Stato di Necessità e Occupazione Abusiva: Quando il Diritto all’Abitazione non Giustifica il Reato
L’ordinanza in esame affronta un tema delicato e di grande attualità: la possibilità di invocare lo stato di necessità per giustificare l’occupazione abusiva di un immobile. La Corte di Cassazione, con una decisione netta, traccia i confini di applicabilità di questa scriminante, ribadendo che non può essere utilizzata per risolvere problemi abitativi di natura strutturale e permanente. Questo caso offre spunti fondamentali per comprendere l’equilibrio tra la tutela del diritto di proprietà e la protezione di diritti fondamentali della persona, come quello all’abitazione.
I Fatti del Caso: L’Occupazione di un Immobile
Il caso riguarda una donna che, a fronte di una condanna per occupazione illecita di un immobile, ha presentato ricorso in Cassazione. La difesa ha basato le proprie argomentazioni su due motivi principali: il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità e la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
La ricorrente sosteneva di aver agito spinta da precarie condizioni economiche e dalle necessità di salute del figlio, elementi che, a suo avviso, integravano i presupposti dello stato di necessità previsto dall’articolo 54 del codice penale.
La Decisione della Cassazione: Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione si fonda sulla valutazione che i motivi presentati dalla difesa non fossero ammissibili in sede di legittimità. La ricorrente, infatti, non contestava un errore di diritto o un vizio logico della sentenza impugnata, ma proponeva una rilettura dei fatti e una valutazione alternativa delle prove, attività preclusa al giudice di Cassazione, che si limita a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza della motivazione.
Di conseguenza, la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: I Limiti dello Stato di Necessità
L’ordinanza della Cassazione offre una chiara disamina delle ragioni giuridiche che hanno portato alla decisione di inammissibilità, fornendo principi di diritto di notevole importanza.
La Valutazione dei Giudici di Merito non è Censurabile
Sul primo motivo, relativo allo stato di necessità, la Corte ha sottolineato come la Corte d’Appello avesse già compiuto una valutazione “di merito”, concludendo che non era stata fornita la prova dei presupposti per l’applicazione della scriminante. La difesa, nel ricorso, si è limitata a contrapporre una propria valutazione a quella dei giudici, senza però denunciare un effettivo travisamento di dati processuali. In assenza di tali vizi, la valutazione fattuale operata nei gradi precedenti non può essere riesaminata in Cassazione.
Stato di necessità: Pericolo Attuale e Transitorio, non Esigenza Definitiva
Il punto centrale della motivazione riguarda la natura dello stato di necessità. La Corte ribadisce un principio consolidato: l’occupazione abusiva di un immobile può essere giustificata solo se legata a un pericolo attuale e transitorio di un danno grave alla persona. La scriminante non può essere invocata per “sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa”. Lo stato di necessità è concepito per far fronte a un’emergenza immediata e inevitabile, non per risolvere problemi sociali strutturali come la mancanza di un’abitazione stabile.
La Negata Sospensione Condizionale della Pena
Anche il secondo motivo di ricorso, riguardante la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è stato giudicato manifestamente infondato e generico. La Corte ha osservato che la decisione dei giudici di merito si basava su una “prognosi negativa” non manifestamente illogica. Tale prognosi era argomentata sulla base di due elementi concreti: la reiterazione nel tempo della condotta illecita e la persistenza dell’occupazione illegittima. Questa valutazione, essendo un giudizio di merito supportato da una motivazione coerente, non è sindacabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza della Corte di Cassazione conferma un orientamento giurisprudenziale rigoroso sui limiti di applicabilità dello stato di necessità in caso di occupazione abusiva. La decisione chiarisce che le difficoltà economiche e abitative, per quanto gravi, non possono automaticamente giustificare la commissione di un reato se non si configurano come un pericolo attuale, imminente e non altrimenti evitabile. La giustificazione è ammessa solo come soluzione temporanea a un’emergenza, non come strumento per ottenere un’abitazione stabile. Questa pronuncia sottolinea inoltre l’importanza di presentare in Cassazione motivi di ricorso che attengano a vizi di legittimità e non a una mera rivalutazione dei fatti già esaminati nei precedenti gradi di giudizio.
Quando si può invocare lo stato di necessità per giustificare l’occupazione abusiva di un immobile?
Secondo la Corte, lo stato di necessità può essere invocato solo in relazione a un pericolo attuale e transitorio di un danno grave alla persona. Non può essere utilizzato per risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa, che rappresenta un bisogno di natura permanente.
Perché il ricorso è stato considerato inammissibile riguardo alla scriminante dello stato di necessità?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché la difesa non ha contestato un errore di diritto o un vizio della motivazione, ma ha cercato di ottenere una nuova valutazione dei fatti già esaminati dalla Corte d’Appello. Questo tipo di giudizio, definito ‘di merito’, è precluso alla Corte di Cassazione.
Per quale motivo non è stata concessa la sospensione condizionale della pena?
La sospensione condizionale della pena non è stata concessa perché i giudici hanno formulato una prognosi negativa sulla futura condotta della ricorrente. Tale valutazione si basava su elementi concreti come la reiterazione nel tempo della condotta illecita e la persistenza dell’occupazione abusiva, motivazione ritenuta non manifestamente illogica dalla Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45715 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45715 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MARSALA il 24/10/1972
avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso di NOMECOGNOME ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento della scriminante di cui all’art 54 cod. pen., formulato in termini non consentiti in questa sede avendo la Corte territoriale, co argomentazione “di merito”, sostenuto non essere stata acquisita la prova dell’esistenza dei presupposti dell’esimente che vengono in questa sede allegati facendo riferimento alle precarie condizioni economiche della ricorrente e di salute del di lei figlio e, perta opponendo a quella dei giudici di merito una valutazione alternativa senza, tuttavia, denunziare alcun travisamento di dati acquisiti al processo ed indebitamente pretermessi di cui, in ogni caso, non si dà conto ai fini della autosufficienza;
ribadito che l’abusiva occupazione di un bene immobile ben può essere scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diri fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall’art. 2 Cost., purché, tutta ricorrano, per tutto il tempo dell’illecita occupazione, gli altri elementi costituti scriminante, quali l’assoluta necessità della condotta e l’inevitabilità del pericolo consegue che la stessa può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolve via definitiva la propria esigenza abitativa (cfr., Sez. 2 – , n. 10694 del 30/10/2019, 27/03/2020, Tortorici, Rv. 278520 – 01);
considerato che il secondo motivo di ricorso con cui si deduce violazione di legge in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato e, in realtà, generico in quanto la difesa omette di considerare che, a fronte della astratta concedibilità del beneficio, la decisione riposa una prognosi negativa argomentata in termini non manifestamente illogici (la reiterazione nel tempo della condotta illecita, la persistenza dell’illegittima occupazione) secondo u giudizio di merito non censurabile in questa sede;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024
Il Presidente