Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39742 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39742 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
COGNOME NOME nato a MOLFETTA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di COGNOME visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento limitatamente all’applicazione della pena per il reato di cui all’art. 697 cod. pen., rigettando nel resto il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di COGNOME, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 22 gennaio 2021 dal Tribunale di Trani, ha assolto NOME COGNOME dal reato di cui all’art. 23, I. 18 aprile 1975, n. 110, e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, ha rideterminato la pena per i residui reati, riuniti sotto il vincolo della continuazione di cui agli artt. 648 cod. pen., 81 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 697 cod. pen. e 2, I. 2 ottobre 1967, n. 895.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, articolando cinque motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione di legge (in relazione all’art. 54 cod. pen.) e il vizio di motivazione, relativamente al mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, per quanto attiene alla ricezione della mitraglietta Skorpion. NOME COGNOME, capo del sodalizio criminoso che gli riforniva lo stupefacente, avrebbe imposto a COGNOME di custodirgli l’arma, appena usata per un tentativo di omicidio, senza lasciargli nessuna possibilità di negare la propria collaborazione. L’imminenza e attualità del pericolo per la propria vita e incolumità sarebbero incompatibili, a detta della difesa, con la possibile alternativa, indicata dai giudici di merito, di denunciare il fatto alla pubbli autorità.
2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura – sotto il profilo della violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e del vizio di motivazione – la ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di ricettazione, in difetto di qualsiasi finalità profitto, nonché della consapevolezza della provenienza delittuosa dell’arma, di modo che i fatti, al più, avrebbero dovuto qualificarsi come favoreggiamento reale.
2.3. Il terzo motivo è diretto a segnalare l’irrituale condanna per la contravvenzione di cui all’art. 697 cod. pen., con conseguente aumento di pena a titolo di continuazione (senza neppure tenere conto della diminuente per il rito), dal momento che il reato non sarebbe mai stato contestato e in ogni caso sarebbe stato comunque prescritto.
2.4. Con il quarto motivo, la difesa si duole della eccessiva severità del trattamento sanzionatorio e della carenza di motivazione al riguardo.
2.5. Con il quinto motivo, si eccepisce la violazione dell’art. 99 cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva, a fronte di due soli risalenti e lievi precedenti.
Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall’art. 17, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, limitatamente al motivo inerente la condanna per la contravvenzione di cui all’art. 697 cod. pen., ed è inammissibile nel resto.
Il ricorrente invoca lo stato di necessità, in relazione alla ricettazione dell mitraglietta Skorpion, poiché un eventuale suo rifiuto alla intimazione del cedente
(NOME COGNOME, affiliato al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE COGNOME e suo abituale fornitore di marijuana) lo avrebbe esposto al concreto e perdurante pericolo di una rappresaglia sanguinaria.
L’assunto è manifestamente privo di fondamento.
Lo stato di necessità determinato dall’altrui minaccia, di cui all’art. 54, terzo comma, cod. pen. (cosiddetta coazione morale), è incompatibile con situazioni di pericolo volontariamente o colposamente cagionate dallo stesso soggetto attivo (Sez. 2, n. 19714 del 14/04/2015, COGNOME, Rv. 263533; Sez. 5, n. 16012 del 23/03/2005, COGNOME, Rv. 232143).
Nel caso di specie, difetta evidentemente il requisito dell’involontarietà, avuto riguardo alla diretta derivazione del (presunto) pericolo dalla stessa condotta del ricorrente, abituale spacciatore di stupefacenti, per ragioni di approvvigionamento da anni contiguo a un sodalizio di rilevante caratura criminale e pertanto consapevolmente espostosi alle mutevoli dinamiche relazionali con tali pericolosi interlocutori.
Il dolo specifico previsto dalla norma incriminatrice consiste nel fine di procurare a sé oppure ad altri un profitto. Nel caso di specie, il profitto è palesemente non proprio del ricorrente, bensì altrui, ovvero di NOME COGNOME, che, in vista di futuri probabili controlli da parte delle Forze dell’Ordine, così h potuto liberarsi, solo temporaneamente, di un’arma di cui non avrebbe potuto giustificare il possesso e che anzi lo avrebbe potenzialmente ricollegato ad ulteriori delitti contro la persona.
D’altronde, la consapevolezza della provenienza delittuosa di un’arma da guerra, posseduta e ceduta da un capoRAGIONE_SOCIALE, sicuramente estraneo al novero dei militari e affini autorizzati al porto, è di fatto praticamente in re ipsa.
I fatti, infine, sono stati correttamente qualificati. Il delitto di favoreggiament reale postula infatti che l’oggetto materiale costituisca il prodotto o il profitto prezzo del reato (ciò che non è, evidentemente, nella vicenda in esame) e, in ogni caso, muove dalla espressa clausola di riserva «fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 ». Il favoreggiamento personale, non contestato, al limite concorrerebbe con la ricettazione.
3. Il terzo motivo è fondato.
La contravvenzione in tema di armi non è stata contestata dal pubblico ministero. La sentenza del Tribunale richiama la circostanza che il rinvenimento delle munizioni in assenza di denuncia all’autorità competente integra il reato di cui all’art. 697 cod. pen., ma sottolinea che tale contravvenzione non è indicata nella rubrica imputativa e non pare tenerne poi conto nella dosimetria complessiva della pena.
La Corte di appello, nel rideterminare la pena all’esito dell’assoluzione per il delitto di detenzione di arma RAGIONE_SOCIALEdestina, inserisce però la suddetta contravvenzione nel calcolo complessivo del trattamento sanzionatorio, quale reato satellite (per cui è stato previsto, prima della diminuente del rito, un aumento ex art. 81 cod. pen. di due mesi di pena detentiva ed euro 100 di pena pecuniaria).
Si impone dunque l’annullamento della sentenza impugnata, in parte qua. Peraltro, il massimo termine prescrizionale di sei anni ex artt. 157 e 161 cod. pen., risulterebbe comunque già integralmente decorso al 12 novembre 2021.
La pena base per il più grave reato di cui all’art. 648 cod. pen. viene determinata in cinque anni di reclusione ed euro 5.000 di multa. La pena detentiva si pone dunque esattamente nella media edittale, quella pecuniaria è di poco inferiore. Un simile trattamento sanzionatorio è motivato – con implicito richiamo alla ricostruzione dell’intera vicenda – con fondamentale riferimento all’oggetto materiale: un’arma da guerra (usata per tentato omicidio, come emerge anche dal ricorso), detenuta e ricevuta in un contesto di criminalità organizzata.
L’obbligo argomentativo del decidente in relazione alla graduazione della pena (che rientra nella discrezionalità del giudice di merito) risulta così congruamente ottemperato e impermeabile a valutazioni in questa sede di legittimità. La giurisprudenza di questa Corte, invero, esige una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME Papa, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283).
Il motivo è dunque non consentito e comunque manifestamente infondato.
Il certificato penale riscontra la – concisa, ma chiara – motivazione sulla recidiva reiterata nel quinquennio, che ha neutralizzato l’incidenza delle circostanze attenuanti generiche («plurimi episodi delittuosi chiaramente espressivi di una medesima indole criminosa per vicinanza temporale e per affinità modali»).
Emerge infatti ex actis una sequenza recidivante di chiara pregnanza (risultano passate in giudicato, subito prima della commissione negli anni 20142015, dei fatti per cui si procede, una sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. per furto e resistenza per fatti del 2011, un decreto penale per delitto di cui all’art 336 cod. pen. per fatti del 2013, una condanna in relazione a fatti del 2011 in materia di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale). I nuovi gravi delitti, data la tipologia, l’omogeneità, la non occasionalità e la collocazione temporale dei reati precedenti, risultano senza dubbio espressivi di una maggiore pericolosità e di una più accentuata colpevolezza del reo.
Il motivo è dunque non consentito e comunque manifestamente infondato.
La sentenza impugnata, in conclusione, deve essere annullata senza rinvio, limitatamente al reato di cui all’art. 697 cod. pen., mai contestato al ricorrente.
La corrispondente riduzione della pena può essere determinata direttamente dalla Corte di Cassazione, alla luce dell’esplicita formulazione dell’art. 620, lett. I) cod. proc. pen. Il trattamento sanzionatorio relativo a tale contravvenzione, difatti, è stato puntualmente indicato dalla Corte di appello nel corrispondente aumento di pena a titolo di continuazione per due mesi di reclusione ed euro 100,00 di multa. Il Collegio, pertanto, mediante una semplice operazione aritmetica e senza che sia necessaria un’ulteriore valutazione di merito, espunge conseguentemente dalla pena finale complessiva di quattro anni di reclusione ed euro 4.000 di multa – previa applicazione della diminuzione di un terzo ex art. 442 cod. proc. pen. la relativa pena di un mese e dieci giorni di reclusione ed euro 67 di multa.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato ex art. 697 cod. pen. per difetto di contestazione ed elimina la relativa pena di mesi uno e giorno dieci di reclusione ed euro 67,00 di multa.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso 1’8 settembre 2023
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Il Presidente