Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2910 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2910 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/12/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
NOME COGNOME, nato in Georgia il DATA_NASCITA
NOME, nato in Georgia il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 02/05/2023 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi; lette le richieste del difensore del ricorrente NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Roma del 9 agosto 2022 che, per quanto di interesse in questa sede, aveva affermato la penale responsabilità di NOME e NOME per il reato di tentato furto aggravato in abitazione e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso i due imputati, a mezzo dei loro difensori, chiedendone l’annullamento ed articolando complessivamente tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, che in realtà non è un motivo di impugnazione, in quanto non diretto a far valere vizi della sentenza di secondo grado, i ricorrenti eccepiscono la illegittimità costituzionale dei commi 1-ter e 1-quater, dell’art. 581 cod. proc. pen., introdotti dal d.lgs. n. 150 del 2022, per contrasto con gli artt. 2, 3, 24 e 25 Cost, nonché il loro contrasto con gli artt. 6 e 7 CEDU, laddove essi pongono a carico degli imputati rimasti assenti nel corso del giudizio oneri formali il cui mancato rispetto determina l’inammissibilità dell’impugnazione e che non vengono imposti agli imputati che abbiano partecipato alle udienze nel corso del processo. Tale previsione contrasterebbe con il principio di uguaglianza fissato dalla Costituzione, in quanto non sorretta da una ragionevole giustificazione, e con l’art. 24 Cost., in quanto limiterebbe ingiustificatamente il diritto di difesa.
2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 54 cod. pen. e la manifesta illogicità e carenza della motivazione con la quale la Corte di merito ha escluso la ricorrenza dell’esimente dello stato di necessità.
In particolare, i ricorrenti sostengono che ricorrerebbe lo stato di necessità in virtù del loro diritto, costituzionalmente riconosciuto, al sostentamento e ad una esistenza libera e dignitosa, mentre la Corte di appello si è limitata ad affermare che l’esimente dello stato di necessità non può applicarsi ai reati asseritamente provocati da un bisogno economico, non dando conto delle risultanze del caso concreto.
2.3. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 62, n. 4 cod. pen., per avere la Corte territoriale negato l’applicazione dell’attenuante prevista dalla citata disposizione. Essi sostengono che il danno si esaurisce nei segni di effrazione riscontrati sul portone di ingresso del condominio e che esso assume rilevanza minima, mentre i giudici del merito hanno fatto riferimento ad un danno ipotetico e potenziale che si sarebbe prodotto laddove essi fossero riusciti ad entrare nelle abitazioni dei condomini.
Il difensore dei ricorrenti ha fatto pervenire una memoria con la quale sostiene che la prova non sarebbe tale da escludere ogni ragionevole dubbio in ordine alla penale responsabilità dei suoi assistiti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Questa Corte di cassazione ha costantemente affermato e ribadito anche in tempi recenti che l’esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l’atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti poiché alle esigenze delle persone indigenti è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale (vedi Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, COGNOME, Rv. 267640; più recentemente Sez. 4, n. 38888 del 13/06/2023, COGNOME, Rv. 285006).
Non sussiste, quindi, la lamentata violazione di legge e comunque la Corte territoriale ha fornito completa e logica motivazione sul punto.
Il motivo nuovo formulato con la memoria difensiva è inammissibile sia perché eccessivamente generico, sia perché ha ad oggetto un punto della decisione, la commissione del fatto ad opera degli imputati, non investito dai motivi del ricorso per cassazione.
In materia di impugnazioni, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cu primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motiv aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulterio ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l’ambito del predetto petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l’impugnazione (Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294).
3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità è applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima (Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Zonni, Rv. 255528).
Correttamente, quindi, i giudici del merito hanno escluso la possibilità di applicare l’invocata attenuante considerando il danno che i due imputati avrebbero potuto cagionare laddove fossero riusciti ad entrare nell’abitazione dei residenti nel condominio e non solo il danno consistito nei segni di effrazione sul portone condominiale.
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Poiché la inammissibilità dei ricorsi degli imputati deve essere dichiarata anche prescindendo dall’adempimento degli oneri formali di cui all’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., la questione di legittimità costituzionale sollecitata dai ricorrenti non è ammissibile per difetto del requisito dell rilevanza.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/12/2023.