Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2532 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2532 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME NOME, nato in Tunisia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 05/09/2023 dal Tribunale del riesame di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto RAGIONE_SOCIALE conclusioni formulate dal AVV_NOTAIO Ministero, nella persona de AVV_NOTAIO, che ha chiesto la declaratoria di inam del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOMECOGNOME AVV_NOTAIO, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Roma ha confermato la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Roma applicata al ricorrente in ordine al delitt furto aggravato.
La difesa articola due motivi di ricorso.
2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. lamenta che i giudici del riesame hanno confermato l’applicazione della misura cautelare senza considerare, per un verso, l’assenza di un grave quadro indiziario a carico del ricorrente e, altro verso, in caso di affermazione della penale responsabilità, la possibile applicazion ricorrente di una pena detentiva inferiore ai tre anni, tenuto conto anche del comportament collaborativo assunto dal medesimo nei confronti RAGIONE_SOCIALE Forze dell’Ordine.
2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606 lett. c) ed e), cod. proc. lamenta che il tribunale del riesame ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari se considerare la ricorrenza dell’esimente di cui all’art. 54 cod. pen. quale conseguenza dello st d’indigenza del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso sono manifestamente infondati.
Quanto al primo profilo del primo motivo, che involge i gravi indizi di colpevolezza, il ricorrente non si confronta con l’ordinanza dei giudici della cautela che hanno ravvisato gravità del quadro indiziario nella circostanza che il COGNOME, nel mentre faceva ingre nell’esercizio commerciale, indossava un certo tipo di abbigliamento, per poi uscirne non sol con un vestiario completamente diverso, ma anche tenendo in mano una pochette contenente un profumo e un pantalone di pigiama, tutto provento di furto, per un valore complessivo stimato in euro 327,30.
2.1 Quanto al secondo profilo del primo motivo, giova evidenziare che il divieto sanci dall’art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, nel caso in cui il giudice ritenga che, all’esito del giudizio, la pena detentiva non sarà superiore a tre anni, non si estende agli arresti domiciliari o alle altre più tenui coercitive (Sez. 3, COGNOME n. 4483 del 19/01/2022, COGNOME COGNOME, COGNOME Rv. 282802; Sez. 6, n. 29621 del 03/06/2016, COGNOME, Rv. 267793; Sez. 2, n. 4418 del 14/01/2015, Alami Rv. 262377).
Privo di pregio è anche il secondo motivo di ricorso.
I giudici della cautela hanno sottolineato sia il comportamento insofferente, evasivo e p collaborativo assunto dal ricorrente nel momento in cui, uscito dall’esercizio commercial subiva il controllo da parte RAGIONE_SOCIALE Forze dell’Ordine, sia la circostanza che pochi giorni pri stesso era stato tratto in arresto in relazione ad analoga vicenda e, ancora, che pochi me prima si era reso responsabile della violazione della normativa sugli stupefacenti, c evidenziando la propensione del NOME al delitto.
3.1 Quanto all’asserita possibilità di ritenere lo stato di necessità, giova evidenziare deduzione del ricorrente si risolve in una mera affermazione di principio che fa discende l’impossibilità del ricorrente di provvedere ai bisogni della vita dalla semplice impossid disancorata da ogni riferimento a specifiche circostanze di fatto attinenti alla posizione stesso e all’impossibilità di ricorrere a soluzioni alternative lecite, là dove, invece, l’ dello stato di necessita postula l’immanenza di una situazione di pericolo grave alla person non scongiurabile altrimenti che con l’atto penalmente illecito, con la conseguenza che dev escludersene l’applicabilità se ai pericoli connessi con la penuria di mezzi economici possibile ovviare senza ricorrere al reato (Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Mbaye Rv. 267640). Dunque, la possibilità di avvalersi dell’assistenza degli enti che la mode organizzazione sociale ha predisposto per l’aiuto agli indigenti esclude la sussistenza de scriminante, in quanto fa venir meno proprio gli elementi dell’attualità e dell’inevitabil pericolo grave alla persona (Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015,dep. 2016, Petrache, Rv. 265888).
Dalle suesposte considerazioni consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processua e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso il 24/11/2023.