Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40215 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40215 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AFRAGOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 129 cod. proc. pen. e artt. 54 e 62 bis cod. pen. (nella loro massima estensione), sono manifestamente infondati e generici poiché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (si veda, in particolare, pag. 5 sull’insussistenza dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen. e ancora pag. 5 sulla congruità del trattamento sanzionatorio, di poco superiore al minimo edittale anche grazie al riconoscimento delle già concesse circostanze attenuanti generiche);
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11/07/2023
Il Presidente