Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10328 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10328 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la mancanza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di giustificazion dello stato di necessità, è generico e non deducibile in sede di legittimità p fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già ded in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli st considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolver la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricor considerato che in tema di ricorso per cassazione sono infatti inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l’aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una cri puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appe sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01);
che in particolare la Corte di appello, con le diffuse argomentazioni svolte a pagina 3 e 4 dell’impugnata sentenza, ha sottolineato, con motivazione esente da vizio dedotto ed in perfetta conformità con ì principi della giurisprudenza legittimità ivi richiamati, come dovesse escludersi il riconoscimento de menzionata causa di non punibilità in ragione della preclusione derivante dal circostanza che la condotta di occupazione abusiva dell’alloggio comunale s protraesse già da diversi anni, risultando ancora in corso durante il giudiz appello e che la ricorrente non avesse mostrato alcuna forma di resipiscenza né collaborazione in occasione dell’intervento degli operanti;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il giorno 5 dicembre 2025.