.p. richiede un pericolo ‘attuale’ di un ‘danno grave alla persona’, inevitabile e non altrimenti scongiurabile. Una condizione di depressione, per quanto seria, non configura di per sé quel tipo di emergenza imminente e non altrimenti fronteggiabile che la norma richiede per giustificare la commissione di un reato come l’evasione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio consolidato nella giurisprudenza: lo stato di necessità è una causa di giustificazione eccezionale, i cui presupposti devono essere rigorosamente accertati. Non ogni difficoltà personale o familiare, per quanto grave, può legittimare la violazione di un obbligo di legge, specialmente quando questo deriva da un provvedimento dell’autorità giudiziaria.
La decisione sottolinea l’importanza cruciale della prova nel processo penale. Affermare una circostanza senza corroborarla con elementi oggettivi (come certificati medici, testimonianze qualificate, ecc.) equivale a non provarla. Per chi si trova in situazioni simili, è fondamentale documentare ogni elemento che possa sostenere una linea difensiva, al fine di evitare che le proprie ragioni vengano liquidate come mere asserzioni generiche e infondate.
La depressione di un familiare può giustificare l’evasione invocando lo stato di necessità?
Secondo questa ordinanza, no. La Corte ha ritenuto che una tale situazione, oltre a non essere stata provata con documentazione, non integra gli estremi del pericolo attuale di un danno grave alla persona richiesti dalla legge per configurare lo stato di necessità.
Perché il ricorso dell’imputato è stato considerato generico e infondato?
Il ricorso è stato giudicato generico perché non si confrontava adeguatamente con la decisione del giudice precedente e infondato perché le giustificazioni addotte (la depressione del figlio) non erano supportate da alcuna prova documentale e, comunque, non erano sufficienti a giustificare la violazione della misura cautelare.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la conferma della decisione impugnata. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel provvedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9858 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9858 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MARINA COGNOME ìl 09/08/1947
avverso fa sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di leg in ordine alla responsabilità per il delitto di cui all’art. 385 cod. pen. sul presuppos sussistenza dello stato di necessità è manifestamente infondato e generico in quanto privo d confronto con la decisione che ha messo in evidenza come il COGNOME si fosse allontanato per tre mesi dall’abitazione senza che le giustificazioni addotte, afferenti ad ipotizzato st depressione del figlio, fossero state documentate e comunque escludendo che tale evenienza implicasse l’esistenza della prospettata esimente ex art. 54 cod. pen.;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2025.