Stato di Necessità Abitativo: Quando la Legge Non Giustifica
Il concetto di stato di necessità, previsto dall’articolo 54 del codice penale, rappresenta una delle più importanti cause di giustificazione nel nostro ordinamento. Esso permette di non punire chi ha commesso un reato perché costretto dalla necessità di salvare sé o altri da un pericolo imminente di un danno grave alla persona. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, tuttavia, traccia una linea netta sui limiti di applicazione di questa scriminante, in particolare quando viene invocata per risolvere problemi legati all’esigenza abitativa.
Il caso in esame: un ricorso contro la condanna
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’appello. L’imputato lamentava la sua condanna, basando il proprio ricorso per cassazione su tre motivi principali:
1. La violazione dell’art. 54 c.p., sostenendo di aver agito in stato di necessità per far fronte al bisogno di trovare un alloggio.
2. La violazione dell’art. 131-bis c.p., chiedendo il riconoscimento della particolare tenuità del fatto e la conseguente non punibilità.
3. L’erroneità della decisione relativa alla concessione di una provvisionale a titolo di risarcimento del danno.
La Corte di Cassazione è stata chiamata a valutare la fondatezza di tali doglianze, fornendo chiarimenti cruciali su ciascuno dei punti sollevati.
Il primo motivo: lo stato di necessità e l’esigenza abitativa
Il cuore della questione risiede nel primo motivo di ricorso. L’imputato sosteneva che la sua condotta illecita fosse giustificata dalla necessità impellente di trovare un tetto. La Corte di Cassazione, confermando la decisione dei giudici di merito, ha respinto con fermezza questa tesi, definendola manifestamente infondata.
I giudici hanno chiarito che, per poter applicare la scriminante dello stato di necessità, è indispensabile la sussistenza di un ‘pericolo attuale di un danno grave alla persona’. L’esigenza abitativa, sebbene rappresenti una necessità primaria, non integra di per sé questa fattispecie. Essa viene interpretata come l’intento di risolvere in via definitiva un problema di alloggio, e non come una risposta a un pericolo imminente e inevitabile per l’incolumità fisica.
Questo orientamento è coerente con la giurisprudenza consolidata della stessa Corte, che distingue nettamente tra le difficoltà economiche o abitative e le situazioni di pericolo concreto che mettono a rischio la vita o l’integrità della persona.
Gli altri motivi di ricorso: tenuità del fatto e provvisionale
Anche gli altri due motivi sono stati respinti dalla Corte.
La particolare tenuità del fatto
In merito alla richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p., la Cassazione ha ritenuto il motivo infondato. Ha evidenziato come la Corte d’appello avesse già fornito una motivazione logica e coerente per escludere la particolare tenuità della condotta, dimostrando come i presupposti per la non punibilità non fossero presenti nel caso specifico.
L’impugnazione della provvisionale
Il terzo motivo, relativo alla provvisionale, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ribadito un principio procedurale fondamentale: la decisione sulla concessione e sulla quantificazione di una provvisionale in sede penale è di natura discrezionale e provvisoria. Non passa in giudicato ed è destinata a essere superata dalla liquidazione definitiva del danno in sede civile. Per sua natura, quindi, tale statuizione non è impugnabile con ricorso per cassazione.
Le Motivazioni della Cassazione
Le motivazioni alla base della decisione della Suprema Corte sono chiare e si fondano su principi giuridici consolidati. In primo luogo, la Corte ha ribadito la rigorosa interpretazione dei requisiti dello stato di necessità, escludendo che problemi sociali diffusi, come la crisi abitativa, possano automaticamente giustificare la commissione di reati. La scriminante opera solo in circostanze eccezionali di pericolo diretto e grave per la persona. In secondo luogo, ha confermato che la valutazione sulla particolare tenuità del fatto, se adeguatamente motivata dal giudice di merito, non è censurabile in sede di legittimità. Infine, ha riaffermato la non impugnabilità della provvisionale, una decisione meramente delibativa e non definitiva, per evitare di intasare la Corte con questioni che troveranno la loro risoluzione in altre sedi.
Le Conclusioni
Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione ha importanti implicazioni pratiche: rafforza la distinzione tra disagio sociale ed emergenza personale ai fini dell’applicazione dello stato di necessità. Se da un lato il diritto all’abitazione è fondamentale, dall’altro non può essere utilizzato come un ‘lasciapassare’ per commettere illeciti. La pronuncia serve come monito sul fatto che le soluzioni alle problematiche abitative devono essere cercate nelle sedi e con gli strumenti previsti dalla legge, e non attraverso condotte antigiuridiche.
L’esigenza di trovare una casa può giustificare un reato invocando lo stato di necessità?
No. Secondo la Corte di Cassazione, lo stato di necessità richiede un ‘pericolo attuale di un danno grave alla persona’. La necessità di reperire un alloggio, per quanto importante, non rientra in questa categoria, ma è vista come un’esigenza abitativa da risolvere in via definitiva.
È possibile impugnare in Cassazione la decisione su una provvisionale concessa in sede penale?
No. La Cassazione ha ribadito che la statuizione sulla concessione e quantificazione di una provvisionale è una decisione di natura discrezionale e provvisoria, non definitiva, e quindi non è impugnabile con ricorso per cassazione.
Perché il motivo sulla ‘particolare tenuità del fatto’ è stato respinto?
Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva già fornito una motivazione logica e coerente per negare l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., dimostrando che i presupposti per la non punibilità non sussistevano nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44426 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44426 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Paternò il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2023 della Corte d’appello di Milano
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione dell’art. 54 cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che la Corte d’appello di Milano ha adeguatamente motivato come, nella specie, non si potesse ritenere la sussistenza di un pericolo attuale di un danno grave alla persona, ma solo l’intento dell’imputato di sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa, il che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278520), non integra la scriminante dello stato di necessità;
considerato che il secondo motivo, con cui si lamenta la violazione dell’art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato poiché dalla lettura del provvedimento impugnato la motivazione con cui la Corte territoriale ha negato la sussistenza del presupposto della particolare tenuità della condotta ai fini dell’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. dimostra essere esistente, connotata
da lineare e coerente logicità e conforme al dato normativo (si veda, in proposito, il punto 4.3 della sentenza impugnata);
ritenuto che il terzo motivo è inammissibile in quanto ha a oggetto una statuizione della sentenza di appello non impugnabile per cassazione, avendo la Corte di cassazione numerose volte chiarito che non è impugnabile con il ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, atteso che si tratta di una decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata a essere travolta dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, COGNOME, Rv. 277773-01; nello stesso senso: Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, COGNOME, Rv. 277711; Sez. 3, n. 18663 del 27/0:1/2015, D.G., Rv. 263486-01; Sez. 2, n. 49016 del 06/11/2014, NOME, Rv. 261054-01; Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, P.C., Rv. 261536-01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 12 settembre 2023.