Stato di necessità evasione: quando una giustificazione generica non basta
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti dell’applicazione dello stato di necessità evasione. Un individuo, già ai domiciliari per motivi di salute, aveva lasciato la propria abitazione, sostenendo di doversi recare in ospedale. Tuttavia, la Suprema Corte ha confermato la condanna, stabilendo che una giustificazione generica non è sufficiente a integrare la scriminante prevista dall’articolo 54 del Codice Penale.
I Fatti del Caso
Un soggetto, sottoposto alla misura della detenzione domiciliare concessagli proprio per ragioni di salute, veniva fermato dalle forze dell’ordine al di fuori della sua abitazione. In seguito, veniva condannato in primo e secondo grado per il reato di evasione (art. 385 c.p.) e per false dichiarazioni a un pubblico ufficiale (art. 495 c.p.).
L’imputato proponeva ricorso per cassazione, basando la sua difesa principalmente su due motivi: il mancato riconoscimento dello stato di necessità e la presunta eccessività della pena inflitta, oltre al diniego delle attenuanti generiche.
L’impugnazione e lo stato di necessità evasione
Il nucleo centrale del ricorso verteva sul presunto stato di necessità evasione. La difesa sosteneva che l’imputato fosse stato costretto a violare i domiciliari a causa di un’urgenza sanitaria che richiedeva un immediato accesso a cure ospedaliere. A detta del ricorrente, la Corte d’Appello aveva erroneamente negato l’applicazione dell’esimente.
Il secondo motivo di ricorso criticava la graduazione della pena, ritenuta sproporzionata, e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della sanzione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo entrambi i motivi manifestamente infondati.
Per quanto riguarda il primo punto, i giudici hanno sottolineato come la Corte territoriale avesse correttamente escluso lo stato di necessità con una motivazione logica e coerente. L’imputato non aveva fornito alcuna specifica indicazione sulle ragioni di salute che lo avrebbero spinto a uscire di casa con urgenza. Inoltre, non aveva spiegato perché avesse taciuto tali motivi agli agenti che lo avevano fermato. La genericità delle sue affermazioni è stata decisiva per il rigetto della tesi difensiva.
Anche il secondo motivo è stato respinto. La Corte ha ribadito che la determinazione della pena e la concessione delle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito. Tale valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che non sia palesemente illogica o arbitraria. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti, evidenziando l’assenza di elementi positivi di valutazione e considerando il comportamento tenuto dall’imputato.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si fonda su principi consolidati. Lo stato di necessità, per poter scriminare un reato come l’evasione, deve essere supportato da prove concrete di un pericolo attuale e grave per la persona, non altrimenti evitabile. Una semplice dichiarazione di ‘motivi di salute’, senza ulteriori specificazioni, non è sufficiente a integrare i requisiti dell’art. 54 c.p., soprattutto quando la misura restrittiva era stata concessa proprio per tutelare lo stato di salute del soggetto.
In merito alla dosimetria della pena, la Corte ha ricordato che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio nel merito, ma di controllo sulla corretta applicazione della legge. La scelta del trattamento sanzionatorio, se adeguatamente motivata in base ai criteri degli artt. 132 e 133 c.p., è insindacabile. La Corte d’Appello aveva correttamente giustificato la propria decisione, valorizzando elementi negativi come il comportamento complessivo dell’imputato.
Le Conclusioni
Questa ordinanza rafforza un principio fondamentale: chi invoca una causa di giustificazione, come lo stato di necessità, ha l’onere di allegare elementi specifici e concreti a suo sostegno. Non basta una generica affermazione per superare la presunzione di colpevolezza. Per chi si trova agli arresti domiciliari, anche per motivi di salute, qualsiasi allontanamento non autorizzato deve essere giustificato da una situazione di pericolo eccezionale, imminente e debitamente documentabile. In assenza di tali prove, la condanna per evasione è una conseguenza inevitabile.
Quando si può invocare lo stato di necessità per giustificare un’evasione dagli arresti domiciliari?
Per invocare lo stato di necessità è necessario dimostrare in modo specifico e concreto l’esistenza di un pericolo attuale e grave per la propria salute, non altrimenti evitabile. Secondo la Corte, una generica affermazione di ‘motivi di salute’ non è sufficiente.
Perché la Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati. La tesi dello stato di necessità era generica e non provata, mentre le censure sulla pena e sulle attenuanti miravano a una rivalutazione del merito, non consentita nel giudizio di legittimità.
La Corte di Cassazione può modificare la pena decisa dal giudice di merito?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare l’adeguatezza della pena, che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Può intervenire solo se la motivazione della sentenza è manifestamente illogica, arbitraria o del tutto assente, cosa che non è avvenuta in questo caso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20388 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20388 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 13 dicembre 2023, di conferma della condanna inflittagli per delitti di cui agli artt. 385 cod. pen., in relazione all’art. 47-ter, comma 8, ord. pen., e 8 2 e 495 cod. pen. (fatti commessi in Pavia il 9 dicembre 2022);
che l’impugnativa sottoscritta dal difensore dell’imputato consta di due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il primo motivo, con il quale si censura il mancato riconoscimento in favore dell’imputato ricorrente dell’esimente dello stato di necessità di cui all’art. 54 cod. pen., è gener manifestamente infondato, posto che la Corte territoriale ne ha giustificato il diniego, c motivazione per nulla illogica, valorizzando la mancata specifica indicazione, per un verso, dell ragioni di salute che l’avrebbero spinto ad uscire di casa, per altro verso, dei motivi per i egli aveva taciuto agli operanti, che lo avevano fermato, che si era allontanato dal luogo ov stava scontando la detenzione domiciliare (peraltro, concessagli proprio a causa di ragioni di salute), per recarsi in ospedale (vedasi pag. 4, primo capoverso, della sentenza impugnata);
che il secondo motivo, con il quale si censura l’operata graduazione della pena in ordine all’aumento applicato a titolo di continuazione per il reato satellite, nonché il diniego circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudi di appello, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunqu manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. p con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 – dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata), e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenua generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elemen ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (vedasi pag. 4 dell sentenza impugnata ha valorizzato l’assenza di elementi di positiva considerazione, anche avuto riguardo al comportamento tenuto dall’imputato in occasione dei fatti);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 maggio 2024