Stato di Necessità per Bisogno Economico: Quando è Davvero Valido?
La scriminante dello stato di necessità rappresenta uno dei pilastri del nostro ordinamento penale, consentendo di non punire chi commette un reato perché costretto dalla necessità di salvare sé o altri da un grave pericolo. Ma cosa succede quando questo ‘pericolo’ è di natura puramente economica? Può un bisogno finanziario giustificare la violazione della legge? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 4129/2024) offre una risposta chiara e rigorosa, ribadendo i limiti di applicazione di questa importante causa di giustificazione.
Il Caso in Esame: Violazione della Misura di Prevenzione
Il caso sottoposto all’esame della Suprema Corte riguardava un individuo soggetto a una misura di prevenzione che gli imponeva di non allontanarsi dalla propria abitazione. L’imputato aveva violato tale obbligo e, per difendersi, aveva invocato lo stato di necessità, sostenendo di essere stato spinto ad agire da impellenti bisogni economici. La sua tesi, tuttavia, non ha trovato accoglimento né in primo grado né in appello, portando la questione fino al vaglio della Cassazione.
La Decisione della Cassazione e lo Stato di Necessità
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione dei giudici di merito. Gli Ermellini hanno sottolineato come le argomentazioni del ricorrente fossero una mera riproposizione di censure già esaminate e correttamente respinte. Il punto focale della decisione risiede nella corretta interpretazione dei requisiti previsti dall’art. 54 del Codice Penale per l’applicazione della scriminante.
I Requisiti dello Stato di Necessità (Art. 54 c.p.)
Perché si possa parlare di stato di necessità, la legge richiede la presenza simultanea di precisi elementi:
* Pericolo attuale: La minaccia deve essere imminente e in corso, non futura o semplicemente potenziale.
* Danno grave alla persona: Il pericolo deve riguardare un bene personale fondamentale come la vita, l’integrità fisica, la salute o la libertà. Non è sufficiente un danno a beni patrimoniali.
* Pericolo non volontariamente causato: La situazione di pericolo non deve essere stata creata volontariamente da chi invoca la scriminante.
* Inevitabilità: L’azione illegale deve essere l’unico modo possibile per salvarsi dal pericolo.
Le Motivazioni: Perché il Bisogno Economico Non Basta
La Corte ha chiarito in modo inequivocabile che la nozione di ‘danno grave alla persona’ non può essere estesa fino a includere le difficoltà economiche. La motivazione della sentenza impugnata, pienamente condivisa dalla Cassazione, specificava che la scriminante richiede un ‘pericolo attuale del danno grave alla persona’, elemento palesemente assente nel caso di specie. Prospettare generici ‘bisogni economici’ non è sufficiente per integrare questa fattispecie. Un disagio finanziario, per quanto serio, non equivale a quella minaccia imminente e diretta all’incolumità fisica o ad altri beni personali primari che la norma intende tutelare. La Corte ha richiamato anche un precedente conforme (Cass. n. 35590/2016), a dimostrazione di un orientamento giurisprudenziale consolidato su questo punto.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: lo stato di necessità ha confini ben definiti e non può essere utilizzato come un passe-partout per giustificare qualsiasi violazione di legge motivata da difficoltà economiche. Questa interpretazione rigorosa è volta a preservare la funzione eccezionale della scriminante, evitando abusi che ne snaturerebbero il significato. La decisione serve da monito: le problematiche economiche, pur meritando attenzione in altre sedi, non possono di per sé legittimare la commissione di illeciti penali, specialmente quando si tratta di violare provvedimenti specifici come le misure di prevenzione, poste a tutela della sicurezza collettiva.
Un bisogno economico può giustificare la violazione di una misura di prevenzione invocando lo stato di necessità?
No. Secondo la Corte di Cassazione, il solo bisogno economico non è sufficiente a integrare la scriminante dello stato di necessità, poiché manca il requisito del pericolo attuale di un danno grave alla persona.
Cosa si intende per ‘danno grave alla persona’ ai fini dello stato di necessità?
Per ‘danno grave alla persona’ si intende un pericolo che minaccia beni primari come la vita, l’integrità fisica o la libertà personale. Non rientrano in questa categoria le difficoltà di natura puramente patrimoniale o economica.
Qual è stata la conseguenza per il ricorrente in questo caso?
Il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4129 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4129 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GELA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso sia meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, in particolare a pag. 4 della sentenza impugnata, nella parte in cui essa spiega che, ai fini del riconoscimento della scriminante dello stato di necessità per la violazione commessa agli obblighi previsti dalla misura di prevenzione, non è sufficiente prospettare che l’imputato aveva bisogni economici che lo avrebbero portato ad allontanarsi dall’abitazione, attesa la mancanza evidente nel caso in esame del pericolo attuale del danno grave alla persona che caratterizza l’istituto dell’art. 54 cod. pen. (in senso conforme Sez. 3, Sentenza n. 35590 del 11/05/2016, COGNOME, Rv. 267640), argomento che il ricorso non contrasta adeguatamente;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedlimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 gennaio 2024.