Stato di necessità e occupazione abusiva: la Cassazione fissa i paletti
L’ordinanza in esame offre un’importante occasione per approfondire i confini applicativi della scriminante dello stato di necessità, in particolare nel contesto, socialmente sensibile, dell’occupazione abusiva di immobili. La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha ribadito la necessità di un’interpretazione rigorosa dei requisiti previsti dall’art. 54 del codice penale, respingendo l’idea che una generica difficoltà abitativa possa di per sé giustificare la commissione di un reato.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da una persona condannata nei primi due gradi di giudizio per l’occupazione arbitraria di un appartamento di proprietà di un ente di edilizia pubblica. La difesa della ricorrente aveva fondato la propria linea argomentativa sull’esistenza di uno stato di necessità, sostenendo che l’azione illecita fosse stata l’unica alternativa possibile per far fronte a una situazione di grave disagio personale e abitativo. Tuttavia, sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano rigettato tale tesi, non ritenendo provati i presupposti della causa di giustificazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda principalmente su due rilievi. In primo luogo, i motivi del ricorso sono stati considerati una mera e ‘pedissequa reiterazione’ delle argomentazioni già presentate e puntualmente disattese dalla Corte d’Appello. In secondo luogo, e nel merito della questione, i giudici di legittimità hanno confermato la correttezza della decisione impugnata, che aveva escluso la sussistenza dei requisiti dello stato di necessità.
Le Motivazioni: i rigorosi requisiti dello Stato di Necessità
Il cuore dell’ordinanza risiede nella chiara spiegazione delle ragioni per cui la scriminante non poteva essere applicata. La Corte ha sottolineato come, secondo la consolidata giurisprudenza, l’occupazione di un immobile rientra nella previsione dell’art. 54 c.p. solo a condizioni ben precise. Non è sufficiente l’esigenza di ‘reperire un alloggio e risolvere i propri problemi abitativi’. È invece indispensabile dimostrare la sussistenza di un ‘pericolo attuale di un danno grave alla persona’.
La Corte d’Appello, secondo la Cassazione, ha correttamente ritenuto non sufficientemente provati due elementi cardine:
1. L’attualità del pericolo: il pericolo non può essere futuro, potenziale o semplicemente temuto, ma deve essere imminente e concreto al momento della condotta illecita.
2. La transitorietà del pericolo: la situazione di necessità deve avere carattere temporaneo, altrimenti l’occupazione si trasformerebbe in una soluzione stabile e definitiva a un problema abitativo, snaturando la funzione della scriminante.
Il ricorso è stato quindi giudicato non specifico, poiché non ha mosso una critica argomentata alla sentenza di secondo grado, ma si è limitato a riproporre tesi già motivatamente respinte.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia consolida un orientamento giurisprudenziale molto rigoroso in materia di stato di necessità applicato all’emergenza abitativa. Le implicazioni pratiche sono significative: chi occupa un immobile invocando questa causa di giustificazione ha l’onere di fornire una prova stringente e dettagliata non solo della propria condizione di bisogno, ma soprattutto dell’esistenza di un pericolo immediato e grave per la propria incolumità fisica, che non poteva essere evitato in altro modo. La semplice mancanza di una casa, per quanto socialmente rilevante, non integra automaticamente i presupposti per la non punibilità del reato di occupazione abusiva.
L’occupazione abusiva di un immobile può essere giustificata dallo stato di necessità?
Sì, ma solo a condizioni molto rigorose. È necessario che l’occupazione sia l’unico modo per salvarsi da un pericolo attuale, non volontariamente causato, di un danno grave alla persona.
Quali sono i requisiti essenziali per invocare lo stato di necessità in caso di occupazione?
I requisiti fondamentali, la cui prova non è stata ritenuta sufficiente nel caso di specie, sono l’attualità del pericolo (deve essere imminente e non solo potenziale) e la sua transitorietà. Una necessità abitativa cronica non rientra in questa fattispecie.
La semplice difficoltà a trovare un alloggio è sufficiente per giustificare un’occupazione abusiva?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che la scriminante dello stato di necessità non coincide con la generica esigenza di reperire un alloggio o di risolvere i propri problemi abitativi. È richiesto un ‘quid pluris’, ovvero un pericolo grave e concreto per la persona.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9014 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9014 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NARDO il 24/01/1986
avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego del riconoscimento della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito nella parte in cui ha correttamente ritenuto non sufficientemente provati i requisiti dell’attualità e della transitoriet del pericolo (si veda in particolare pag. 4-5 della sentenza impugnata) così come definiti dalla consolidata giurisprudenza, secondo la quale, l’occupazione arbitraria di un appartamento di proprietà dello IACP rientra nella previsione dell’art. 54 cod. pen. solo se ricorra il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non coincidendo la scriminante dello stato di necessità con l’esigenza dell’agente di reperire un alloggio e risolvere i propri problemi abitativi ( Sez. 2, n. 4292 del 21/12/2011 Cc. (dep. 01/02/2012 ) – Rv. 251800 – 01 ma si veda anche sul punto Sez. 2, n. 8724 del 11/02/2011 – Rv. 249915 – 01) dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.