Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1811 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1811 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 14 febbraio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Ravenna, in data 16 febbraio 2021, nei confronti di NOME COGNOME, in relazione al reato di cui all’art. 56, 629 cod. pen.
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, che censura un’errata ,applicazione di legge n mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, risulta manifestamente infondato, in quanto, come correttamente evidenziato dal secondo giudice a pagina 3 della sentenza impugnata, nel caso di specie non sussiste la situazione di estrema gravità, che sol può giustificare la condotta criminosa, anche alla luce della consolidata giurisprudenza legittimità, secondo cui è onere dell’imputato allegare di aver agito per insuperabile st costrizione, avendo subito la minaccia di un male imminente non altrimenti evitabile e di n avere potuto sottrarsi, nemmeno putativamente, al pericolo minacciato, con la conseguenza che il difetto di tale allegazione esclude l’operatività della causa di giustificazione di cui cod. pen. (Sez. 1, n. 12619 del 24/01/2019, COGNOME, Rv. 2715173 – 02);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022
Il Consigli COGNOME estensore COGNOME
Il Preside te(
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