Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8366 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8366 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/02/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
– Relatore – ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto nell’interesse di: NOME, nata a PALERMO il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 10/06/2025 della Corte d’appello di Palermo; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen., Ł generico perchØ fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici;
che , invero, il giudice di merito ha chiarito che non possa ritenersi la sussistenza dell’esimente, in quanto ai fini dell’applicazione della predetta scriminante, non Ł sufficiente una semplice necessità, ma occorre che questa sia imperiosa e cogente, tanto che per sottrarsi al pericolo non resti all’agente altra alternativa che ledere il diritto di un terzo (si vedano, in particolare, pag. 3 e 4);
che inoltre la Corte ha valorizzato il protrarsi dell’illecita occupazione che esclude il carattere cogente ed eccezionale della scriminante;
considerato che, il secondo motivo di ricorso che deduce il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità dell’imputata per il reato contestato, Ł manifestamente infondato in quantoprospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste;
che , il terzo motivo di ricorso che lamenta la violazione di legge in ordine alla valutazione delle prove, non Ł deducibile in quantoŁ generico per indeterminatezza perchØ privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Ord. n. sez. 2587/2026
CC – 17/02/2026
RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 17/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME