Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4951 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4951 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/07/2025 della Corte d’appello di Napoli
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della causa di giustificazione di cui all’art. 54 cod. pen. in relazione alla condanna per il reato di cui agli artt. 633-639-bis cod. pen., è manifestamente infondato poiché afferisce alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità;
che, a fronte del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui «In tema di illecita occupazione di un alloggio popolare, lo stato di necessità può essere invocato solo per un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propr esigenza abitativa, tanto più che l’edilizia popolare è destinata a risolvere le esigenze abitative dei non abbienti, attraverso procedure pubbliche e regolamentate»( si veda, Sez. 2, n. 9655 del 16/01/2015, Cannalire, Rv. 26329601), non sono emersi nel procedimento, né la difesa ha allegato, elementi caratterizzanti un pericolo attuale e irrisolvibile, tale da giustificare l’occupazione abusiva, protratta per un anno circa, di un alloggio popolare;
–
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3 in cui la Corte valorizza il dato negativo del lungo lasso di tempo in cui si è protratta l’occupazione al fine di giustificare il diniego dell attenuanti);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/01/2026
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NOME COGNOME
Il Consigljere estensore
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Il Presidente