Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6611 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6611 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Paler che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha concesso la circostanza attenuante di all’art. 62 n. 4 cod. pen. e ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di tentato f considerato che il primo motivo di ricorso – che lamenta la violazione della legge pen con riferimento al mancato riconoscimento della scriminante di cui all’art. 54 cod. pe manifestamente infondato e versato in fatto, atteso che «la situazione di indigenza non è di pe idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell’at dell’inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale possibile provvedere per mezzo degli istituti RAGIONE_SOCIALE sociale» (Sez. 5, n. 3967 del 13/07/ – dep. 2016, Petrache, Rv. 265888 – 01) e «l’esimente dello stato di necessità postula il per attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l’atto penalmente ille e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economic qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti» (cfr. Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, COGNOME, Rv. 267640 – 01); e il ricorso si limita ad all stato di indigenza della persona offesa, senza neppure sul punto il vizio di motivazione (cfr. Sez 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01), fermo restando invece che «in tema di stato d necessità di cui all’art. 54 cod. pen., l’imputato ha un onere di allegazione avente per ogget gli estremi della causa di esenzione, sì che egli deve allegare di avere agito per insuperabile s costrizione, avendo subito la minaccia di un male imminente non altrimenti evitabile, e di non a potuto sottrarsi, nemmeno putativamente, al pericolo minacciato, con la conseguenza che il dife di tale allegazione esclude l’operatività dell’esimente» (Sez. 1, n. 12619 del 24/01/2019, Chido Rv. 276173 – 02);
considerato che il secondo motivo – che deduce il vizio di motivazione in ragione de concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. e, tuttavia, della conferma del gi equivalenza tra le circostanze – è manifestamente infondato, in quanto «non viola il divie reformatio in peius il giudice d’appello che, a seguito di gravame proposto dal solo imputato, escludendo la sussistenza di un’aggravante, lasci inalterata la misura della pena inflitta in grado, quando siffatta esclusione comporta la necessità di un rinnovato giudizio comparativo circostanze aggravanti ed attenuanti, nella cui formulazione il giudice di secondo grado cons piena facoltà di conferma della precedente operazione di bilanciamento, secondo una valutazion insindacabile in cassazione, se congruamente motivata» (Sez. 2, n. 33480 del 07/05/2021′ Ticc Rv. 281917 – 01) e la Corte di merito ha giustificato il giudizio di equivalenza richiamando precedenti condanne riportate dall’imputata per analoghi fatti, così dando conto in maniera cong e logica dell’esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07 Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01) ricorso sul punto si limita a prospettare un più favorevole apprezzamento;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegu ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/01/2026.