Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40567 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40567 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ENNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Cor appello di Caltanissetta ha confermato la condanna del predetto alla pena d nove di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di cui agii artt. n. 2 e n. 7 cod. Pen.;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta violazione di legge di motivazione in relazione alla conferma della responsabilità dell’imputato senza considerare la rilevanza della causa di giustificazio all’art. 54 codice penale invocata dalla difesa, è indeducibile in sede dì perché oltre che costituito da mere doglianze in punto di fatto, riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disat corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e tendente ad otte inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione di quelli adottati dal giudice di merito, ìl quale, con motivazione esente da v e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (cfr. pa sentenza impugnata ove richiamando la giurisprudenza di questa Cort indicano i parametri stringenti rispetto ai quali va valutato lo stato di n
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta violazio legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalente sulle con aggravanti e all’eccessività della pena non è consentito dalla legge in legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo conso della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli a ed alle diminuzioni previsti per !e circostanze aggravanti ed attenuant fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merit esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod, p insindacabile ove assistita come nel caso di specie da adeguata motivazione pag. 4 e 5 ove si fa riferimento sia alla entità della pena comunque fi misura prossima al minimo edittale e si indicano anche le ragioni os dell’invocato giudizio di prevalenza);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 27 settembre 2023,