Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44039 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44039 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MISTERBIANCO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che, con unico motivo, NOME COGNOME deduce la violazione degli artt. 54 e 385 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto, in quanto l’allontanamento dell’imputato dal luogo di detenzione era stato solo dovuto alla necessità di prestare assistenza al parto di un suo capo di bestiame;
Ritenuto che il motivo è inammissibile, in quanto è meramente riproduttivo di una censura già dedotta e motivatamente disattesa in appello;
Considerato che, peraltro, i giudici di secondo grado hanno congruamente rilevato che l’animale avrebbe ben potuto essere soccorso dal veterinario, come, peraltro, era accaduto e che tale evenienza non integrava lo stato di necessità atto a scrinninare la condotta accertata;
Ritenuto, parimenti, che la censura relativa alla violazione di legge nella mancata applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto è aspecifica, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata ;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 settembre 2023.