Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39892 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39892 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza in epigrafe deducendo con un primo motivo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all’affermata responsabilità in relazione al diniego della scrinninante dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen., con un secondo motivo violazione di legge in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante della violenza sulle cose e con un terzo motivo vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della circostante attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. in relazione a nessuno dei due furti in contestazione.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Tutti i motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto imp gNOME (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10n016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
Il secondo e il terzo motivo sono, peraltro, afferiscono al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
2.1 Quanto al primo motivo la Corte territoriale ha dato atto che manca la prova che l’imputato abbia commesso i fatti per stato di necessità, collocandosi nell’alveo del consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, che si ritiene condivisibile e che questa Corte ha di recente riaffermato (cfr. Sez. 4, n. 6635 del 19/1/2017, Sicu, non mass. sul punto) secondo cui la situazione di indigenza non è di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell’attualità e dell’inevitabilità del pericolo, atteso che a esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale (così, in precedenza, Sei. 5, n. 3967 del 13/07/2015 dep. 2016, COGNOME, Rv. 265888 in una fattispecie in tema di furto con strappo di cui all’art. 624 bis cod. pen.). Ancor prima, peraltro, in altra condivisibile pronuncia di questa Corte di legittimità si era affermato che l’esimente
dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l’atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti (Sez. 3, n. 35590 del 11/5/2016, COGNOME, Rv. 267640, relativamente ad un caso di detenzione e vendita di prodotti audiovisivi privi del contrassegno SIAE da parte di cittadino extracomunitario, nella quale la Corte ha negato la configurabilità dell’esimente, osservando che alle esigenze delle persone indigenti è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale).
La Corte distrettuale si è conformata al principio secondo cui in tema di stato di necessità di cui all’art. 54 cod. pen., l’imputato ha un onere di allegazione avente per oggetto tutti gli estremi della causa di esenzione, sì che egli deve allegare di avere agito per insuperabile stato di costrizione, avendo subito la minaccia di un male imminente non altrimenti evitabile, e di non avere potuto sottrarsi, nemmeno putativamente, al pericolo minacciato, con la conseguenza che il difetto di tale allegazione esclude l’operatività dell’esimente (Sez. 1, n. 12619 del 24/01/2019, Rv. 276173 – 02; Sez. 7, n. 57425 del 06/12/2017, COGNOME, n.m.; Sez. 7, n. 45353 del 21/11/24, COGNOME, Rv. 45353, n.m.; Sez. 7 n. 24485 del 12/06/2024, COGNOME, n. m.; Sez. 7 n. 5114 del 16/12/2020, dep. 2021, COGNOME, n.m.).
2.2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso in quanto la Corte territoriale ha dato motivatamente atto del perché non possa essere esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen. contestata al capo 2). La visione del fumato delle telecamere cittadine – si rileva in sentenzanon assevera affatto l’affermazione difensiva secondo cui la portiera del lato guidatore dell’Audi sarebbe stata aperta senza difficoltà e senza alcuna forzatura, in quanto, nel momento in cui l’odierno ricorrente si era avviciNOME alla vettura, la visione della scena era stata oscurata dal transito di un autobus, sfilato il quale l’imputato era già entrato all’interno del veicolo. Quanto poi all’ipotesi secondo cui NOME avrebbe lasciato l’auto aperta, essa è frontalmente contraddetta dalle dichiarazioni dello stesso, il quale, nel verbale di denuncia-querela del 19.12.2023, ha espressamente affermato che, nel commettere il furto, era stata danneggiato il sistema di chiusura “che non si apre e chiude più regolarmente”. La circostanza che gli operanti non avessero riscontrato la presenza di segni di scasso o di effrazione sull’Audi è stata logicamente ritenuta irrilevante, in quanto il danneggiamento dei sistema di apertura automatizzati con funzionamento a distanza non lascia segni Asibili sulla carrozzeria.
2.3. Manifestamente infondato, infine, è anche il terzo motivo di ricorso richiamando conferentemente, quanto al capo 2, l’orientamento ci questa Corte di legittimità secondo cui, ai fini dell’accertamento della tenuità del danno, è necessario considefare, oltre al valore in sé della cosa sottratta, anche il valore complessivo del pregiudizio arrecato con l’azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res (così questa Sez. 4 n. 8530/2015, COGNOME, Rv. 262450; Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020 n. 5049, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280615); nel caso in esame, oltre al valore dei beni asportati a COGNOME, è ritenuto perciò che dovesse tenersi conto del costo necessario per la riparazione del sistema di chiusura dell’auto, intervento dal costo tutt’altro che irrisorio. Quanto al reato di cui al capo 1), danno subito dal supermercato, pari a euro 70,42, non può ritenersi “lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio” (si evidenzia in sentenza che, proprio in un caso di furto in supermercato, è stata esclusa l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.. in una fattispecie di sottrazione di merce del valore commerciale di 82 euro (Sez. 4, n. 6635/2017, Rv. 269241).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 1 . 41 25/11/2025