Stato di necessità: i limiti del ricorso in Cassazione
L’applicazione dello stato di necessità rappresenta uno dei temi più complessi del diritto penale, richiedendo una prova rigorosa del pericolo attuale e inevitabile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito l’inammissibilità di ricorsi che si limitano a riproporre tesi difensive già ampiamente smentite nei precedenti gradi di giudizio, specialmente quando mancano i presupposti oggettivi per l’esimente.
L’analisi dei fatti
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello di Firenze. La difesa sosteneva che la condotta contestata fosse giustificata dallo stato di necessità, invocando l’applicazione dell’articolo 54 del Codice Penale. Parallelamente, veniva contestato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo la pena eccessiva rispetto al contesto del reato.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile sotto ogni profilo. I giudici hanno rilevato come il primo motivo di doglianza fosse una mera replica di censure già vagliate e disattese dal giudice di merito. La tesi dello stato di necessità è stata definita manifestamente infondata, non sussistendo gli elementi fattuali necessari per configurare il pericolo grave e imminente richiesto dalla norma. Per quanto riguarda le attenuanti generiche, la Cassazione ha stabilito che la valutazione della Corte territoriale era stata puntuale e logica, sottraendosi così a ogni possibile critica in sede di legittimità.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nella natura stessa del giudizio di legittimità. La Cassazione ha evidenziato che il ricorrente non ha offerto nuovi elementi giuridici, ma ha tentato di sollecitare una rivalutazione dei fatti già operata correttamente dai giudici di merito. In particolare, l’invocato stato di necessità richiederebbe una prova specifica dell’inevitabilità del pericolo, elemento del tutto assente nel caso di specie. Inoltre, il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto legittimo poiché basato su una valutazione discrezionale del giudice di merito, correttamente motivata e priva di vizi logici.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza conferma il rigore necessario nell’impugnare sentenze di merito. L’inammissibilità del ricorso ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di una strategia difensiva che non si limiti alla ripetizione di argomenti già respinti, ma che sappia individuare reali violazioni di legge o vizi motivazionali.
Quando è possibile invocare lo stato di necessità in un processo penale?
Lo stato di necessità può essere invocato solo se il fatto è commesso per salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, a condizione che il pericolo non sia stato volontariamente causato e non sia altrimenti evitabile.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
L’inammissibilità comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Il giudice è obbligato a concedere le attenuanti generiche?
No, la concessione delle attenuanti generiche è una facoltà discrezionale del giudice, che deve motivare il diniego basandosi su elementi oggettivi come la gravità del reato o la capacità a delinquere del reo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40882 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40882 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il primo motivo replica profili di censur adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito rimarcare la manifesta infondatezza, anche in punto di fatto, della tesi difensiva dire rivendicare l’applicazione al caso di specie dell’ad 54 cp mentre il secondo attiene al mancat riconoscimento delle generiche, escluse dalla Corte territoriale all’esito di una valutaz puntuale e logica destinata a porre la relativa decisione al riparo da censure prospettabil questa sede;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2023.