Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5321 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5321 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CATANIA il 02/07/1994
avverso l’ordinanza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato alla pena di sei mesi di arresto, per il reato di cui all’art. 76, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
considerato che il primo motivo del ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento dell’esimente ex art. 54 cod. pen., è inammissibile in quanto generico, aspecifico e manifestamente infondato, atteso che il percorso argomentativo della Corte territoriale, in assenza di adeguate allegazioni difensive, è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la prova dell’impossibilità di versare la cauzione per indisponibilità di riso economiche, comporta «un onere di allegazione che non può dirsi soddisfatto dall’apodittica affermazione di versare in uno stato di indigenza » (Sez. 5, n. 38729 del 03/04/2014, Okpere, Rv. 262208 – 01); nel caso di specie, come correttamente osservato dalla Corte nissena, il condannato, pur a fronte di un prolungato statbdetentivo, non ha dimostrato di aver tentato di reperire le risorse attraverso domanda di lavoro interno e chiedendo la rateazione dl debito;
ritenuto, quanto al secondo motivo, che le connotazioni della condotta illecita non consentono di prefigurare la particolare tenuità dell’offesa rilevante ex art. 131-bis cod. pe invocata dalla difesa del ricorrente, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Rv. 266591 – 01);
ritenuto infine che anche il terzo motivo, con il quale il ricorrente si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato e tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte; la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è infatti giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità (assenza di elementi positivi di valutazione) circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, 42688 del 24/09/2008, COGNOME e altri, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente c faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattes superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e alt Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/11/2024