Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7597 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7597 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/02/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Presidente –
Ord. n. sez. 2313/2026
NOME COGNOME COGNOME
Relatore –
RNUMERO_DOCUMENTON. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in EGITTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/04/2025 della Corte d’appello di Catania dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Catania con sentenza del 1° aprile 2025 ha confermato la condanna di NOME alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione e 720.000 euro di multa per il delitto di cui all’art. 12 comma 3 lett. a), b) e d), comma 3 bis e comma 3 ter lett. d) d.lgs. 286/98.
Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato articolando tre motivi di doglianza.
2.1 Con il primo motivo lamenta la violazione dell’art. 54 cod. pen.
Il ricorrente ribadiva che l’imputato aveva accettato di condurre l’imbarcazione solo a seguito delle minacce dei trafficanti libici; la possibile sussistenza della scriminante dello stato di necessità non Ł stata vagliata correttamente dalla Corte territoriale che l’ha esclusa con motivazioni contrastanti con i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto.
2.2 Con il secondo motivo lamenta un vizio di motivazione.
La Corte non ha dato il necessario rilievo alle discrepanze contenute nelle dichiarzoni di quattro migranti presenti a bordo; pertanto, la motivazione si presenta apparente, illogica e incompleta.
2.3 Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 12 d. lgs. 286/98.
Non sarebbe stato svolto infatti alcun accertamento circa la sussistenza di un fine di profitto personale : non Ł infatti dimostrato che l’imputato abbia ricevuto alcun compenso; ha dichiarato di avere agito sotto minaccia e la finalità di profitto Ł stata desunta in via automatica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł inammissibile
Nel giudizio di cassazione costituisce motivo di “aspecificità” la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (così in motivazione Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem, Rv. 259456 – 01).
La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice del provvedimento impugnato Ł causa di genericità del motivo per il giudizio di cassazione, perchØ in esso la censura deve colpire uno dei vizi della motivazione tassativamente indicati dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e una deduzione che invece riproponga la censura presentata al giudice d’appello senza confrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni, per ciò solo esula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, sent. 28011/2013; Sez.6, sent. 22445/2009; Sez.5, sent. 11933/2005; Sez.4, sent. 15497/2002; Sez. 5, sent. 2896/1999).
In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 – 01)
I primi due motivi sono palesemente infondati poichØ meramente ripropositivi dei medesimi motivi di gravame già motivatamente e ampiamente respinti dalla Corte territoriale.
Con le motivazioni contenute nell’impugnato provvedimento il ricorrente non si confronta limitandosi a riproporre le stesse argomentazioni difensive, senza alcun elemento di specificità che possa indurre ad una piø approfondita rimeditazione delle ragioni della decisione sotto il profilo del lamentato vizio di motivazione ovvero della violazione dell’art. 54 cod. pen.
Quanto al terzo motivo l’inammissibilità discende dal fatto che trattasi di motivo non sottoposto alla Corte territoriale con i motivi di appello e che dunque non ha fatto oggetto di decisione da parte della Corte di appello e, pertanto, non Ł proponibile per la prima volta avanti alla Corte di legittimità in difetto di una decisione di merito da esaminare.
Infatti, secondo un costante e incontrastato orientamento di questa Corte non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perchØ non devolute alla sua cognizione (così, in termini generali, Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, COGNOME, Rv. 255940-01; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, COGNOME, Rv. 269632 – 01).
Nell’ambito del subprocedimento cautelare si Ł affermato che non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione la questione relativa alla qualificazione giuridica del fatto, in precedenza non sottoposta alla cognizione del giudice dell’appello (Sez. 5, n. 48416 del 06/10/2014,Dudaev, Rv. 261029 – 01).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» – della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME